In Europa il fenomeno dello stress lavoro-correlato interessa in Europa 40 milioni di lavoratori, con un tasso di assenteismo e di cura che superano i 20 miliardi. Secondo statistiche europee la patologia è in crescita. Alla base della patologia diverse le cause: l’aumento dell’incertezza e della precarietà, la paura per la perdita del posto di lavoro, alti carichi di lavoro, le pressioni del management, le forti emozioni, il senso di inadeguatezza, ma anche il mobbing e le prepotenze sui luoghi di lavoro, lo squilibrio tra vita e lavoro.
La definizione di tale patologia è contenuta nell’Accordo Quadro europeo del 2004, che la identifica come “una condizione accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”. In Italia la definizione è stata ripresa nell’art. 28 del T.U. in materia di sicurezza, il D. Lgs. n. 81 del 2008, il quale stabilisce altresì, in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia, l’applicazione di una sanzione compresa tra i 2.500,00 e i 6.400,00 euro e la reclusione da tre a sei mesi. Secondo il testo normativo può costituire fonte di stress anche la distribuzione degli orari di lavoro, l’intensità dei ritmi, gli straordinari, le pressanti richieste di aumentare il contributo lavorativo per superare la crisi.
La valutazione dei rischi da stress deve essere effettuata su gruppi di lavoratori omogenei, ovvero adibiti alle medesime mansioni, sottoposti allo stesso tipo di rischi, ad esempio gli addetti a certe lavorazioni oppure per fasce di orario, come avviene per i turnisti.
Destinatari delle disposizioni sono i datori di lavoro e i responsabili della prevenzione, i medici competenti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i quali dovranno attuare un programma di valuazione rischi, anche dovuti a stress, ai quali risultano sottoposti i lavoratori.
In base alle specifiche del Ministero del Lavoro il termine del 31 Dicembre è da intendersi come data di avvio della valutazione dei rischi. La tempistica di applicazione e la programmazione operativa potranno superare questo termine; peraltro i termini di inizio e fine valutazione devono essere indicati sul documento di valutazione.
A.O.