Ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel 2010

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Pubblicato nella GU n. 91 del 20 aprile 2010 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010 sulla Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La quota riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, è consentito l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie; imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonche’ artigiani purche’ questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

All’interno della quota sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Nell’ambito della quota in considerazione del Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.

Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, sono ammessi in Italia, ai sensi dell’art. 23 del testo unico sull’immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine.

Dalle ore 08.00 del giorno 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010, utilizzando l’apposito programma disponibile per il download all’indirizzo: http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download

Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_flussi_stagionali_2010/index.html