Dal Forum Ue sul transfer pricing una guida ai servizi intercompany

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Nel documento attenzione puntata su tutte quelle particolari tipologie di servizi che non generano valore aggiunto
I servizi intercompany possono variare notevolmente nell’ambito dei gruppi multinazionali: tuttavia, l’European Joint Transfer Pricing Forum (JTPF), nel documento intitolato “Guidelines on low value adding intra-group services” (consultabile al sito), ha posto la sua attenzione sul trattamento di quei servizi che nella pratica possono essere considerati come “the glue that holds the corporale structure together to support its main functions” o “of an administrative nature, auxiliary to the business of the recipient”. In sostanza, trattasi di quei servizi che hanno natura routinaria ovvero non generano valore aggiunto per i soggetti coinvolti. A questo proposito occorre rilevare che il concetto di valore aggiunto deve essere interpretato in relazione alla natura dei servizi resi, al fornitore e al beneficiario.
La tipologia dei servizi
I servizi previsti sono i seguenti: information technology, human resources; marketing services; legal services; accounting and administration services; technical services; quality control; other services. Secondo il Jtpf per questa tipologia di servizi è prevista l’applicazione di un mark-up (cioè la differenza tra il costo di un bene o servizio e il suo prezzo di vendita) contenuto, compreso in un range del 3-10% ma solitamente vicino a una percentuale del 5%. L’individuazione di tali valori non consente di escludere a priori l’applicazione di percentuali più elevate qualora queste siano giustificate dal caso di specie.
La documentazione da predisporre
In ogni caso il contribuente è tenuto a predisporre la documentazione a supporto dei servizi resi/ricevuti in coerenza con i principi espressi dall’Ocse nelle Transfer Pricing Guidelines (cfr. capitolo V) in tema di documentazione relativa ai prezzi di trasferimento. Un adeguato set documentale dovrebbe includere le seguenti informazioni:
service agreements;
una riconciliazione della transfer pricing policy adottata con i servizi resi a livello centralizzato;
descrizione dei servizi resi e delle società beneficiarie;
dettagli dei benefici o dei benefici attesi dalle società recipient. A tale riguardo per alcune tipologie di servizi occorre considerare che il beneficio è self-evident; in altre circostanze occorre considerare che non tutti i servizi si traducono in un vantaggio immediato per il beneficiario;
descrizione della struttura attraverso la quale i servizi sono resi: è questo il caso in cui i servizi sono resi della capogruppo o da altre società del gruppo o ancora da un centro servizi;
descrizione delle modalità di determinazione della remunerazione (ovvero descrizione della metodologia applicata) at arm’s length;
modalità di determinazione del cost pool;
descrizione delle allocation keys utilizzate (nel caso in cui si sia fatto ricorso a modalità di imputazione indiretta);
verifica del rispetto dell’arm’s length principle in relazione al mark-up applicato o in alternativa giustificazione sulla mancata applicazione del plus;
modalità di fatturazione, termini di pagamento, aggiustamenti derivanti dal confronto tra consuntivo e budget;
modalità di prestazione dei servizi in presenza di operazioni straordinarie (M&A);
trattamento dei servizi “on call”.
In questo modo l’Amministrazione finanziaria dovrebbe essere in grado di verificare il criterio di determinazione del compenso pattuito per i servizi contenuti nel service agreement, il vantaggio ottenuto dalla società beneficiaria del servizio, la congruità del corrispettivo e l’effettività dei servizi.
Diletta Fuxa
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/dal-forum-ue-sul-transfer-pricing-una-guida-ai-servizi-intercompany