Part time: criteri di calcolo del premio Inail

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L`Inail, con l`allegata circolare n. 51 del 15 dicembre scorso, ha riepilogato la disciplina in materia di retribuzione virtuale nel settore edile, con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale.
In particolare, l`Istituto assistenziale ha ricordato il principio generale che impone a tutti i datori di lavoro esercenti attivita` edile, anche in economia, di assolvere gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali su una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all`orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali e dai relativi contratti integrativi territoriali.
Su tale presupposto, l`Inail ha, altresi`, ricordato che l`obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all`orario contrattuale, c.d. contribuzione virtuale, sussiste nel caso in cui l`impiego dei lavoratori per tutto l`orario previsto contrattualmente venga meno per cause dovute ad assenze non giustificate.
Tra le causali di assenze giustificate, ossia che non comportano il versamento della contribuzione, si ricordano quelle riconducibili alla malattia, agli infortuni e agli scioperi, nonche` quelle riconducibili alla sospensione o riduzione dell`attivita` per interventi di cassa integrazione guadagni o per eventi per i quali il trattamento economico e` assolto attraverso l`accantonamento in Cassa Edile.
Tra le causali che giustificano le assenze, la nota Inail ricorda, altresi`, quelle riconducibili ai permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue, alle eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali e` stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione, ai periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate ed, infine, ai periodi di assenza per frequenza a corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili anche se indennizzati dagli Enti medesimi.
La suddetta normativa si applica sia ai datori di lavoro esercenti attivita` edile, ossia quelle attivita` individuate dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, implementate dalle nuove classificazioni delle attivita` economiche nel 2002 e nel 2007, sia alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attivita` edile, anche per i soci lavoratori delle stesse.
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile, la contribuzione deve essere assolta senza dar luogo alla c.d. contribuzione virtuale e quindi nei limiti dell`orario ridotto contrattualmente e praticato. Su tale aspetto, il Ccnl dell`edilizia del 18 giugno 2008 ha stabilito specifici limiti contrattuali ai fini della stipula dei contratti a tempo parziale.
L`art.78 del CCNL dell`edilizia, infatti, stabilisce che un`impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, fermo restando che potra` essere impiegato almeno un operaio a tempo parziale, nel caso in cui non venga superato il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell`impresa.
In virtu` di tali limiti, ai contratti di lavoro part-time, stipulati in eccedenza alle citate percentuali e successivamente alla predetta data del 18.06.2008, e` applicato l`istituto della “contribuzione virtuale“ e, quindi, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed assicurativi sara` calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno.
Nel caso di accertamenti delle violazioni per il superamento dei limiti previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, l`Inail procedera` alla richiesta dei premi assicurativi dovuti e delle relative sanzioni civili, calcolati sulla differenza retributiva tra “contribuzione virtuale“ e retribuzione denunciata.