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Via libera alla detrazione dell’Iva
 solo per fatture emesse dal cedente

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Nei conteggi non vanno presi in considerazione i documenti rilasciati da chi non è stato controparte nel rapporto
In tema di determinazione del reddito d’impresa, commette il reato di dichiarazione fraudolenta il contribuente che si detrae i costi realmente sostenuti per una fattura solo “soggettivamente inesistente”.
L’importante precisazione arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 10394 del 16 marzo, ha trattato il ricorso di un’imputata accusata di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false.

Il fatto
A seguito dell’adozione nei confronti di un’imputata dei decreti di sequestro probatorio e preventivo perché indagata del delitto di associazione a delinquere (articolo 416, codice penale) per partecipazione a un’associazione criminosa finalizzata alla commissione di reati tributari, nonché per i delitti di cui agli articoli 2 e 8 del Dlgs 74/2000 (contenente la nuova disciplina dei reati fiscali), per avere utilizzato nella dichiarazione Iva 2007 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in concorso nell’emissione di tali documenti da parte di una Srl, il tribunale competente confermava con ordinanza i provvedimenti adottati.

L’indagata ricorre per cassazione, denunciando:
– violazione dell’articolo 2 del Dlgs 74/2000, per la non configurabilità del relativo reato in quanto si tratta di operazioni solo “soggettivamente” inesistenti per le quali l’imputata aveva effettivamente sostenuto i costi indicati in dichiarazione
– violazione dell’articolo 8 dello stesso Dlgs 74/2000, per erroneità della regula iuris utilizzata dal tribunale circa la configurabilità del concorso dell’indagata nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che era invece addebitabile alla società che ha “materialmente” emesso le fatture.

Per completezza espositiva, si aggiunge che l’articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, mentre, a sua volta, l’articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) sanziona penalmente chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Aspetti procedurali
La Cassazione ritiene parzialmente fondato il ricorso proposto, affermando che non è configurabile il concorso morale a titolo di istigazione tra colui che emette le fatture per operazioni inesistenti e colui che le utilizza, e viceversa, per la ragione che non assume più rilevanza – diversamente dal previgente regime punitivo – la fase preparatoria attuata dal contribuente per evadere l’imposta.

In particolar modo, la Corte adombra una differenza fondamentale tra il reato di cui all’articolo 2 e quello di cui all’articolo 8 del Dlgs 74/2000, in quanto mentre il primo configura un “reato di danno”, al pari della dichiarazione fraudolenta (articolo 3), della dichiarazione infedele (articolo 4) e dell’omessa dichiarazione (articolo 5), venendo a ledere direttamente l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, il secondo invece configura un “reato di pericolo presunto”, con la cui locuzione si indica la punizione tout court della condotta “preparatoria” dell’evasione, consistente nella pura e semplice emissione di documenti fittizi da usare nelle dichiarazioni tributarie di terzi; condotta considerata idonea a mettere in pericolo l’interesse fiscale, anche se poi il terzo destinatario dei documenti non li utilizza concretamente nelle dichiarazioni fiscali.

Continuando nell’esegesi delle disposizioni contenute nel Dlgs 74/2000, la Cassazione aggiunge che, in deroga all’articolo 110 del codice penale (concorso di persone nel reato), il legislatore ha espressamente “escluso il concorso tra l’emissione e la utilizzazione di documenti fittizi, perché consentire che l’emittente sia chiamato a rispondere tanto del delitto di emissione, quanto di concorso nel delitto di utilizzazione tramite dichiarazione fiscale, significherebbe punirlo due volte per la medesima condotta” (è noto che nel sistema processuale penale – articolo 649 – vige il principio del divieto del ne bis in idem).
La deroga al concorso ovviamente opera nelle sole ipotesi previste dall’articolo 9 del Dlgs 74/2000, in quanto soggetti diversi dall’emittente o dall’utilizzatore possono concorrere nei reati ascritti, rispettivamente, all’emittente o all’utilizzatore secondo le regole ordinarie. In tale situazione, quindi, se il beneficiario utilizza poi effettivamente i documenti in una sua dichiarazione fiscale fraudolenta, egli non può essere punito due volte per lo stesso fatto, sia per il reato di cui all’articolo 2 sia a titolo di concorso morale per il reato di cui all’articolo 8. Infatti, secondo la trama argomentativa della motivazione della sentenza in esame, l’articolo 8 incrimina anche la mera emissione di fatture per operazioni inesistenti, punendola con la stessa pena prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta commessa avvalendosi proprio di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2.

