A confermare l’orientamento è stata la sentenza pronunziata ieri dagli eurogiudici nel procedimento C-58/09
La controversia che ha portato alla decisione è insorta tra una società tedesca e l’Amministrazione fiscale, in merito all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di introiti derivanti dall’organizzazione di giochi d’azzardo mediante slot machine. La società in questione infatti gestisce una sala giochi al cui interno sono presenti anche diverse slot machines. Nei propri adempimenti fiscali la società considerava le operazioni e gli introiti relativi a tali apparecchi come esenti da Iva. L’amministrazione fiscale di Berlino, ovviamente, non concordava e ne nasceva un contenzioso giudiziario.
Le motivazioni addotte dalla società
A sostegno delle proprie ragioni, la società ha asserito che, conformemente all’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, uno Stato membro non può, come accade in Germania, esentare dall’Iva unicamente le scommesse e le lotterie, ma deve esentare da tale imposta anche gli “altri giochi d’azzardo o con poste in denaro”. È vero che i legislatori nazionali sarebbero autorizzati a subordinare tali esenzioni a condizioni e a limiti ma non sarebbe loro consentito di assoggettare a imposta in modo generale gli “altri giochi d’azzardo con poste di denaro”. La normativa nazionale tedesca, dunque, secondo il ragionamento della contribuente, non sarebbe conforme al diritto comunitario, violando, per di più, il principio della neutralità fiscale, poiché porrebbe i gestori di slot machines in una situazione deteriore rispetto alle case da gioco pubbliche, in quanto queste ultime possono riversare l’IVA sui giocatori.
La posizione del giudice nazionale
La suprema corte di cassazione tedesca, investita della questione, non ha reputato del tutto prive di fondamenta le argomentazioni della società, nutrendo dubbi circa la conformità della normativa nazionale in materia con il diritto comunitario. I magistrati reputano che, in forza dell’articolo 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva (ora articolo 135, n. 1. lett. i), della direttiva 2006/112) l’organizzazione e la gestione dei giochi con poste di denaro e d’azzardo debba, in linea di principio, essere esentata dall’IVA, ritenendo quindi non conforme l’articolo 4, punto 9, lett. b), della normativa sull’imposta sul valore aggiunto che riserva l’esenzione a un numero limitato di giochi, cioè alle lotterie e alle scommesse, mentre queste rappresentano solo una quota minoritaria dell’insieme delle operazioni di gioco effettuate nel territorio tedesco e del fatturato di tale attività sul territorio stesso.
La richiesta avanzata alla Corte
Il giudici di Berlino, dunque, interrogandosi se il legislatore tedesco non abbia oltrepassato il margine di manovra riconosciutogli dal diritto comunitario, hanno deciso di sospendere il giudizio dinanzi a loro pendente per chiedere alla corte Ue se l’articolo 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono adottare una normativa in forza della quale sono esenti dall’imposta soltanto determinate scommesse e lotterie, con esclusione dall’esenzione di tutti gli altri giochi d’azzardo con poste di denaro.
La normativa comunitaria
L’articolo 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112 prevede che gli Stati membri esentino, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso, le operazioni concernenti, tra l’altro le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro. E’ al riguardo utile precisare che prima dell’entrata in vigore della direttiva 2006/112, la disposizione di diritto comunitario era l’articolo 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che era di contenuto del tutto identico al sopra esaminato art. 135.
La normativa nazionale
Per quanto concerne la normativa nazionale, invece, l’articolo 1, n. 1, punto 1, della legge tedesca relativa all’imposta sulla cifra d’affari, assoggetta a Iva le cessioni e le altre prestazioni effettuate da un imprenditore a titolo oneroso nel territorio nazionale nell’ambito della propria attività di impresa. Fino al maggio 2006, l’articolo 4, punto 9, lett. b), di tale legge disponeva che, tra le operazioni rientranti nell’articolo 1, n. 1, punto 1, erano esentate ” le operazioni rientranti nella legge sulle lotterie e sulle scommesse ippiche, nonché quelle effettuate dalle case da gioco pubbliche autorizzate e che sono connesse con la loro attività di case da gioco. Non beneficiano di tale esenzione le operazioni rientranti nella legge sulle lotterie e sulle scommesse ippiche e che sono esenti dall’imposta sulle lotterie e sulle scommesse ippiche o sulle quali tale imposta non viene di regola applicata”.
