Con la circolare n. 16 del 3 maggio 2010, Assonime illustra il contenuto del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39 relativo alla revisione legale dei bilanci annuali e consolidati.
Il documento evidenzia, in particolare, i profili che interessano le società per azioni e sottolinea, in primo luogo, come il DLgs. 39/2010 abbia profondamente modificato il quadro normativo previgente, il quale si presentava estremamente articolato: le disposizioni erano contenute in parte all’interno del codice civile (che definiva le società soggette alla revisione, nonché i profili generali dell’esercizio dell’attività di revisione) e in parte nel DLgs. 27 gennaio 1992 n. 88 (che disciplinava i soggetti legittimati ad esercitare l’attività di revisione e il registro dei revisori contabili).Inoltre, erano previste norme speciali per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati (DLgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), per le società assicurative (DLgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private) e per le società operanti nel settore bancario e creditizio (DLgs. 1 settembre 1993 n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB).
Il DLgs. 39/2010 ha raccolto in un unico testo normativo le disposizioni in materia di revisione legale e ha sostituito la pluralità di discipline speciali con un regime composto da un nucleo di norme comuni, applicabili a tutte le società, e alcune disposizioni speciali che si applicano alle società qualificabili come “enti di interesse pubblico”, nonché ai revisori e alle società di revisione incaricate della revisione legale presso tali enti.
Tuttavia, l’intento del legislatore di semplificare il citato quadro normativo non appare, al momento, del tutto compiuto.
Assonime si sofferma sulla disciplina transitoria contenuta nell’art. 43 del DLgs. 39/2010 e che risulta essere estremamente complessa. Nonostante il decreto sia entrato in vigore il 7 aprile 2010, la piena operatività di gran parte delle disposizioni in esso contenute è subordinata all’emanazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della CONSOB, di appositi regolamenti attuativi. Tra le norme immediatamente applicabili, Assonime cita le disposizioni che:
– disciplinano il conferimento e la revoca dell’incarico di revisione;
– estendono l’obbligo di nomina del Collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata;
– negli enti di interesse pubblico, attribuiscono all’organo di controllo (Collegio sindacale ovvero Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione) i compiti previsti per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
Inoltre, il DLgs. 39/2010 abroga numerose disposizioni che regolavano la materia. Per facilitare la transizione tra vecchia e nuova disciplina, ai sensi dell’art. 43, alcune delle norme abrogate continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi.
Infine, la norma transitoria prevede che le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal DLgs. 39/2010 continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla CONSOB nelle corrispondenti materie: viene quindi chiarito che norme primarie e norme regolamentari di attuazione seguono la stessa vicenda. L’inciso “in quanto compatibili” dovrebbe significare che, in ogni caso, sopravvivono quelle norme secondarie in linea con i principi normativi della nuova disciplina, condizione che risulta ragionevolmente soddisfatta quando le nuove norme contenute nel DLgs. 39/2010 presentano un contenuto simile a quello delle norme previgenti.
Fonte: http://www.finanzaediritto.it/articoli/revisione-legale-dei-bilanci:-novita-5247.html