Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

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Con il Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n. 52 del 4 marzo 2015, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico, il cui Comitato amministratore è pienamente operativo dal 30 novembre 2015, data della sua costituzione.

 

Il Fondo garantisce la prestazione di assegno ordinario, disciplinato dall’art. 2, co. 4, lett. a) e dall’art. 5, co. 2, del D.I. n. 86985/2015, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

 

Per la prestazione anzidetta il Fondo provvede a versare alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata.

 

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell’assegno al nucleo familiare né il T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 86985/2015.

 

Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, a norma dell’art. 39 del D.lgs 148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di cassa integrazioni guadagni stabilite dall’art. 7, commi da 1 a 4, del medesimo D.lgs.

 

Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

 

In attesa delle istruzioni Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà, in fase di prima applicazione, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario.

 

Con successivo messaggio sarà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio nella denuncia contributiva mensile l’importo anticipato.

 

Con la circolare n. 186 del 30 settembre 2016 sono state fornite le istruzioni inerenti la disciplina alle prestazioni ordinarie, mentre con il messaggio n. 981 del 2 marzo 2016 sono state illustrate le modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione per i fondi di solidarietà di nuova istituzione, tra cui il Fondo per il trasporto pubblico.

 

Istruzioni procedurali

Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41. L’invio dei modelli SR41, raggruppati in files aziendali, avverrà con periodicità mensile.

 

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

 

Una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.

 

Nell’autorizzazione di pagamento, rilasciata dalla struttura territoriale INPS competente sulla base della conforme deliberazione dal Comitato, sarà indicato il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata. La struttura territoriale provvede altresì alla notifica della delibera all’azienda istante.

 

Si rammenta che il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa.

 

L’erogazione delle prestazioni è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.

 

Il Fondo provvede inoltre, ai sensi dell’art. 5, co. 10 del citato decreto, al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.

 

Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari, ai sensi dell’art. 7, co. 4 del citato D.I. n. 86985/2015, all’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.

 

Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.

 

Istruzioni contabili

 

Ai fini delle rilevazioni contabili inerenti al pagamento diretto degli assegni ordinari a carico del Fondo di solidarietà in esame, si rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 186 del 30/09/2016, paragrafo 9.

 

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