Decisione di merito
Nel merito, considerando che nei motivi di impugnazione l’imputata rimarca che nel caso di specie non sarebbe configurabile a suo carico il reato ipotizzato per la ragione che non sarebbero stati esposti in dichiarazione costi non sostenuti in quanto trattasi di fatture solo soggettivamente inesistenti, ossia di semplice simulazione soggettiva, la Suprema corte afferma che la censura, una volta che si è accertato che gli elementi passivi esposti in dichiarazione corrispondevano a costi effettivamente sopportati, potrebbe essere sostenibile soltanto per l’evasione nell’imposizione sui redditi, ma – alla stessa condizione – non potrebbe tuttavia avere alcuna validità nel sistema evasivo nell’imposta sul valore aggiunto, ove può essere configurabile anche in presenza di costi realmente sostenuti.

Va precisato, al riguardo, che la nozione di operazione soggettivamente inesistente risulta elaborata dalla giurisprudenza soprattutto con riguardo all’Iva (Cassazione 735/2010, 17377/2009, 15374/2002), mediante formulazione di principi che, costituendo applicazione di regole generali nell’ambito del contenzioso tributario, possono essere ritenuti comuni anche con riguardo all’applicazione di altri tributi. In particolare, con indirizzo ormai consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che:
• l’emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione non é riconducibile alla fattispecie – prevista dall’(abrogato) articolo 41, comma 3, del Dpr 633/1972 – dell’emissione di fattura recante indicazioni incomplete o inesatte, né a quella – prevista dall’articolo 21, comma 2, n. 1), del medesimo Dpr 633, testo vigente ratione temporis – di omissione dell’indicazione dei soggetti tra cui è effettuata l’operazione, ma va qualificata come fatturazione di un’operazione soggettivamente inesistente (Cassazione 5719/2007)
• in particolare, la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da una parte, l’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, dall’altra, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella che figura sulle fatture medesime (Cassazione 29467/2008)
• in ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale, pur essendo i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa cessionaria, risulti che l’emittente della fattura è soggetto diverso dal cedente/prestatore, l’obbligo di corrispondere l’importo corrispondente all’imposta sull’operazione soggettivamente inesistente deriva dal precetto normativo di cui all’articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972, mentre risulta evasa l’imposta dovuta, in base al fisiologico funzionamento del meccanismo Iva, per l’operazione effettivamente realizzata (Cassazione 6378/2006)
• nell’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’imposta versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha, tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione di imposta ivi formalmente indicata, ma richiede, altresì, che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all’altruità della fatturazione, riscontri precisi, che non si esauriscono nella prova dell’avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell’Iva riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive, rispetto al thema probandum, in rapporto alle peculiarità del meccanismo dell’Iva e dei relativi, possibili, abusi (Cassazione 1950/2007)
• qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture in quanto relative a operazioni inesistenti e fornisca attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti (Cassazione 21953/2007).

Del resto, l’intero meccanismo dell’Iva che poggia sul presupposto che il tributo sia versato a chi ha eseguito prestazioni imponibili (che a sua volta potrà compensarla con l’Iva corrisposta per l’acquisto di beni e di servizi) mentre il versamento dell’Iva a un soggetto non operativo apre la strada al recupero indebito dell’imposta stessa, trova riscontro anche nella giurisprudenza comunitaria. La Corte di giustizia (sentenze n. 78/2003, cause C-78/02 e C-79/02, e n. 566/2009, causa C-566/07) ha sottolineato che l’avvenuta fatturazione di un’operazione con applicazione dell’Iva mediante addebito alla controparte non è elemento assorbente per stabilire che il tributo resti definitivamente dovuto, in quanto tale effetto discende dalla ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione dell’imposta medesima, rispetto alle quali l’addebito, isolatamente considerato, “non ha che una valenza indicativa del comportamento tenuto dal soggetto passivo”.

