Approvato il “Collegato lavoro”: ecco cosa cambia per la Pubblica Amministrazione

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La Camera dei deputati ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge n. 1441 quater-f in materia di lavoro pubblico e privato (collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013) che – nel modificare alcune disposizioni già approvate in sede parlamentare e oggetto, successivamente, del messaggio del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2010 – contiene nuove e numerose norme di riforma della Pubblica Amministrazione. Il provvedimento è stato varato a seguito di un intenso e proficuo dibattito parlamentare e rappresenta la sintesi di una costruttiva fase di dialogo tra il Governo e il Parlamento. Il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta esprime la sua “grande soddisfazione per l’approvazione di norme che completano il percorso di riforma e di modernizzazione della PA che poggia sui quattro pilastri della meritocrazia, dell’efficienza, della trasparenza e dell’innovazione”. Ecco in sintesi le principali novità:
Rafforzamento della trasparenza nella P.A. (Art. 5)
L’articolo contiene una serie di disposizioni di semplificazione degli adempimenti inerenti gli obblighi formali di informazione cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ovvero la trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica di tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d’uso professionale dei dirigenti nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza di tale personale. Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.
Mobilità e aspettativa del personale (Artt. 13 e 18)
Viene ampliata la sfera di applicazione sia della “mobilità collettiva” che della “mobilità volontaria”. Nel primo caso saranno attivate tutte le procedure necessarie per ricollocare il personale in esubero; nel secondo, invece, si prevede la possibilità di utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni per un periodo non superiore al triennio. I dipendenti pubblici, inoltre, potranno essere collocati in aspettativa non retribuita, per un massimo di dodici mesi, anche per avviare un’attività professionale o imprenditoriale autonoma. Durante tale periodo non saranno quindi applicate le disposizioni che prevedono l’incompatibilità e il cumulo degli impieghi nei confronti del dipendente della Pubblica amministrazione.
Trattamento dei dati personali (Art. 14)
L’articolo reca norme in materia di comunicazioni effettuate da soggetti pubblici. Sul punto viene modificato il “Codice della Privacy” al fine di bilanciare le esigenze di trasparenza nello svolgimento delle funzioni pubbliche nella P.A. e la necessità di tutelare la riservatezza dei dati personali. Saranno oggetto di protezione soltanto le notizie concernenti la riservatezza dei dati strettamente personali, come ad esempio lo stato di salute o comunque atti a rivelare informazioni sensibili.
Pari opportunità e assenza di discriminazioni (Art. 21)
E’ istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di ‘mobbing’.
Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap (Artt. 23-24)
Le norme degli articoli 23 e 24 riguardano, in particolare, il riordino delle norme in materia di congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap). Al riguardo, è prevista una delega al Governo (da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato secondo i principi e i criteri espressamente richiamati. Quanto ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, con l’art. 24 viene modificata la Legge n.104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità. La ratio della norma non è quella di colpire la valenza sociale della disciplina di tutela delle persone con handicap bensì -al contrario – quella di razionalizzarne i presupposti e l’utilizzo, contrastando con decisione ogni forma di abuso.
Trasmissione online all’Inps dei certificati di malattia (Art. 25)
Il testo appena approvato prevede, all’articolo 25, che a decorrere dal gennaio 2010 siano estese anche al settore privato le norme in materia di rilascio e di trasmissione dell’attestazione di malattia, già previste per i dipendenti pubblici. Anche i medici privati saranno pertanto sottoposti alle norme in materia di rilascio e di trasmissione telematica dell’attestazione di malattia, così come già avviene per i medici di base. La certificazione dovrà essere trasmessa per via telematica direttamente all’Inps, che a sua volta la inoltrerà all’amministrazione di competenza, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009 (“Riforma Brunetta della PA”).
Per saperne di più: http://www.innovazionepa.gov.it/media/593990/pa%20collegato%20lavoro.pdf