Conti dormienti: on line i moduli per richiedere il rimborso

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E’ del novembre scorso la circolare del Ministero dell’Economia e del Tesoro con cui vengono stabilite le modalità per richiedere i rimborsi delle somme dei cosiddetti conti dormienti. Tali somme, che vanno a incrementare il Fondo per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie istituito nel 2006, possono essere richieste purchè non siano scaduti i termini di prescrizione decennale. Legittimati a presentare le richieste sono i titolari dei rapporti di cui all’art. 2 del DPR n. 116 del 2007 e i loro aventi causa; i richiedenti l’emissione di assegni circolari e i loro aventi causa. Restano ecslusi dal diritto al rimborso i beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale; i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale; i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale. Le domande di rimborso devono essere indirizzate alla Consap S.P.A. – rif. Rapporti Dormienti – via Yser 14 – 00198 Roma, utilizzando l’apposita modulistica. La documentazione può essere inviata anche tramite e-mail, con allegata: 1) copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso; 2) copia del codice fiscale; 3) eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la qualifica di erede del titolare del rapporto dormiente; 4) eventuale certificato di morte dell’avente diritto; 4) nel caso di titoli al portatore e di assegni circolari, copia del libretto di deposito o dell’assegno circolare; 5) attestazione rilasciata dagli intermediari, secondo la modulistica presente sul sito www.cosap.it. La Consap potrà richiedere, ove necessario, l’esibizione di ulteriore documentazione. Verificata la sussistenza delle condizioni per il rimborso e successivamente dell’accredito delle somme occorrenti da parte del Ministero dell’Economia, la Consap provvede a disporre il pagamento in favore dell’avente diritto.
A.O.