Conclusioni
Alla stregua delle considerazioni svolte, la Cassazione afferma l’esclusione, nel caso trattato, del concorso fra il delitto di emissione di documenti fittizi e quello relativo alla dichiarazione fraudolenta in capo al beneficiario dell’attività di produzione di documenti fittizi successivamente utilizzati nella dichiarazione al fine di eludere o evadere le imposte, demandando al giudice del rinvio l’attuazione delle seguenti direttive:
a. escludere il concorso tra emittente e utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti
b. ritenere configurabile nella fattispecie unicamente il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex articolo 2 del Dlgs 74/2000, solamente per l’evasione dell’Iva, configurando altresì la medesima violazione ai fini delle imposte dirette qualora siano stati indicati in dichiarazione costi in tutto o in parte inesistenti relativi a operazioni fittizie.
Il tutto subordinatamente alla prioritaria valutazione nella fattispecie del tempus commissi delicti, poiché la possibilità di adozione del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca è stata estesa dal legislatore ai reati tributati per i fatti delittuosi consumati a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Salvatore Servidio
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/libera-alla-detrazione-dell-iva-solo-fatture-emesse-dal-cedente

Contributi per la ripresa produttiva.
 Ecco la mappa degli incentivi 2010

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In Gazzetta il decreto attuativo con la distribuzione per settore dei 300 milioni di euro assegnati al fondo
Fino a mille euro per sostituire la vecchia cucina con un modello componibile dotata di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contributo massimo di 750 euro per acquistare un motociclo di categoria “euro 3” rottamandone uno più inquinante (“euro 0” o “euro 1”). Sono solo due dei numerosi bonus acquisti illustrati nel decreto attuativo del Dl incentivi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile.

Il decreto legge n. 40 del 25 marzo scorso (Dl incentivi) ha infatti previsto – all’articolo 4, comma 1 – l’istituzione di un fondo per favorire la domanda in determinati settori produttivi, finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro. Le risorse finanziarie stanziate sono complessivamente 300 milioni di euro, che il decreto interministeriale (Sviluppo economico, Economia e Finanze, Ambiente e Tutela del territorio e del mare) 26 marzo 2010, apparso sulla G.U. di ieri, distribuisce tra una decina di comparti, indicando gli importi assegnati a ciascuno di essi, il contributo unitario spettante e i requisiti necessari per accedervi.

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticata dal venditore al momento dell’acquisto. I contributi, tranne quelli per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori benefici previsti da altre norme per gli stessi prodotti.

Le operazioni di vendita “incentivate” sono quelle stipulate tra la data di pubblicazione del decreto (6 aprile 2010) e il 31 dicembre di quest’anno. Sempre che, ovviamente, le risorse non finiscano prima. A tal riguardo, è previsto che il ministero dello Sviluppo economico informerà periodicamente, via Internet, in merito ai fondi ancora disponibili, annunciando altresì il loro eventuale esaurimento.

Cucine componibili: 60 milioni
Sconto del 10%, con un contributo massimo di 1.000 euro, per sostituire la vecchia cucina con una nuova, componibile, dotata di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza (frigorifero o congelatore di classe almeno A+, forno di classe A, piano di cottura con dispositivo di sorveglianza della fiamma, lavastoviglie non inferiore alla classe A/A/A; il prezzo di acquisto di eventuali elettrodomestici di classe diversa non rientra nell’importo agevolabile). Inoltre, i nuovi mobili devono essere accompagnati dalla scheda identificativa del prodotto, rispettare le norme sull’emissione di aldeide formica e dotati di appositi contenitori per la raccolta differenziata. Il possesso di tutti i requisiti deve essere attestato dal produttore, mentre il venditore deve dichiarare che l’acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso.

Elettrodomestici e cucine ad alta efficienza: 50 milioni
Sconto del 20% per la sostituzione dei seguenti beni:

•    lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe non inferiore alla A/A/A, ossia A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura (contributo massimo: 130 euro)
•    forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla A (contributo massimo: 80 euro)
•    piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (contributo massimo: 80 euro)
•    cucine di libera installazione con analoghe cucine provviste di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza (contributo massimo: 100 euro)
•    cappe con analoghe cappe climatizzate (contributo massimo: 500 euro)
•    scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore con coefficiente di prestazione pari almeno a 2,5 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (contributo massimo: 400 euro).

