L’Agenzia delle Entrate mette il Fisco con le spalle al muro e, con la circolare n.49/E dell’1 ottobre scorso, chiarisce modalità e princìpi cui l’amministrazione finanziaria deve necessariamente attenersi in tema di esecuzione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie. Basta tempi lunghi, in alcuni casi – sia essa favorevole o sfavorevole al Fisco – la sentenza deve essere eseguita in tempi certi.
Princìpi cui attenersi e da rispettare
Con il suo intervento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esecuzione delle sentenze deve garantire la certezza e l’effettività dell’obbligazione tributaria (in altri termini, ad affermare il principio che le tasse sono un dovere civico) quanto l’integrità patrimoniale del contribuente. Custodi e alfieri di tali princìpi, gli uffici tributari hanno dunque l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze, senza considerare se queste siano a favore o contrarie all’Amministrazione finanziaria.
I tempi dei rimborsi
Proprio come è chiamata a provvedere al recupero delle somme per le pendenze tributarie dei contribuenti, l’Amministrazione deve provvedere in tempi ragionevoli ai rimborsi che spettano quest’ultimi. Secondo le indicazioni contenuti nella circolare n.49/E, per quanto riguarda i rimborsi fiscali è necessario che gli Uffici tributari si attengano a quanto predisposto dagli articoli 68 e 69 del D. Lgs. 546/1992. In particolare, l’articolo 68 – che si applica a controversie aventi a oggetto avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti che irrogano sanzioni e iscrizioni a ruolo – statuisce che per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari non sia necessario attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente, né alcuna specifica richiesta o sollecito. In questo caso, dunque, le somme versate in eccesso devono essere restituite entro novanta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della Segreteria della Commissione tributaria all’ufficio (ciò è riferito alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, ma – ragionevolmente – può essere esteso anche alle Commissioni regionali e alla Commissione tributaria centrale).
Nei casi di giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori, pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili, vale invece quanto prescritto dall’articolo 69. In questi casi, contrariamente a quanto visto precedentemente, l’Amministrazione è tenuta a effettuare il rimborso solo in esecuzione di sentenze passate in giudicato.
Fonte: FTAOnline News