Non può considerarsi legittimo il fatto di demandare l’ apprendistato ai soli contratti collettivi.
Così ha sentenziato la Corte Costituzionale con la recente sentenza del 14 maggio 2010, n. 176, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il sopra citato decreto concerne “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ed è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modifica l’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, limitatamente alle parole non opera quanto previsto dal comma 5.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in riferimento agli articoli 9, 117, 118 e 120 della Costituzione da nove Regioni Italiane, e nello specifico da Emilia Romagna, Basilicata, Veneto, Liguria, Toscana, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio.
Secondo quanto precisato dalla Consulta nella sentenza de quo (e come, altresì, ribadito anche nella sentenza n. 50/2005) “La formazione aziendale, rientra nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile”.
La prima locuzione citata (non opera quanto previsto dal comma 5) è incostituzionale in quanto svincolando l’apprendistato professionalizzante all’interno delle aziende dal sistema di formazione pubblico lede competenze delle regioni.
Per quel che attiene, invece, alle altre due locuzioni (integralmente” e “definiscono la nozione di formazione aziendale e”) la Consulta precisa che “occorre parimenti dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma de qua limitatamente alla parola «integralmente», la quale rimette esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro o agli enti bilaterali i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante.
I giudici della Corte concludono precisando che anche nell’ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa.
A seguito delle citate dichiarazioni di illegittimità costituzionale, pertanto, il comma 5-ter dell’articolo 49 del D.lgs. 276/2003, risulta essere il seguente: «In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
Viene, invece, riconosciuta la legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui ha modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che l’apprendistato professionalizzante possa non prevedere un limite minimo.
(Altalex, 21 maggio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)