Cure termali 2017: concessione in regime di Assicurazione Generale Obbligatoria

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L’art. 20 del Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 65 del 18 marzo 2017, ha stabilito che Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell’INPS e dell’INAIL, affetti dalle patologie che sono in esso allegate, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.

 

Con il Messaggio 1274 del 21 marzo 2017 si comunica che per l’anno 2017 l’attività termale avrà inizio il 27/03/2017 e avrà termine il 2/12/2017.

 

L’Assicurato dovrà esibire, obbligatoriamente e a propria cura, la seguente documentazione:

  • certificazione specialistica attestante la patologia e l’indicazione terapeutica al trattamento termale;
  • esami strumentali che documentino adeguatamente  la patologia attestata (immagini radiologiche, esami di tipo funzionale quali la spirometria, ecc.);
  • visita cardiologica ed esame elettrocardiografico recenti e comunque  non anteriori a 3 mesi.

 

I medici legali dell’Istituto sono chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere a cure balneo-termali efficaci sul piano della prevenzione dell’invalidità, in ordine all’insorgenza, all’evoluzione peggiorativa e alla riabilitazione degli stati morbosi invalidanti.

 

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