Cassazione: dipendente affetto da depressione non può essere licenziato se assente alla visita fiscale

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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 21621 del 21 ottobre 2010 afferma, come più volte statuito, che la mancanza del lavoratore alla visita fiscale è giustificata qualora ricorra “un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è relativo al ricorso di un’azienda – che aveva licenziato una propria dipendente perché assente dal proprio domicilio in occasione della visita fiscale ed era stata vista al mare per qualche ora – avverso la sentenza della Corte d’Appello che, convalidando la decisione dei giudici di primo grado, aveva disposto la reintegra della dipendente. La Corte, respingendo il ricorso dell’azienda, concorda con le motivate e argomentate valutazioni dei Giudici di merito, ritenendo “l’assenza giustificata sia dalla natura della patologia (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato” e sottolinea l’evidente sproporzione tra la condotta della dipendente e il licenziamento disciplinare, che costituisce la estrema ratio. La Suprema Corte, precisando che la società ricorrente ha trascurato la gravità dello stato patologico a carico della dipendente e “le sue manifestazioni di tipo emorragico, tutte richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti”, conclude che, una volta esclusa la sussistenza di condizioni tali da “considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia”, la breve assenza della dipendente “non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro”.

Fonte: Studio Cataldi