La Suprema Corte ha ribadito, condividendo consolidati indirizzi di legittimità (Cass. Sez. L. n. 20836 dell’11/9/2013), che il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l’art. 36 Cost., comma 3, prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Nella vicenda in esame, la ricorrente, società  era stata condannata a risarcire i danni al dipendente, pagando allo stesso la somma di seimila euro quale indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti, nel corso degli anni di lavoro. La Corte di merito aveva escluso che il credito si fosse prescritto, trattandosi di indennità avente natura risarcitoria, per cui soggetta al regime della prescrizione ordinaria. Inoltre, era stato ritenuto sufficiente a fondare il diritto dell’appellato, la circostanza che la datrice di lavoro non aveva garantito al lavoratore, la fruizione del diritto alle ferie attraverso una corretta programmazione del lavoro. La società ha dunque proposto ricorso per cassazione.
Alfredo Magnifico