Sicurezza/ Forni per le industrie chimiche e affini, in una pubblicazione Inail, le istruzioni per la prima verifica periodica

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La monografia, articolata in sette capitoli e due appendici, descrive le varie fasi dell’attività tecnica di prima verifica periodica dei Forni per le industrie chimiche e affini. L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/2008 stabilisce che le attrezzature di lavoro, elencate nell’allegato VII al decreto, siano sottoposte a verifiche periodiche tese a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’Inail è l’ente preposto alla realizzazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le Unità operative territoriali.

Le istruzioni definiscono le modalità di esecuzione dei controlli. Le indicazioni contenute nella monografia hanno l’obiettivo di definire le modalità per lo svolgimento dei controlli al fine di fornire informazioni e indicare comportamenti corretti all’utenza. Queste verifiche hanno lo scopo di accertare la conformità alle regole di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza fissate in origine dal fabbricante, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione. Il datore di lavoro che mette in servizio l’attrezzatura deve darne immediata comunicazione all’Inail. Questa comunicazione, che deve essere inoltrata utilizzando la procedura telematica Inail di certificazione e verifica di impianti e attrezzature – CIVA, si configura, in base alla legge, come dichiarazione di messa in servizio.  

Il datore di lavoro deve indicare i dati tecnici richiesti. Nella dichiarazione di messa in servizio, il datore di lavoro indica i dati tecnici richiesti: pressione, temperatura, capacità, potenzialità e fluido di esercizio e allega una specifica documentazione. A seguito della dichiarazione di messa in servizio, l’Unità operativa territoriale Inail competente per territorio, previo esame della documentazione trasmessa, provvede ad assegnare una matricola alle attrezzature che ne risultano sprovviste e a comunicarla al datore di lavoro. Con l’emanazione del decreto 11 aprile 2011 viene data, per la prima volta la possibilità, per insiemi di limitata complessità, di assegnare un solo numero di matricola all’intero insieme, anziché ad ogni singola attrezzatura.

Richiesta di prima verifica periodica. Nella richiesta di prima verifica periodica che deve essere effettuata utilizzando la procedura informatica CIVA, il datore di lavoro allega copia della dichiarazione di conformità CE/UE o della prima pagina del libretto matricolare, al fine di consentire una corretta identificazione dell’attrezzatura. La prima verifica periodica prevede che il verificatore, oltre ad effettuare i controlli di sicurezza dell’attrezzatura, (il cui esito è registrato nel verbale di prima verifica periodica), compili una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme. Sulla scheda tecnica va specificata l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica (logo, timbro o riferimento equivalente).

Requisiti per una corretta verifica periodica. Per la corretta conduzione della verifica e la compilazione del verbale occorre: identificare l’attrezzatura, verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall’Inail al momento della dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature, constatare la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, controllare l’esistenza e la corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante.

Due appendici dedicate alle check list e alle circolari del Ministero del Lavoro. Nella prima appendice, sotto forma di lista di controllo, viene indicato un elenco, non esaustivo, degli elementi costituenti l’attività di verifica. Nella seconda sono riportate una serie di circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull’argomento, tra cui la n. 23 del 13 agosto 2012 che ha specificato come la periodicità delle verifiche non venga interrotta da intervalli temporali di inattività dell’attrezzatura. Pertanto, se i termini previsti dalla normativa vigente risultano trascorsi, al momento della riattivazione, si deve richiedere la verifica periodica prima del riutilizzo.