Nuovi controlli su patrimoni e redditi all’estero non dichiarati

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Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza. L’identikit dei soggetti viene stilato dall’Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili. I criteri che verranno utilizzati dall’Agenzia si basano in sostanza sulla presenza di più elementi che fanno ipotizzare l’effettiva permanenza dei cittadini in Italia. Un caso tipico può essere rappresentato da un soggetto che ha trasferito la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata per il quale risultano la mancata partecipazione alla voluntary disclosure, l’esistenza di movimenti di capitali da e per l’estero e altri elementi che lascino supporre l’effettiva permanenza in Italia. In attuazione dell’art. 7, comma 3, del Dl n. 193/2016, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la formazione delle liste selettive in esame, il provvedimento detta anche le modalità di acquisizione da parte dell’Agenzia dei dati dei cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero. Entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE, l’Agenzia riceverà i dati anagrafici dei richiedenti, sulla base delle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Interno. Come verranno formate le liste – I criteri che saranno utilizzati per la formazione delle liste selettive si basano su elementi che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante il trasferimento all’estero, quali, ad esempio, l’intestazione di contratti di utenze attive, la disponibilità di veicoli, la titolarità di partita Iva e la residenza degli altri membri del nucleo familiare. Un altro aspetto che verrà preso in considerazione è l’eventuale mancata adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini sono stati riaperti con il Dl n. 193/2016. Nell’ordine verranno valutati: a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata b) movimenti di capitale da e verso l’estero c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto h) titolarità di partita Iva attiva i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria j) titolarità di cariche sociali k) versamento di contributi per collaboratori domestici l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770 m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro) La normativa europea sullo scambio di informazioni – Con la Direttiva del Consiglio Ue n. 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), è stato introdotto lo scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero. La stessa tipologia di informazioni è scambiata, a livello extra-UE, nell’ambito degli Accordi internazionali basati sul Common Reporting Standard. Le giurisdizioni che si sono impegnate a scambiare le informazioni secondo lo standard globale a partire dal 2017 (cosiddetti early adopters) sono 53 (inclusi gli stati UE) e, ad oggi, altre 47 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con decorrenza 2018. Relativamente ai conti detenuti negli Stati Uniti, lo scambio di informazioni avviene sulla base dell’accordo FATCA. Infine, la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (cosiddetta DAC1) prevede lo scambio, tra le altre, delle informazioni relative alle proprietà immobiliari estere detenute dai soggetti residenti.

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