Fisco: gli studi di settore non bastano

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Quattro sentenze emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nel corso del 2009, nonché la circolare 5/2008 dell’Agenzia delle Entrate lo avevano già stabilito: in tema di accertamenti fiscali, non bastano i semplici rilievi avanzati nei confronti dei contribuenti sulla base dei soli studi di settore. Con la circolare 19/E del 14 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha dando nuova forza al principio: il contenzioso è parte imprescindibile del processo di accertamento tributario.
Contenzioso: necessità ampiamente fondata
La nuova circolare del Fisco accoglie in pieno le indicazioni che la Corte di Cassazione ha fornito, durante l’anno passato, con le sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638: per legittimare l’accertamento derivante dalla verifica di uno scostamento nella dichiarazione del contribuente dei valori “standard” indicati dallo studio di settore di riferimento è necessario avviare il confronto con il contribuente. A riguardo, le sentenze sono molto precise e stabiliscono che: “i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere “corretti”, in contraddittorio con il contribuente, in modo da “fotografare” la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa “incoerenza” con la “normale redditività” delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”.
Contradditorio indispensabile
L’attivazione del contradditorio, perciò, si afferma come requisito fondamentale per la legittimità degli accertamenti fiscali basati sugli studi di settore. Nel caso in cui non vengano compiuti i passi utili per dare il via al contradditorio, gli avvisi di accertamento relativi agli studi di settore risulteranno viziati e i relativi contenziosi “sospesi” saranno lasciai decadere dagli uffici dell’Agenzia. Qualora, invece, il Fisco abbia cercato di aprire una via di confronto con il contribuente, ma questi se ne sia tenuto lontano: la verifica tributaria può essere portata avanti, sempre che sia ritenuta fondata.
Motivazioni dovute
Nel caso in cui il contribuente fornisca le prove dell’inapplicabilità dello studio di settore al suo specifico caso e queste vengano ritenute non valide senza che sia fornita alcuna spiegazione, non decade la validità dell’atto di accertamento, a patto che il rigetto delle tesi del contribuente sia motivato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate in sede di contradditorio.
Se a fuggire il confronto è il contribuente…
Tutto è diverso se a rendere impossibile lo svolgersi del contradditorio è il contribuente. Qualora questo non risponda alle sollecitazioni delle Agenzie delle Entrate, l’atto di accertamento potrà fondarsi esclusivamente sull’applicazione dello studio di settore. Come afferma la stessa Cassazione, infatti, la reticenza nell’affrontare il confronto con l’amministrazione è sintomo di presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Confronto ad armi pari
In campo di accertamenti fiscali, dunque, Fisco e contribuenti saranno chiamati al confronto e a ciascuno spetterà l’onere di provare la fondatezza della proprie tesi. Nel dettaglio, contribuenti, considerando la possibilità concessa loro di ribaltare in sede di contradditorio le presunzioni avanzate dall’agenzia delle entrate, dovranno sostenere l’onere della prova. Allo stesso modo, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso oggetto di accertamento.

Fonte: http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanzapersonale/fisco/dettaglio/accertamentifiscali125.htm