I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali detenuti in Svizzera potranno utilizzare un nuovo modello di waiver messo a punto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Associazione Bancaria Ticinese, coadiuvata dall’Associazione Svizzera dei Banchieri. Il modello, che può essere usato in alternativa al fac-simile già disponibile sul sito delle Entrate, risponde sia alle esigenze del Fisco italiano che a quelle delle banche svizzere, che hanno collaborato per trovare delle soluzioni condivise. Tra le novità, rispetto ai modelli precedenti approntati dall’Associazione Svizzera dei Banchieri, la presenza di maggiori dettagli sull’identificazione della relazione bancaria e alcune modifiche alle relative istruzioni.
Cos’è il waiver
Il waiver è l’autorizzazione rilasciata dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e continuare a detenere le proprie attività finanziarie fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’UE o aderenti al SEE, agli intermediari finanziari esteri per l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati e delle informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura. Sul sito delle Entrate è già disponibile il testo del fac-simile definitivo e delle relative istruzioni che tengono conto delle osservazioni degli operatori del settore e dei professionisti; grazie alla collaborazione con l’autorità bancaria Svizzera e quella del Canton Ticino, il contribuente potrà utilizzare anche il modello apposito delle banche svizzere.
Le novità del waiver svizzero
In merito all’identificazione della relazione bancaria, il modello di waiver proposto è stato uniformato al modello italiano, integrandolo con le ulteriori informazioni di dettaglio presenti nel fac-simile ufficiale dell’Agenzia. Per quanto riguarda, invece, le cassette di sicurezza, nelle istruzioni del modello di waiver svizzero è precisato che formeranno oggetto di comunicazione anche i rapporti di conto corrente collegati al pagamento dei canoni per la tenuta delle cassette stesse. Infine, in caso di revoca del waiver da parte del contribuente, le banche svizzere ne daranno notizia all’Agenzia che potrà irrogare le sanzioni senza riduzioni ed applicare il raddoppio dei termini previsto dall’art. 12 del Dl 78/2009.
Quali vantaggi
Presentando il waiver, il contribuente potrà ottenere una riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del Dl 167/1990, anche se mantiene o trasferisce le attività finanziarie, oggetto della procedura di collaborazione volontaria presso un intermediario fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’UE o aderenti al SEE. Inoltre, al contribuente che presenta il waiver non si applica il raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009), nel caso in cui le attività finanziarie continuino ad essere detenute o vengano trasferite a seguito dell’attivazione della procedura in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale in base agli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.
Dove trovare i modelli
È possibile scaricare il fac-simile di waiver svizzero e quello ufficiale dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla voluntary disclosure.
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