Aliquota Iva sui servizi funebri: no all’unica, sì a quella ridotta

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Le prestazioni fornite dalle apposite agenzie non devono necessariamente costituire una sola operazione
Con la sentenza del 6 maggio 2010, resa nel procedimento C-94/09, la prima sezione della Corte di giustizia Ue, si è pronunciata sul ricorso con il quale la Commissione delle Comunità europee ha chiesto di dichiarare che la Repubblica francese, non avendo applicato un’aliquota unica di imposta sul valore aggiunto a tutte le prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri nonché alle cessioni di beni a esse relative, non ha adempiuto ai propri obblighi, ai sensi degli articoli 96, 98 e 99, n. 1, della direttiva Ce 112/2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
In merito, la normativa dell’Unione prevede (articolo 96 della direttiva 112/2006) che gli Stati membri applichino un’aliquota Iva normale, determinata da ciascun Paese membro in proporzione percentuale alla base imponibile, che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere una o due aliquote ridotte che si applicano, ai sensi dell’articolo 98 della medesima direttiva, unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III della direttiva 112. Detto allegato, ai punti 5 e 16, menziona le attività concernenti il trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito e le prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività.
La normativa francese in materia ritiene, nel code général des collectivités territoriales (codice generale degli enti territoriali), che il servizio esterno di pompe funebri costituisca “una missione di servizio pubblico” comprendente il trasporto delle salme prima e dopo la collocazione in bara; l’organizzazione delle esequie; le cure per la conservazione; la fornitura di fodere, feretri, e di loro accessori interni ed esterni, nonché di urne cinerarie; la gestione e l’uso delle camere ardenti; la fornitura dei carri funebri e dei veicoli funebri nonché la fornitura di personale, beni e prestazioni necessari per le esequie, inumazioni, esumazioni e cremazioni, fatta eccezione per targhe funebri, emblemi religiosi, fiori, lavori vari di stampa e marmi funebri. La circolare ministeriale n. 68/2005 dell’Amministrazione finanziaria francese, proprio con riferimento all’aliquota Iva applicabile alle prestazioni proprie dei servizi funebri, dispone che esclusivamente quelle di trasporto di salme, prima e dopo la collocazione in bara, rese dai prestatori autorizzati mediante veicoli appositamente preparati a tale scopo, sono assoggettate ad aliquota ridotta del 5,50 per cento. Lo stesso vale, se del caso, per il trasporto di persone realizzato con veicoli al seguito o veicoli del clero. Di contro, tutte le altre operazioni effettuate da tali prestatori nell’ambito del servizio esterno di pompe funebri o di altre attività accessorie sono assoggettate ad aliquota normale.
La Commissione Ue, con lettera indirizzata alla Repubblica francese, segnalava che, a suo giudizio, le disposizioni nazionali relative all’aliquota Iva applicabile ad alcune prestazioni fornite dalle agenzie di pompe funebri non apparivano conformi al diritto dell’Unione, e invitava tale Stato membro a presentare le proprie osservazioni. Non persuasa dalle argomentazioni addotte dal governo transalpino, la Commissione, emetteva un parere motivato nel quale invitava la Repubblica francese ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi a esso nel termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione. La Repubblica francese rimaneva ferma sulle sue posizioni, reputando la propria normativa pienamente conforme al diritto comunitario, e la Commissione decideva di proporre formale ricorso dinanzi la Corte di giustizia.
La Commissione afferma, infatti, che tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dalle agenzie di pompe funebri nei confronti delle famiglie dei defunti costituiscono, ai fini dell’Iva, un’unica operazione complessa che, di conseguenza, deve essere assoggettata a un’aliquota d’imposta unica, basando per di più la sua posizione sulla giurisprudenza della Corte secondo la quale l’operazione costituita da un’unica prestazione, sotto il profilo economico, non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’Iva. L’artificiale separazione, infatti, del servizio di trasporto di salme con veicoli dall’insieme costituito dalle prestazioni fornite dalle agenzie di pompe funebri, quale risultante dalla circolare ministeriale 68/2005, conduce la Repubblica francese, a giudizio della Commissione, ad applicare due diverse aliquote Iva a due elementi di una prestazione che deve essere considerata unitaria. La Commissione conclude affermando che il trattamento differenziato delle prestazioni di trasporto di salme con veicoli introduce elementi di complessità, nonché di scarsa trasparenza per il consumatore e per i concorrenti, che possono creare distorsioni della concorrenza e quindi violare il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’Iva.
La Repubblica francese difende, invece, la propria normativa sostenendo che il diritto comunitario accorda agli Stati membri la possibilità di procedere a un’applicazione selettiva dell’aliquota ridotta in relazione alle categorie di prestazioni che figurano all’allegato III della direttiva 112/2006. In particolare, il governo di Parigi afferma che, fatto salvo il principio della neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’Iva, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare un’aliquota ridotta a elementi concreti e specifici delle prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri, come proprio il trasporto di salme con veicoli. La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 6 maggio, ha definitivamente respinto il ricorso della Commissione europea e avallato la tesi della Repubblica transalpina.

Pertanto, quando uno Stato membro decide di utilizzare la possibilità offerta dall’articolo 98, della direttiva 2006/112 e, cioè, di applicare un’aliquota Iva ridotta a una categoria di prestazioni indicata nell’allegato III della stessa direttiva, può legittimamente limitare l’applicazione di tale aliquota a elementi concreti e specifici di detta categoria, sempre fermo ovviamente il rispetto del principio della neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’Iva. La possibilità di procedere a un’applicazione selettiva dell’aliquota ridotta, hanno chiarito i giudici europei, è giustificata dalla considerazione che, costituendo tale aliquota un’eccezione, la limitazione della sua applicazione a elementi concreti e specifici è coerente con il principio secondo il quale le esenzioni e le deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo. L’esercizio di tale chance è soggetto, tuttavia, alla duplice condizione, da un lato, di isolare dalla categoria di prestazioni interessata soltanto elementi concreti e specifici e, dall’altro, di rispettare il principio della neutralità fiscale. Tali condizioni mirano a garantire che gli Stati membri utilizzino tale possibilità soltanto in circostanze che assicurino l’applicazione semplice e corretta dell’aliquota ridotta scelta, nonché la prevenzione di eventuali frodi, elusioni e abusi. E, poiché il trasporto di salme con veicoli, per il quale la normativa francese prevede l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta, costituisce un elemento concreto e specifico della categoria più generale concernete le prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri, se ne deve dedurre che la Repubblica francese non ha violato nella fattispecie il diritto comunitario, facendo solamente uso di una facoltà alla stessa attribuita.
Infine, la Corte ha tenuto altresì a precisare, in merito al rispetto del principio della neutralità fiscale, e dopo avere ricordato che lo stesso osta a che merci o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza le une con le altre, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’Iva, che il trasporto di salme con veicoli si distingue nettamente dal trasporto di salme con portatori, cosicché non si tratta di prestazioni di uno stesso tipo che si trovano in possibile concorrenza tra loro.Acclarato anche questo aspetto, la Corte di giustizia ha definitivamente respinto il ricorso della Commissione.
Mauro Di Biasi
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/aliquota-iva-sui-servizi-funebri-no-all-unica-si-a-quella-ridotta