Motocicli: 12 milioni
Sconto del 10%, con un contributo massimo di 750 euro, per chi acquista un motociclo “euro 3” fino a 400 cc di cilindrata o con potenza non superiore a 70 kW, provvedendo contestualmente a rottamare un motociclo o un ciclomotore “euro 0” o “euro 1”. Contributo raddoppiato (sconto del 20%, con contributo fino a 1.500 euro) in caso di acquisto di motocicli dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva.

Nautica: 20 milioni
Sconto del 20%, con un contributo massimo di 1.000 euro, per chi sostituisce motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale fino a 75 kW di potenza.
Sconto del 50%, sino a un massimo di 200mila euro per azienda, per l’acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale.

Rimorchi: 8 milioni
Contributo di 1.500 euro per chi acquista un nuovo rimorchio (3.000 per un semirimorchio) di categoria O4 (con massa superiore a 10 tonnellate) e dotato di dispositivo di frenata “ABS”, e rottama un analogo veicolo con oltre 15 anni di età e non dotato di “ABS”. Il contributo sale, rispettivamente, a 2.000 e 4.000 euro se il nuovo rimorchio o semirimorchio è dotato anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità.

Macchine agricole: 20 milioni
Sconto del 10% per chi acquista – rottamando un analogo prodotto fabbricato prima del 31 dicembre 1999 – macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore, con potenza non superiore del 50% all’originale sostituito. La demolizione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario e va certificata al concessionario o venditore che, a pena di decadenza dal contributo, trasmetterà una copia dell’attestato al soggetto che eroga il bonus. L’incentivo del 10% spetta solo se il concessionario o il venditore pratica uno sconto di pari misura sul prezzo di listino.

Gru per l’edilizia: 40 milioni
Sconto del 20%, con un contributo massimo di 30mila euro, per chi acquista gru a torre per l’edilizia, previa certificata rottamazione di analoga apparecchiatura messa in esercizio prima del 1985.

Efficienza energetica industriale: 10 milioni
Sconto del 20% per l’acquisto dei seguenti beni:
•    variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 Kw (contributo massimo: 40 euro)
•    motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw (contributo massimo: 50 euro)
•    gruppi statici di continuità (UPS) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA (contributo massimo: 100 euro)
•    batterie di condensatori per la riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione (contributo massimo: 200 euro).

Banda larga: 20 milioni
Contributo di 50 euro a favore di giovani tra i 18 e i 30 anni che attivano una nuova connessione a banda larga.

Immobili ad alta efficienza energetica: 60 milioni
Contributo di 83 euro per metro quadrato di superficie utile, nel limite massimo di 5mila euro, per chi acquista immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori indicati nell’allegato C, n. 1, della tabella 1.3 del Dlgs 192/2005. Il contributo è di 116 euro per metro quadrato, nel limite massimo di 7mila euro, se il fabbisogno di energia primaria è migliore almeno del 50%.
Nei 20 giorni precedenti la stipula dell’atto definitivo di compravendita, il venditore prenota l’agevolazione, per il cui ottenimento occorre allegare al contratto l’attestato di certificazione energetica rilasciata da un soggetto accreditato. Nei 45 giorni successivi alla stipula, l’acquirente trasmette al soggetto abilitato alla gestione dei bonus copia autentica dell’atto registrato.

Acquisti incentivati: semaforo verde dal 15 aprile

Prima del via libera all’acquisto dei prodotti con gli incentivi, i venditori devono registrarsi in un apposito elenco tramite il call center istituito ad hoc da Poste Italiane (numero verde 800.556.670).
Per gli abbonamenti ad internet veloce, invece, devono registrarsi non i rivenditori ma gli operatori delle telecomunicazioni, utilizzando l’indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it.
Porte aperte agli acquisti con bonus da giovedì 15 aprile.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/contributi-la-ripresa-produttiva-ecco-la-mappa-degli-incentivi-2010

