Dal 25 maggio sarà direttamente applicabile il nuovo regolamento europeo sulla privacy Ue 2016/679 – entrato in vigore il 24 maggio 2016 – che porterà grosse modifiche alle norme che finora hanno regolato questa materia in tutti gli stati dell’Unione europea, Italia compresa.
Interessa le società di telefonia, le pubbliche amministrazioni e qualsiasi azienda con cui sottoscriviamo un contratto in cui inseriamo i nostri dati personali, comprese quelle attive solo in Rete come i social network. Ma la norma interessa anche e soprattutto noi consumatori, visto che tutti i soggetti cui abbiamo comunicato il nostro nome, indirizzo o numero di telefono saranno chiamati a migliorare il modo in cui trattano e conservano i nostri dati personali. Il regolamento introduce, infatti, regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, e stabilisce anche criteri (e sanzioni) rigorosi nei casi di violazione dei dati personali (data breach).
Cosa cambia:
– Dati a scadenza. Una novità a beneficio dei consumatori è il principio di “retentio”. Cosa significa? Quando firmiamo un contratto, i dati che forniamo alle imprese non sono di loro proprietà per sempre. Il regolamento introduce infatti il concetto di scadenza dei dati.
– Addio al consenso senza specifiche. Con la nuova normativa le aziende dovranno chiedere il consenso non solo all’uso dei nostri dati, ma dovranno specificare anche l’utilizzo che ne faranno, distinguendo, per esempio, se il fine è quello di marketing, di profilazione, di geolocalizzazione, o altro.
– Il diritto di conoscere i propri dati. È capitato quasi a tutti: continuiamo a ricevere email o messaggi da servizi che non ricordiamo di aver richiesto e temiamo di avergli fornito anche dati sensibili come il nostro numero di telefono. Oggi invece con il nuovo regolamento che sancisce il diritto di accesso, tutti i consumatori potranno rivolgersi alle società chiedendo che gli vengano forniti i dettagli sui dati che hanno comunicato loro, chiedendo anche di chiarire come vengono trattati e come sono stati ottenuti.
– Linguaggio semplice e chiaro. Una delle novità più applaudite del nuovo Regolamento è il fatto che dal 25 maggio le aziende che vogliono detenere e usare i nostri dati dovranno chiedercelo con un linguaggio chiaro e comprensibile, senza vocaboli tecnici o giuridici. Il senso è quello di consentire a tutti di capire l’informativa. Per questo motivo saranno bandite anche le clausole tecniche e quelle scritte in caratteri troppo piccoli.
– Più ampio diritto all’oblio. La legge estende anche il campo del cosiddetto diritto all’oblio: la norma che sancisce la possibilità di essere cancellati dalle notizie e anche dai motori di ricerca qualora il motivo che ha reso legittima la pubblicazione di quel dato non sia più di pubblica utilità (come, per esempio, nel caso di una persona che è stata assolta da un’accusa di cui i giornali e le testate online avevano dato notizia).
-Sanzioni. Una delle più grandi novità del regolamento è quella che riguarda i casi di data breach: le violazioni dei dati, per esempio in caso di attacchi informatici o furti. La norma introduce infatti il diritto per tutti i cittadini, siano essi aziende o persone fisiche, di conoscere la violazione dei dati che le aziende saranno obbligate a comunicare al Garante. Per i trasgressori le sanzioni, applicabili dal 25 maggio 2018, arriveranno fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.
-Più tutele per i minori. Maggiori tutele anche per i minori. “In particolare, per i minori di 16 anni sarà necessaria anche l’autorizzazione del genitore o di chi ne abbia la potestà”, conclude Pikler. Una regola, quest’ultima, che varrà anche per i servizi su Internet e per i social media.
– Nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati(Data Protection Officer – DPO. La nomina del DPO è adempimento obbligatorio quando il titolare del trattamento: a) è autorità/organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali); b) effettua trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; c) effettua come attività principali trattamenti su larga scala di dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari. Il DPO ha compiti di informazione, formazione, consulenza e sorveglianza dell’adempimento della disciplina ‘privacy’. E’ anche l’interlocutore dell’autorità di controllo.
– Obbligo di istruzione da parte del Titolare. Il titolare del trattamento deve previamente istruire tutti coloro che siano autorizzati ad accedere ai dati personali, compreso il responsabile del trattamento.