Cos’é? Come si sceglie l’associazione cui destinarlo? Cosa avviene in caso di mancata scelta?
Anche quest’anno, in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti potranno scegliere di devolvere il 5 x mille dell’imposta Irpef relativa all’anno 2009 a enti no profit. Entro fine aprile (nel caso si presenti la dichiarazione dei redditi direttamente all’Inps o al proprio datore di lavoro) o fine maggio (nel caso invece ci si avvalga dell’aiuto di un professionista), i contribuenti dovranno quindi scegliere a chi devolvere l’importo di loro spettanza.
Cos’è il 5 x mille?
Introdotto in via sperimentale con la Finanziaria del 2006 (e quindi confermato per tutti gli anni successivi), il 5 x mille è lo strumento di cui lo Stato si avvale per finanziare il cosiddetto terzo settore. Nell’ambito della disciplina giuridica, il 5 per mille è considerato un esempio di sussidarietà orizzontale (quella per cui sono i cittadini a sostenere le proprie necessità), poiché permette al contribuente di scegliere a chi destinare parte della ricchezza da lui prodotta. Scorporando una parte dell’imposta Irpef, il 5 x mille non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente. Tra le associazioni che possono ricevere finanziamenti per questo tramite rientrano associazioni private che si occupano della produzione di beni e servizi per la collettività (associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, cooperative sociali ecc).
Come scegliere
Per destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito, il contribuente deve compilare e firmare (riportando il codice fiscale dell’associazione scelta) l’apposito riquadro del CUD, del modello 730-1, del Modello Unico Persone Fisiche o del Modello Unico Persone Fisiche-MINI. Secondo quanto previsto dalle legge, il contribuente può scegliere di destinare il proprio supporto a:
* associazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 460 del 1997;
* gli enti di ricerca scientifica e università;
* gli enti di ricerca sanitaria;
* le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
* le attività sociali svolte dal comune di residenza.
Il contribuente può inoltre scegliere, indicandone il codice fiscale, lo specifico soggetto (organizzazione, ente, associazione) cui destinare il proprio sostegno.
Mancata scelta
La destinazione del 5 x mille non prevede la possibilità di scelte multiple e non è alternativa rispetto a quella dell’8 x mille. In caso di mancata indicazione, la quota prevista rimarrà allo Stato.
Fonte: http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanzapersonale/fisco/dettaglio/5xmille124.htm