Il trattamento fiscale dipende dalla presenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Il primo comma dell’articolo 53 del Tuir individua la categoria dei redditi di lavoro autonomo tra quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Il successivo periodo del medesimo comma risalta l’insormontabile distinzione tra l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo e quella di impresa. Ciò posto, l’esecuzione della prestazione professionale tipica all’interno dello Stato di residenza o in un Paese diverso delimita anche i confini del trattamento tributario dei relativi compensi. In effetti, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Dpr 917/1986 (Tuir), si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Di converso, l’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973 stabilisce che sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa. Sono esclusi dal prelievo i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate da soggetti residenti all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 75 del Dpr 600/1973 prevede che nell’applicazione delle norme relative alle imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Le vigenti convenzioni internazionali stipulate dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, in conformità all’articolo 14 del modello Ocse, prevedono che i redditi che un soggetto residente di uno Stato ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del prestatore, a meno che questi non disponga di una sede fissa stabile in Italia.
Professionisti stranieri in Italia
Per il trattamento fiscale da applicarsi in Italia sulle prestazioni di lavoratori autonomi stranieri la normativa interna prevede sostanzialmente due articoli:
* l’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, in base al quale i redditi di lavoro autonomo, tra i quali rientrano anche quelli derivanti da attività artistiche dei non residenti, si considerano prodotti in Italia se le prestazioni da cui derivano sono realizzate nel territorio dello Stato
* l’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973, che dispone che sui compensi di lavoro autonomo, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento.
Ne discende che lo straniero che svolge attività artistiche nel nostro Paese è tassato, tramite ritenuta alla fonte, indipendentemente dalla forma con cui esercita la sua attività, salvo che non esista una Convenzione sulle doppie imposizioni che disponga diversamente.
( fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/professionisti-stranieri-al-bivio-tasse-su-compensi-a-doppia-strada)