Dev’essere espulso e non può comunque essere consentito il ricongiungimento familiare allo straniero se la moglie è una minorenne. È tanto lapidaria quanto sintetica la decisione della Cassazione che con l’ordinanza 18113/17, depositata il 21 luglio scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino senegalese che aveva impugnato il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato dal prefetto e confermato dal Giudice di Pace di Udine. Il cittadino straniero, un senegalese, aveva impugnato il provvedimento, deducendo che il giudice di pace nel decidere, non avrebbe considerato il rapporto di coniugio con una donna del suo stesso Paese, lo stato di effettiva convivenza ed, infine, quello di gravidanza della giovane consorte. I giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte hanno, tuttavia, respinto il ricorso per manifesta infondatezza perché non coglie «la ratio decidendi del provvedimento impugnato, attinente alla preclusione, a norma dell’articolo 29 lettera a) del decreto legislativo 286/98, ad ottenere il ricongiungimento familiare in caso di rapporto coniugale con persona inferiore ai diciotto anni, caso che il giudice di merito ha accertato ricorrere nella specie in considerazione della età della consorte del ricorrente; tale ratio non ha fatto oggetto di censura alcuna, limitandosi il ricorso a dedurre non utilmente la validità del matrimonio contratto secondo la legge senegalese con una donna minore di età». In buona sostanza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. i giudici non hanno fatto altro che applicare una legge dello Stato la cui ratio è anche quella di non condivisione dell’odiosa prassi delle «baby spose», quand’anche la stessa sia consentita anche nel paese d’origine dello straniero che intende soggiornare legittimamente nel Nostro.