Iva sul “bunkeraggio” di prodotti petroliferi.Non imponibile il rifornimento anche se svolto dall’intermediario

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La cessione di carburante effettuata dalla società petrolifera al trader e la contestuale
cessione effettuata da quest’ultimo a favore dell’armatore sono non imponibili ai fini
Iva ai sensi dall’articolo 8-bis, primo comma, lett. d), del Dpr n. 633/1972,
coerentemente con la nuova normativa doganale e alla luce del recente orientamento
della giurisprudenza europea. Questo è il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 1/E
dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi.
Cos’è il “bunkeraggio” – Quando una nave necessita di carburante, l’armatore contatta
un intermediario, indicandogli la nave, la quantità (approssimativa) di carburante
necessario e il porto (o eventualmente i porti) in cui la nave sarà ormeggiata e
disponibile per il rifornimento. L’intermediario sceglie, a sua volta, un fornitore ed
effettua un ordine di carburante da consegnare a bordo della nave. Nell’ambito di questa
operazione si verificano due distinti e contestuali trasferimenti di proprietà del
carburante: il primo, a favore dell’intermediario, e il secondo da parte dell’intermediario
all’armatore, con consegna diretta effettuata dalla compagnia petrolifera direttamente
nel serbatoio della nave.
Il trattamento ai fini Iva – Sia le cessioni effettuate dalla società petrolifera al trader
che quelle a favore dell’armatore sono riconducibili alla disciplina prevista dall’articolo
8-bis, primo comma, lett. d), del Dpr n. 633/1972. Questa norma prevede, infatti, la non
imponibilità ai fini Iva delle operazioni di scambio relative a specifici beni e prestazioni
di servizi, senza altra condizione per ottenere il beneficio, indipendentemente dalla
circostanza che le predette operazioni costituiscano esportazione agli effetti doganali. Il
documento di prassi chiarisce, in particolare, che la non imponibilità delle cessioni di
carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto
mare è applicabile anche al contestuale trasferimento della proprietà del carburante dalla
società petrolifera all’intermediario. Ciò a condizione che la consegna del carburante sia
effettuata dalla società petrolifera – su indicazione dell’intermediario – direttamente nel
serbatoio della nave e che questa circostanza sia attestata dallo svolgimento delle
prescritte formalità doganali.
Plafond assicurato per società cedente e intermediario – Sia la cessione del
carburante dalla società cedente al trader, sia la successiva cessione da quest’ultimo
all’armatore finale concorrono alla formazione del plafond, ossia della facoltà di
acquistare senza applicazione dell’Iva da parte del soggetto cedente. Nella prima
cessione, la società che fornisce il carburante maturerà un plafond “libero”, ovvero
corrispondente all’intero importo della cessione effettuata in favore dell’intermediario.
Con il passaggio dall’intermediario all’armatore, invece, il plafond maturato dal trader
cedente sarà in parte “vincolato”, nei limiti cioè dell’acquisto effettuato dalla società
fornitrice di carburante, e in parte “libero”, per l’importo corrispondente al ricarico
operato sulla cessione dello stesso carburante nei confronti dell’armatore della nave.

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