Prestazioni di disoccupazione (ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità): applicazione delle misure sanzionatorie e calcolo della durata

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 Ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 nel quale sono state introdotte nuove disposizioni ad integrazione e correzione dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (jobs act).
Le disposizioni previste prevedono rispettivamente:
-la modifica dell’art. 21 del decreto legislativo n. 150/2015 in materia di misure sanzionatorie connesse alla inosservanza degli impegni assunti nel patto di servizio e degli obblighi di partecipazione alle ulteriori misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego ai soggetti in stato di disoccupazione percettori delle prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI;
-l’integrazione dell’art. 43 del decreto legislativo n. 148/2015, con l’aggiunta del comma 4 bis, nel quale si prevede un trattamento economico di disoccupazione, derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, a favore dei lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali con particolari caratteristiche contributive, esclusivamente per le cessazioni intervenute nell’anno 2016.

Con la Circolare 224 del 15 dicembre 2016 vengono illustrate le novità normative introdotte dal decreto, si forniscono le istruzioni da seguire e le misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego in caso di violazioni degli obblighi da parte di coloro che usufruiscono di prestazioni di disoccupazione e sono presenti le istruzioni sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, riguardo gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno.

Circolare 224 del 15 dicembre 2016

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