Il 14 aprile asta di Btp

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Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 14 aprile 2010, con regolamento 16 aprile 2010, emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

– Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 15 gennaio 2010; settima tranche

scadenza : 15 aprile 2015;

tasso d’interesse annuo lordo : 3%

ISIN : IT0004568272

decorrenza : 1º marzo 2009; ottava tranche

scadenza : 1º marzo 2025;

tasso d’interesse annuo lordo : 5%

ISIN : IT0004513641

Il meccanismo di collocamento utilizzato per tutti i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate – nel termine previsto dal sottoindicato calendario – mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli “specialisti” nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione – commisurata all’ammontare nominale dei buoni assegnati – pari allo:

– 0,30% per i BTP 3% 15.01.2010/15.04.2015,

– 0,40% per i BTP 5% 1º.03.2009/2025.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

BTP scad. 15.04.2015 BTP scad. 1º.03.2025
Prenotazione da parte del pubblico entro il 13 aprile 2010 13 aprile 2010
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00

del

14 aprile 2010 14 aprile 2010
Regolamento sottoscrizioni 16 aprile 2010 16 aprile 2010
Dietimi d’interesse da corrispondere 1 46

Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L’offerta della tranche supplementare è stabilita per ogni emissione, per un importo non superiore:

– al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 15.04.2015,

– al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.03.2025.

Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.

Polizze dormienti: eliminazione retroattività insufficiente

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Gli eredi di polizze vita sottoscritte da persone decedute prima della data del 27 ottobre 2007 non rischieranno di vedersi sottratte le somme con destinazione al Fondo per il risarcimento delle vittime delle truffe e degli scandali finanziari. Questo dopo che nei giorni scorsi il Governo ha provveduto ad eliminare la retroattività che avrebbe oltremodo danneggiato i consumatori/risparmiatori, i quali sulle polizze hanno un tempo fin troppo breve, e pari ad appena due anni, per evitare che le somme vadano prescritte.

Le somme, infatti, in tal caso passano allo Stato che le utilizza per finanziare progetti quali la social card, la ricerca, la stabilizzazione dei lavoratori precari e risarcimenti vari. Ebbene, al riguardo il Movimento Consumatori non è per nulla soddisfatto visto che l’eliminazione della retroattività non risolve il problema relativo ai termini di prescrizione; per il futuro, infatti, le somme delle polizze vita non richieste entro due anni dall’evento per cui iniziano a maturare i tempi che portano alla prescrizione, confluiranno automaticamente nel Fondo per i crac finanziari.

Di conseguenza, MC bolla la soluzione del Governo come “pasticciata“, ed invita l’Esecutivo a provvedere con urgenza a cancellare direttamente la norma sulle polizze dormienti; in questo modo, tra l’altro, le assicurazioni sulla vita sono soggette a termini di prescrizione pari ad appena due anni quando invece per gli investimenti di natura finanziaria e per le giacenze in conto corrente devono trascorrere dieci anni senza alcuna movimentazione prima che questo accada.

Secondo il presidente del Movimento Consumatori Lorenzo Miozzi, occorre evitare che l’Esecutivo “continui questo indebito scippo che ha le vesti di una vera e propria tassa sul lutto“; di conseguenza, l’Associazione nei giorni scorsi ha confermato che continuerà a battersi affinché il Governo elimini definitivamente la norma sulla prescrizione delle polizze vita introdotta con il cosiddetto “Decreto Alitalia“.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/polizze-dormienti-eliminazione-retroattivita-insufficiente/26949/

Rc Auto: arrivano i rincari

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Dopo l’aumento dei treni e delle autostrade arrivano puntuali i rincari dell’Rc auto, già da parecchie settimane preannunciati congiuntamente da Adusbef e dalla Federconsumatori. Ebbene, al riguardo le due Associazioni sottolineano come ora anche l’Isvap abbia certificato dei rincari che sono pari a ben il 15%, il che significa un aggravio medio a famiglia pari a ben 130 euro all’anno. Insomma, per “coprire” l’auto dall’obbligo della responsabilità civile di questo passo ci vorrà un mutuo visto che già da anni i premi per l’assicurazione della macchina non fanno altro che aumentare a carico degli assicurati, anche quando questi da un anno all’altro non commettono incidenti con colpa.

