Si tratta delle somme concesse alle imprese nell’ambito del programma comunitario per gli anni 2007-2013
La Regione non deve applicare la ritenuta d’acconto del 4% – prevista dall’articolo 28, secondo comma, del Dpr 600/1973 – sui contributi di cofinanziamento disciplinati dal regolamento Ce n. 1083/2006, erogati alle imprese, in quanto l’articolo 80 dello stesso regolamento comunitario sancisce il principio dell’integrità del pagamento con riguardo all'”importo totale del contributo pubblico”. Rimane fermo, però, che gli stessi concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie.
E’ la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 51/E dell’11 giugno.
Il documento nasce dalla risposta a un’istanza di interpello presentata da un ente territoriale, che chiede di sapere se debbano essere assoggettati alla predetta ritenuta i contributi con cui essa cofinanzia i fondi erogati dall’Ue, in attuazione del regolamento Ce n. 1083/2006, che detta “Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999”.
Infatti, l’articolo 28, secondo comma, del Dpr 600/1973 prevede che “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente [imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società ], con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. L’obbligo riguarda anche alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per effetto del rinvio operato dal successivo articolo 29, quinto comma.
Il dubbio sull’assoggettabilità a ritenuta del contributo sorge in quanto nell’articolo 80 del regolamento Ce n. 1083/2006 è stabilito il principio dell’integrità dei pagamenti: “Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità . Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”.
Il principio di integrità dei pagamenti è riferibile a “qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico…” (articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento Ce n. 1083/2006).
Pertanto, il principio di integrità dei pagamenti riguarda non soltanto i contributi provenienti dal bilancio dell’Unione europea, ma anche i contributi di cofinanziamento erogati dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali o dagli altri enti menzionati.
Ciò premesso, la risoluzione depone per la non applicazione della ritenuta prescritta dal secondo comma dell’articolo 28 del Dpr 600/1973 sull’intero importo dei contributi erogati alle imprese nell’ambito del regolamento Ce n. 1083/2006, senza operare alcuna distinzione in base alla “fonte” del finanziamento, vale a dire senza distinguere se trattasi di contributo che va a valere sul bilancio comunitario ovvero se trattasi di contributo di cofinanziamento la cui provvista è fornita, come nel caso di specie, dalla Regione. In buona sostanza, la ritenuta non deve essere applicata né sui fondi di provenienza comunitaria né sui contributi di cofinanziamento regionale e/o statale.
Soltanto in tal modo è possibile dare piena e completa attuazione al principio dell’integrità del pagamento che non consente l’applicazione di alcuna “trattenuta” specificamente connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari.
Dalla risoluzione scaturiscono due importanti riflessioni:
l’imponibilità dei contributi erogati alle imprese nell’ambito del regolamento Ce n. 1083/2006: questi, infatti, ancorché non soggetti a ritenuta, concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del Tuir. Tale interpretazione è coerente con l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui il principio di integrità dei pagamenti non può valere a privare lo Stato membro della sua potestà impositiva, qualora la normativa nazionale consideri tassabili i contributi in argomento (cfr sentenza del 25 ottobre 2007, C 427/05). La Corte di cassazione (sentenza 2082/2008) ha assunto analoga posizione, evidenziando che “…la norma comunitaria, … <>”. Al fine di garantire che il pagamento del contributo pervenga al beneficiario senza alcuna “trattenuta”, lo Stato rinuncia a operare la ritenuta d’acconto che, come noto, costituisce un anticipo della tassazione dovuta, ma non dismette il potere di tassare il contributo medesimo, in applicazione della norma interna
il superamento dell’interpretazione espressa con la risoluzione 108/2004: occorre sottolineare che la risoluzione 108/2004 è stata adottata mentre era ancora vigente il regolamento Ce n. 1260/1999, abrogato con l’entrata in vigore del citato regolamento Ce n. 1083/2006. Detta risoluzione chiarisce che la ritenuta d’acconto del 4% è applicabile sui contributi corrisposti alle imprese nell’ambito di programmi comunitari, ma limitatamente alla parte di cofinanziamento regionale e statale; sulla quota di stanziamento dell’Unione europea, per contro, la ritenuta d’acconto non doveva trovare applicazione, in ossequio al principio di integrità del pagamento sancito anche dall’articolo 32 del previgente regolamento Ce n. 1260/1999, come correttamente evidenziato dalla Regione che ha proposto l’istanza di interpello. A ben vedere però l’articolo 32 circoscrive l’integrità del pagamento unicamente agli “importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto”, e non all'”importo totale del contributo pubblico”, come previsto dall’articolo 80 del regolamento Ce n. 1083/2006. Ne consegue che il principio, attualmente, risulta avere un ambito di operatività più ampio rispetto a quello definito dal previgente regolamento Ce n. 1260/1999. Ed è proprio il tenore letterale delle riportate norme a far ritenere che l’interpretazione contenuta nella risoluzione 108/2004, pur condivisibile in relazione al regolamento Ce n. 1260/1999, non è più confacente all’attuale contesto normativo, delineatosi con l’entrata in vigore del regolamento Ce n. 1083/2006.
Ivana Doria
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/cofinanziamenti-regionali-liberi-dal-prelievo-acconto