L’INPS, con il messaggio 25 ottobre 2019, n. 3883, fornisce ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica per invalidità civile, cecità civile e sordità civile.
Queste ultime istruzioni integrano i precedenti messaggi del 16 luglio 2015, n. 4818 e 8 marzo 2019, n. 968.
L’Istituto chiarisce che il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti.
Pertanto, il funzionario difensore dell’Istituto, nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo, avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.