Le esenzioni fiscali e contributive a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana, comprendente il territorio della Città metropolitana di Genova colpita dal crollo del “ponte Morandi” del 14 agosto 2018, sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Oltre alle modalità per beneficiare delle agevolazioni, il provvedimento firmato oggi dal Direttore delle Entrate, fissa anche i termini di fruizione. In particolare, per rendere effettiva la compensazione, con una risoluzione ad hoc sarà a breve istituito il codice da indicare nel modello F24 con le istruzioni da seguire per la compilazione del modello stesso.
Le agevolazioni previste – In dettaglio, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dal decreto-legge n. 109 del 2018. Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ma in questo caso limitatamente al primo anno di attività.
I controlli dell’Agenzia per garantire la corrispondenza tra l’agevolazione spettante e quanto effettivamente compensato – Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo o nel caso in cui il contribuente non rientri affatto nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 sarà scartato. Lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.