Rimborso Irap con prova dei contribuenti

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Nel ricorso contro il diniego del rimborso dell’Irap richiesto dal contribuente non è l’amministrazione a dover provare la sussistenza dell’autonoma organizzazione, ma il contribuente a dover provarne l’insussistenza A chiarire le regole inmateria di riparto dell’onere della prova nei giudizi che riguardano il presupposto per l’assoggettamento all’Irap è la Cassazione conia sentenza n.21578 deposita-tail 21 ottobre 2010. Un agente di commercio ha proposto ricorso avverso il diniego dell’Amministrazione finanziaria per la richiesta di rimborso per l’Irap versata per gli anni 1999, 2000, 200L La Commissione tributaria provinciale prima, e la Commissione tributaria regionale dopo, hanno riconosciuto il diritto al rimborso. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che per l’assoggettamento o meno all’impostaè necessaria un’analisi in concreto della situazione strutturale e organizzativa Nel caso di specie, per la Ctr, l’ufficio non era stato in grado di provare che il contribuente aveva dipendenti o collaboratori o che, in relazione agli anni relativiallarichiestadirimborso, ave-vausato beni strumentali di rilevante valore. Avverso tale pronuncia l’agenzia delle Entrate haproposto ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, laviolazione dell’articolo 2697, Codice civile per avere il giudice d’appello affermato che nell’ipotesi di ricorso-avverso il diniego di un’istanza di rimborso graverebbe sull’ufficio finanziario l’onere di provare la sussistenza dell’autonoma organizzazione. La Cassazione ha accolto proprio questo motivo, ritenendo che la decisione della Ctr non era conforme all’orientamento dellagiurisprudenza dilegittimitàsecondo cui l’esercizio dell’attività di agente di commercio è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se. congrua-mente motivato, ricorre quando il contribuente: a) non sia il responsabile dell’organizzazione o risulti, ad esempio, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali che non vadano oltre il minimo indispensabile per l’esercizio IL PERCORSO La dimostrazione della mancanza dell’autonoma organizzazione spetta al ricorrente dell’attività, oppure non si avvalga di lavoro altrui non occasionale. Per la giurisprudenza di legittimità, infine, costituisce onere del contribuente, che chiede il rimborso dell’imposta secondo lui non dovuta, dare la prova dell’assenza delle sopra indicate condizioni. Secondo lasentenza in esame, detto onere probatorio, incombe – allo stesso modo – sul contribuente nel giudizio di impugnazione dell’istanza di rimborso. Per questo motivo i Supremi giudici hanno cassato la sentenza rinviando ad altra sezione della Ctr, che questa volta dovrà procedere a un nuovo esame della contròversia, Iniformandosi,però, ai principi ap pena espressi .
COVI www.itsole24ore.com/norme Iltesto della decisione.

di Falcone Francesco – Iorio Antonio

Fonte: Il Sole 24 Ore