Agevolazione fiscale alle aziende che investono in attività di ricerca e sviluppo

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Le modifiche apportate dalla Stabilità 2015 (articolo 1, commi 35 e 36, della legge 190/2014) alla norma dettata dall’articolo 3 del Dl 145/2013 mutano sostanzialmente l’agevolazione fiscale, concessa sotto forma di credito d’imposta, alle aziende che investono in attività di ricerca e sviluppo.Il tetto massimo dell’agevolazione passa da 2,5 milioni di euro, fissati dalla vecchia disposizione, a 5 milioni di euro, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30mila euro (rispetto ai precedenti 50mila).
Platea:  La nuova formulazione estende a tutte le aziende (con un tetto massimo più alto), non più alle sole piccole e medie imprese.  Non più solo PMI con fatturato fino a 500 milioni di euro ma tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile.
Misura: La misura degli investimenti agevolabili passa dal 50 al 25% dell’incremento annuale delle spese per attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media di quelle sostenute nel triennio 2012-2014 , con un accezione, resta al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati.
Durata dell’agevolazione:  passa da tre a cinque anni, con decorrenza da gennaio 2015. diminuisce la somma erogata annualmente ma si allunga il periodo in cui viene riconosciuta
Requisiti: l’investimento minimo è di 30mila euro annui (dai precedenti 50mila).
Attività ammissibili  all’agevolazione:
a)  lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quali principali finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette
b)  ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con esclusione dei prototipi di cui alla lettera successiva
c)  acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Spese ammissibili per determinare il credito
a)  personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced
b)  quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto Mef 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2mila euro, al netto dell’Iva
c)  spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, incluse le start-up innovative
d) competenze tecniche e privative industriali relative a invenzioni industriali o biotecnologiche, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Agevolazioni abrogate
Dal primo gennaio 2015 cessano il Bonus per assunzioni altamente qualificate introdotto con l’articolo 24 del decreto legge 83/2012 (Decreto Sviluppo 2012) e il credito d’imposta per R&S previsto dai commi da 95 a 97 della legge 228/2012 (Finanziaria 2013).

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