Elenco Vies per le operazioni intracomunitarie: dentro o fuori. La scelta va comunicata all’Agenzia delle Entrate

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Niente più automatismi per l’inclusione nell’elenco Vies che consente l’esecuzione di operazioni con l’estero. Con i due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, infatti, viene data attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal dl 78/2010, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. In particolare, sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie sulla base dell’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Novità queste che costituiscono un ulteriore tassello negli interventi diretti al contrasto delle frodi Iva internazionali. Al via il countdown per il debutto dell’operatore intracomunitario autorizzato – Dunque, chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Questi ultimi adempienti sono richiesti anche ai soggetti non residenti che devono, tuttavia, presentare le stesse istanze al Centro Operativo di Pescara. Dati e profili degli operatori al test del monitoraggio – Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego. Infine, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati sono effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà. Operazioni intracomunitarie a misura di volontà – Il dl. N. 78 del maggio 2010 ha infatti introdotto significative novità relativamente ai dati da fornire con la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA e alle successive variazioni e, in particolare, è stato introdotto l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, con l’obiettivo di regolare in sede di identificazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle entrate. In linea con l’Europa – Il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010, ha ulteriormente rafforzato l’azione di contrasto al fenomeno delle frodi IVA, prevedendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti dai contribuenti per registrarsi ai fini dell’IVA siano completi e esatti. In particolare, il regolamento prevede che gli Stati membri attuino procedure di verifica in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Monitoraggio e banca dati step by step – Nel dettaglio, sui dati relativi ai contribuentiche intendono effettuare operazioni intracomunitarie, quindi, vengono attivate specifiche procedure di verifica in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo i criteri individuati dal direttore dell’Agenzia, che sono effettuate, in linea di massima, prima della inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie o, qualora prima della inclusione sia possibile effettuare solo verifiche preliminari, entro sei mesi dalla stessa. I predetti criteri di valutazione del rischio potranno comunque essere elemento utile di segnalazione anche per l’avvio dell’attività ordinaria di controllo. Stop alle frodi Iva – Le novità normative sono finalizzate a garantire un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che sono stati conseguentemente inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES), nonché a perseguire l’affidabilità dei dati nello stesso contenuti. E in tal senso è indirizzata l’azione di controllo dell’Agenzia, finalizzata ad attuare una continua azione preventiva di contrasto alle frodi IVA. I due Provvedimenti sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.