Quattordicesima pensioni: limiti di reddito e beneficio 2015

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I pensionati con almeno 64 anni di età (nati quindi prima del 1 gennaio 1952) ed le persone disagiate riceveranno la quattordicesima pensionati dall’Inps nel mese di luglio. L’ente lo ha annunciato con la circolare n. 30 del 2 luglio 2015. Si tratta della mensilità aggiuntiva riconosciuta a coloro che si trovano in determinate condizioni reddituali e contributivi. E ci sono riconoscimenti anche per i pensionati ex Inpdap, ed ex Enpals, enti che sono confluiti nell’Inps. Invece chi compie 64 anni nel corso del 2015 prende una somma calcolata proporzionalmente ai mesi dell’anno successivi alla maturazione del requisito di età, comprendendo quello in cui cade il compleanno. Il reddito personale deve essere inferiore a 9786,86 euro, a cui si aggiunge la quattordicesima.
Importo della quattordicesima Inps 2015:
– 336 euro spettano ai pensionati ex lavoratori dipendenti che hanno fino a 15 anni di contribuzione accreditata (780 settimane). Ed ai pensionati ex lavoratori autonomi che hanno fino a 18 anni di contributi versati (936 settimane);
– 420 euro spettano ai pensionati ex lavoratori dipendenti che hanno da 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali). Ed ai pensionati ex lavoratori autonomi che hanno da 18 anni a 28 anni di contributi versati (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
– 504 euro spettano ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno rispettivamente più di 25 anni (oltre 1.301 contributi settimanali) e 28 anni di contributi versati (oltre 1.457 contributi settimanali).

Redditi esclusi:
-trattamenti di famiglia comunque denominati;
-indennità di accompagnamento;
– reddito della casa di abitazione;
– trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
– competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
-pensioni di guerra (circolare 268 del 25 novembre 1991);
– indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (messaggio 14878 del 27 agosto 1993);
– indennizzo previsto dalla legge 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
– somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla legge 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (circolare 9 del 16 gennaio 2001);
-sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (msg. n.362 del 18 luglio 2000).

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