A conti fatti, quindi, le due Associazioni mettono in evidenza come nulla sia cambiato da quando il mercato delle polizze auto è stato, per così dire, liberalizzato visto che i rincari medi sono stati superiori al 170%! Adusbef e Federconsumatori si chiedono come mai chi ha la responsabilità istituzionale per intervenire non stia facendo nulla.

A preannunciare i rincari che puntualmente sono arrivati erano state le Associazioni dei Consumatori, con in testa proprio l’Adusbef e la Federconsumatori, ma anche le stesse Associazioni degli agenti per una scelta che ha del clamoroso visto che l’Rc auto contribuirà ad erodere ulteriormente il già esiguo poter d’acquisto delle famiglie italiane.

Nei giorni scorsi l’Adusbef e la Federconsumatori avevano aggiornato la stangata 2010 portandola a 761 euro medi a famiglia; ma visto che siamo solo ad aprile, e visto che le notizie che arrivano sui prezzi dei beni e dei servizi sono sempre negative e sfavorevoli per le famiglie, c’è da credere che la stima delle due Associazioni rischi di essere ulteriormente rivista verso l’alto. Ad aumentare, lo ricordiamo, oltre ai treni, autostrade ed Rc auto sono anche i mutui, i servizi bancari, l’acqua, la tassa sui rifiuti e, tra l’altro, anche i costi legati alla presentazione dei ricorsi contro le multe.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/rc-auto-arrivano-i-rincari/26965/

Bollette luce: ecco quanto incassa lo Stato

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L’Autorità per l’Energia ha calcolato che in media una famiglia italiana paga su base annua una bolletta elettrica per un importo pari a 426 euro; di questi però ben 99 euro, corrispondenti al 23% circa, vanno allo Stato sotto la voce “oneri generali di sistema“. A metterlo in evidenza nei giorni scorsi è stato il movimento Cittadinanzattiva in concomitanza con l’annuncio, da parte dell’Autorità per l’Energia, della revisione tariffaria sull’elettricità che vede il prezzo dell’energia elettrica in calo del 3,1% nel trimestre corrente a favore delle famiglie italiane.

Di contro, il gas per il periodo aprile – giugno 2010 è aumentato del 3,6% per effetto di una concorrenza nel settore che ancora lascia a desiderare. Cittadinanzattiva ritiene che il Governo debba garantire più concorrenza nel settore energetico, ma dovrebbe altresì porre fine a fare cassa con le bollette della luce degli italiani; secondo il movimento, infatti, il 23% che lo Stato incassa sulla bolletta della luce delle famiglie italiane non serve per metterlo a disposizione della fiscalità generale, ma serve, ad esempio, per incentivare le fonti rinnovabili o per le operazioni, mai effettuate, di dismissione delle vecchie centrali nucleari.

Per questo secondo Cittadinanzattiva gli oneri generali di sistema assomigliano ad una vera e propria tassa che, tra l’altro, è in aumento e grava sulle bollette delle famiglie; il movimento caldeggia quindi una revisione di tali oneri, o quantomeno l’eliminazione della tassa sulla tassa, ovverosia togliere sugli oneri generali di sistema l’aggravio dell’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Per quanto riguarda invece il gas, gli aumenti registrati negli ultimi mesi a carico delle famiglie rendono poco efficace anche la stessa riduzione delle bollette della luce, ragion per cui anche in tale settore, così come in quello dei carburanti, servono misure efficaci finalizzate a tutelare gli utenti finali.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/bollette-luce-ecco-quanto-incassa-lo-stato/26969/

Benzina: prezzi sempre più in alto

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La Pasqua è appena finita e dopo alcuni giorni di calma piatta i prezzi della benzina alla pompa sono tornati a surriscaldarsi. In accordo con quanto rende noto Staffettaonline.com, la benzina ha sfondato in data odierna la quota di 1,42 euro al litro, mentre per un litro di gasolio di euro ce ne vogliono quasi 1,26. E’ probabile che nelle prossime ore le Associazioni dei Consumatori tornino a farsi sentire per denunciare l’ennesimo salasso che da qui a fine anno rischia di pesare non solo per gli automobilisti, ma anche per le famiglie visto che di questo passo le ripercussioni sui prezzi al consumo dei beni di prima necessità non potranno che essere negative.