Le modifiche normative
A seguito della sentenza della Corte UE del 17 febbraio 2005, cause riunite C 453/02 e C 462/02, l’articolo 4, n. 9, lett. b), l’articolo fu modificato e attualmente lo stesso prevede che siano esenti dal tributo “le operazioni rientranti nell’ambito della legge sulle lotterie e sulle scommesse ippiche. Non beneficiano di tale esenzione le operazioni rientranti nella legge sulle lotterie e sulle scommesse ippiche e che sono esenti dall’imposta sulle scommesse ippiche e sulle lotterie o sulle quali tale imposta non viene di regola applicata”. In conformità all’applicazione combinata della normativa Iva e della legge sulle scommesse ippiche e sulle lotterie devono considerarsi esenti da Iva le scommesse sulle gare ippiche pubbliche, a posta fissa, le lotterie e le estrazioni.
Con la sua questione sottoposta al vaglio dei giudici comunitari, il giudice tedesco chiede in sostanza di sapere se l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all’esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione consenta loro di esentare dall’IVA soltanto taluni giochi d’azzardo o con posta in denaro.
La posizione della Corte di Giustizia
I giudici lussemburghesi hanno ricordato come le esenzioni di cui all’articolo 135, n. 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretate in maniera restrittiva, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Inoltre, l’interpretazione di tali esenzioni deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle stesse e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune dell’Iva. Per quanto riguarda nello specifico le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d’azzardo, la Corte ha fatto rilevare come l’esenzione di cui essi godono è motivata da considerazioni di ordine pratico, in quanto le operazioni di gioco d’azzardo mal si prestano all’applicazione dell’IVA, e non invece dalla volontà (come invece per esempio accade con prestazioni di pubblico interesse) di garantire a tali attività un trattamento più favorevole in materia di IVA.
Applicazione dell’esenzione: i limiti
Per quanto concerne poi la possibilità o meno per gli Stati membri di restringere l’ambito di applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112 ad una parte soltanto dei giochi di azzardo e con poste di denaro organizzati nel territorio degli Stati, determinata in funzione o del numero dei giochi autorizzati o del fatturato che tali giochi producono, la Corte ha fatto notare che la direttiva lascia agli Stati stessi un ampio margine di valutazione discrezionale. Infatti, in materia di giochi di azzardo e con poste in denaro, gli Stati membri non solo sono liberi di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione prevista dall’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, ma dispongono, per di più, di un margine di valutazione discrezionale che consente loro di impedire in tutto o in parte attività di tale natura o di limitarle e prevedere a tale fine modalità di controllo più o meno rigorose. D’altro canto un’interpretazione dell’articolo 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, quale quella prospettata dalla società ricorrente, secondo cui lo Stato membro che ha optato per un approccio restrittivo sarebbe comunque vincolato a esonerare dal pagamento dell’IVA almeno il 50% dei giochi autorizzati e/o le forme di tali giochi che producono almeno il 50% del fatturato realizzato sul mercato nazionale dell’insieme dei giochi di azzardo e con posta in denaro, sarebbe manifestamente in contrasto sia con l’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario e con il principio secondo cui le disposizioni di deroga al principio generale devono essere interpretate in senso stretto. Né, d’altra parte, si può affermare che la normativa tedesca violi il principio di neutralità fiscale in base al quale prestazioni di servizio simili, che si trovano pertanto in concorrenza le une con le altre, non debbano essere trattate in modo differente dal punto di vista dell’Iva.
Le conclusioni
I giudici europei hanno affermato che la circostanza che in Germania i giochi di azzardo o con poste in denaro esentati dal pagamento dell’IVA costituiscano solo una quota minoritaria dei giochi autorizzati nel territorio nazionale e/o producono soltanto una quota minoritaria del fatturato totale realizzato nel settore dei giochi in questo stesso territorio, non inficia affatto il principio di neutralità fiscale, in quanto non vengono trattati in maniera differente giochi di azzardo o con poste in denaro analoghi che possano considerarsi tra loro in concorrenza. In conclusione, se non si vuole privare l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2066/112 di ogni effetto utile e se si vuole tutelare l’ampio margine di valutazione discrezionale che è lasciato agli Stati membri, bisogna riconoscere che è pienamente possibile che una forma di gioco d’azzardo con posta di denaro venga esentata dal pagamento dell’IVA mentre un’altra forma di gioco non lo sia, purché le due forme di gioco non siano tra di loro in concorrenza. La Corte ha dunque in proposito definitivamente chiarito che l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che è piena facoltà degli Stati membri, per la libertà di determinazione di cui dispongono nel fissare condizioni e limiti all’esenzione dall’Iva, esentare da tale imposta soltanto taluni giochi di azzardo o con poste in denaro.
Mauro Di Biasi
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-quando-il-gioco-dazzardo-e-poco-esente-dalliva