La Cassazione chiarisce le finalità del tirocinio

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Il palazzo della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18192 del 16 settembre ha stabilito che il tirocinante che svolge una mansione sulla base di una professionalità pregressa e che lavora come un dipendente ha diritto ad essere inquadrato secondo la contrattazione collettiva del lavoro e non come tirocinante. Ciò vuol dire che un contratto di stage non può essere stipulato con una persona che abbia già avuto esperienza nelle mansioni per le quali verrebbe assunto.
Questa sentenza della Cassazione afferma che non si può mascherare un rapporto di lavoro subordinato con un tirocinio formativo. “Il convincimento maturato dalla Corte di Appello e confermato nella Sentenza della Cassazione, “ è fondato non solo sul riferimento a precisi indici sintomatici della subordinazione, ma altresì sul riscontro del possesso da parte del lavoratore di una pregressa professionalità emergente dagli specifici compiti svolti e dal ruolo assunto nell’azienda”.
Inoltre la Corte di Cassazione ha chiarito il quadro in cui opera uno stage, ribadendo che per un tirocinio è indispensabile la presenza di un tutor aziendale e di un programma formativo. Lo stagista in questione, non avrebbe svolto il suo ruolo da stagista all’interno dell’azienda ma avrebbe operato come un normale lavoratore, senza però alcun contratto di lavoro subordinato.
Il caso nasce nel 2004 quando il neo assunto come tirocinante viene inserito per un tirocinio formativo presso un’impresa . Lo stagista nell’aprile 2005, concluso il tirocinio, fa causa alla società. Il giovane svolse il tirocinio in campo informatico ma possedeva già tutte le prerogative professionali oggetto del percorso di apprendimento del tirocinio,inoltre non era affiancato da un tutor e lavorava autonomamente nell’azienda come ogni altro lavoratore dipendente. Guardando ai documenti ed alle testimonianze durante il processo, si evince che il ricorrente non aveva mai ricevuto alcuna disposizione sul posto di lavoro per svolgere la sua mansione, ma era egli stesso ad indicare a colleghi e supervisori cosa fare. Ciò proverebbe che lo stagista non aveva alcun bisogno di formarsi in azienda e che avrebbe avuto mansioni identiche ad ogni altro lavoratore subordinato.La sentenza della Cassazione porta ragione allo stagista assegnandogli un risarcimento da parte dell’azienda di 8736 euro, confermando integralmente quanto deciso dalla Corte di Appello nel 2011.
Alfredo Magnifico

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