A breve, intanto, gli attori della filiera dovrebbero essere convocati dal Governo per mettere a punto in materia di carburanti una riforma che cerchi di accontentare un po’ tutti. Da un lato, in particolare, ci sono i gestori delle pompe di benzina che chiedono, tra l’altro, anche più sicurezza e più tutele visto che quello del benzinaio sta diventando un mestiere sempre più rischioso.

Dall’altro le Associazioni dei Consumatori da mesi caldeggiano l’apertura del mercato della distribuzione dei carburanti alla GDO unitamente alla sterilizzazione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) ed all’aumento sulla rete dei distributori self service che permettono di pagare la benzina alcuni centesimi di euro al litro in meno.

Ma la questione chiave, quella più importante, riguarda il meccanismo di determinazione dei prezzi, sul quale probabilmente si registreranno ampie differenze di vedute tra le compagnie petrolifere ed i Consumatori. Alcune Associazioni, in particolare, caldeggiano l’istituzione di un’Autorità di controllo sulla determinazione dei prezzi alla pompa di benzina e diesel, mentre altre ritengono necessario che la revisione dei prezzi dei carburanti avvenga periodicamente, in corrispondenza di date prefissate così come avviene per le tariffe della luce e del gas.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/benzina-prezzi-sempre-piu-in-alto/26957/

Incentivi cucine, moto, elettrodomestici: attenti ai prezzi

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Partono giovedì 15 aprile gli incentivi per l’acquisto di cucine, elettrodomestici, moto e, tra l’altro, anche abbonamenti Internet Adsl per i giovani. Pur tuttavia, le famiglie interessate agli acquisti col bonus statale farebbero meglio ad iniziare a farsi un giro nei negozi alla ricerca magari della cucina per la quale è stato programmato l’acquisto. Questo al fine di accertarsi che il prezzo di vendita prima dell’avvio degli incentivi coincida con quello praticato dal rivenditore quando la campagna di bonus statali sarà iniziata.

E’ l’Adiconsum che in particolare invita i consumatori ad effettuare tale verifica al fine di non cadere nella trappola del riprezzamento dei beni che si potranno acquistare con gli ecoincentivi. L’Associazione dei Consumatori, infatti, teme che si verifichino le stesse situazioni del periodo dei saldi, quanto lo sconto praticato sulle merci in vendita non è quello reale in quanto a monte c’è stato prima un riprezzamento. Lo sconto statale deve essere chiaramente reale e non fittizio, altrimenti a conti fatti a guadagnarci, due volte, sarebbe solo il rivenditore.

Nel caso in cui il consumatore dovesse invece rilevare dei riprezzamenti, l’Adiconsum invita a segnalare ogni tentativo di truffa sia alla Polizia Municipale, sia alla Guardia di Finanza e per conoscenza anche all’Associazione dei Consumatori chiamando al numero presente in questa pagina Web.

Ricordiamo che oltre all’acquisto di cucine, moto, scooter, elettrodomestici ed abbonamenti Internet Adsl si possono acquistare con gli sconti statali anche le eco-case, le gru per l’edilizia e le macchine agricole e movimento di terra. Ma ci sono anche incentivi per la nautica che spaziano dai motori fuoribordo, con bonus per singolo acquisto fino a 1.000 euro, e per gli stampi per scafi da diporto con uno sconto statale che può arrivare fino a ben 200 mila euro ad impresa.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/incentivi-cucine-moto-elettrodomestici-attenti-ai-prezzi/26961/

