Nei prossimi giorni il Ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà stabilire, con proprio decreto, le modalità ed i termini riguardanti la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di soggetti economici residenti, domiciliati o aventi sede negli Stati elencati nella black list, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, secondo quanto stabilito dall’art. 1, c. 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40.
Si evidenzia che, secondo quanto previsto dal c. 2 del citato art. 1, la predetta elencazione potrebbe essere soggetta ad eventuali e future modifiche da parte del Ministro dell’Economia, attraverso un provvedimento di natura non regolamentare finalizzato ad escludere il predetto obbligo alle operazioni intercorse con operatori di alcuni dei Paesi di cui al citato decreto o riguardanti specifici settori di attività ivi svolte; con lo stesso decreto, l’obbligo di comunicazione potrà essere esteso anche ad altri Stati non inclusi nell’elenco dei paradisi fiscali, nonché a specifici settori di attività o a particolari tipologie di soggetti.
In relazione al predetto obbligo, assume particolare rilevanza la previsione contenuta nel c. 3° del menzionato art. 1, la quale inasprisce le sanzioni approntate dall’art. 11 del d.lgs.18 dicembre 1997, n. 471 per l’omissione delle comunicazioni in argomento o per la loro incompletezza o non veridicità; in particolare, la sanzione prevista al c. 1, lett. a), del citato articolo, che va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 2.065,83, viene raddoppiata, con conseguente esclusione dell’applicazione delle disposizioni che regolano il concorso di violazioni e l’ipotesi della continuazione, disciplinati dall’art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Ciò significa che, qualora il contribuente ometta più volte di trasmettere la comunicazione in esame, si vedrà inflitta la sanzione predisposta dall’art. 11 del d.lgs. n. 471, elevata al doppio, per ogni comunicazione omessa, non trovando altrimenti applicazione, per espressa previsione normativa, la disposizione più favorevole, consistente nella irrogazione della sanzione corrispondente alla violazione più grave aumentata da un quarto al doppio; analogo discorso vale per la norma contenuta nel comma 5° del citato art. 12.
L’imposizione del suddetto obbligo, abbinata all’incremento della sanzione dovuta per la sua violazione, rappresentano un rafforzamento della tutela degli interessi dell’Erario, consistenti nella completa e puntuale percezione delle imposte, lesi dalle pratiche riconducibili alle frodi carosello o alle società cartiere, costituendo, pertanto, un complemento amministrativo alle disposizioni penaltributarie introdotte con il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Per ultimo, appare di notevole rilievo l’ulteriore obbligo imposto agli imprenditori collettivi dall’art. 1, c. 4 del decreto “incentivi”, consistente nella comunicazione delle modificazioni dell’atto costitutivo, riguardanti il trasferimento della sede legale all’estero, agli Uffici del Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS ed all’INAIL, a decorrere dal 1° maggio 2010, tramite la comunicazione unica prevista dall’art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Tale disposizione mira a contrastare il fenomeno dell’esterovestizione delle imprese nazionali che continuano realmente ad operare in Italia ovvero che tentano di impedire o di rendere più difficoltoso, in quanto debitrici di ingenti somme nei confronti del Fisco e/o dei suddetti Istituti, l’esperimento delle procedure esecutive volte al soddisfacimento dei crediti erariali e/o contributivi.
Fonte: http://www.finanzaediritto.it/articoli/i-nuovi-obblighi-di-comunicazione-riguardanti-le-operazioni-intercorse-con-soggetti-economici-stabiliti-nei-paesi-inclusi-nella-c.d.-black-list.-5080.html