L’assicurazione deve risarcire il danno per l’incendio di un veicolo in sosta

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La copertura assicurativa obbligatoria, riguarda anche i danni provocati a terzi, derivati dall’incendio di un’auto in sosta sulla via pubblica, perché anche la sosta costituisce circolazione.
Per la giurisprudenza di merito e di legittimità meno recente, la sosta di un veicolo sulla pubblica via non poteva considerarsi evento relativo alla circolazione stradale e quindi i danni provocati dall’incendio di un veicolo in sosta, non potevano farsi rientrare nella previsione dell’articolo 2054 del Codice civile, con la conseguente inapplicabilità della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile auto. (Cass. civ. Sez. III, 09-06-1997, n. 5146; Cass. civ. Sez. III, 06-05-1998, n. 4575).
Secondo un indirizzo più recente, confermato dalla sentenza 3108/2010, agli effetti dell’articolo 2054 del Codice civile e della legge sull’assicurazione obbligatoria, n. 990/1969, anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che per i danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo (non determinato da fatto doloso del terzo) risponde l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio (Cass. Civ. 06/02/2004 n. 2302; Cass. civ. Sez. III, 05-08-2004, n. 14998).
La recente decisione prende in esame precedenti pronunce di un indirizzo per così dire intermedio (ritenuto non condivisibile e superato) secondo cui, per il risarcimento delle conseguenze dannose, occorre considerare e distinguere se l’incendio può considerarsi evento collegato alla circolazione stradale, o meno.
Nel senso che per la copertura assicurativa sarebbe necessario “un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione” (Cass., 20 novembre 2003, n. 17626) che lo colleghi ad una collisione (così Cass., n. 4575/98) o al “normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato” (così Cass., n. 5146/97).
Costante nel tempo è rimasto invece il principio giurisprudenziale (confermato dalla decisione in commento) che se l’incendio sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio non può essere chiamato a risponderne.
Per la decisione in commento, l’incendio di un veicolo in sosta (e la conseguente situazione dannosa) deve considerarsi evento legato alla circolazione stradale anche quando dovessero intervenire fattori esterni non immediatamente ricollegabili alla sua circolazione ed alla sua utilizzazione come veicolo.
Questo perché come la più recente (condivisa) giurisprudenza ha affermato la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, in quanto anche in occasione di fermate o soste “sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone”.
Alla luce di quest’ultima decisione e delle altre più recenti pronunce dei giudici di legittimità i seguenti dati possono considerarsi definitivamente acquisiti:
la sosta è essa stessa circolazione perché “comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via”;
deve considerarsi sempre relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta, a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa di terzi;
al danneggiato deve essere riconosciuta azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo.
(Altalex, 1° aprile 2010. Nota di Giuseppe Mommo)
Fonte: http://webmaildominiold.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=item-1959&require_lock=true&java_email=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-04ca659bffd36ea206e700_0

Il professionista che lavora da casa non paga l’Irap

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Un libero professionista adibisce una stanza della propria abitazione all’esercizio dell’attività professionale; si dota di un fax, di una libreria, di un apparecchio per videoscrittura a memoria elettronica (pc) non avvalendosi, nemmeno a titolo occasionale , di alcun collaboratore.
Ora, i redditi maturati e percepiti dal professionista sono soggetti a tassazione IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)?
Risponde al quesito posto la sentenza della Corte di Cassazione n. 15110/2009. Il giudizio di legittimità si fonda sul combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 446/97 per cui l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Se alla Suprema Corte incombe l’onere di accertare la legittimità del provvedimento di esenzione dell’applicazione dell’imposta, al giudice di merito spetta accertare il requisito dell’autonoma organizzazione che ricorre quando il contribuente a qualsiasi titolo sia solo ed unico responsabile dell’organizzazione; significa cioè, che non deve figurare in strutture organizzative in cui la responsabilità è in capo ad altri.
Altra ipotesi di autonoma organizzazione si ravvede quando il professionista disponga ed utilizzi beni di natura strumentale che, per dirla col principio dell’”id quod plerumque accidit” (come da prassi), costituiscono un quid pluris rispetto la strumentazione necessaria per svolgere adeguatamente l’attività d’impresa di organizzazione.
Si ritiene, sposando l’orientamento della Corte che, al di là dell’esatta interpretazione del requisito dell’autonoma organizzazione, la “condictio sine qua non” legittimante insindacabilmente la mancata applicazione dell’IRAP sia che il professionista svolga la propria attività in completa solitudine senza avvalersi, quindi, di alcun collaboratore nemmeno in sporadiche e/o occasionali giornate.
Autore: mariagrazia mazzaraco
Fonte: http://webmaildominiold.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=item-1970&require_lock=true&java_email=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-04ca659bffd36ea206e700_0