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Corte UE, la fornitura di personale non paga l’Iva in certi settori

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È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici con la sentenza pronunziata nell’ambito del procedimento C-79/09
Nel rispetto della procedura di cui all’articolo 226 CE, cd. procedura di infrazione, la Commissione europea ha sollevato una questione sulla concessione di una esenzione fiscale ai fini Iva da parte del regno dei Paesi Bassi. L’esenzione era concessa per la fornitura di personale nel settore socio-culturale, della sanità, istruzione, euro-regioni e della mobilità del personale. In altri termini nel procedimento C-79/09 si affronta il problema normativo riguardante la fornitura di personale, ovvero è stata analizzata la situazione per verificare se è possibile ritenere soddisfatte le condizioni per le quali sussiste la possibilità di concedere o meno l’esenzione Iva. La posizione sostenuta dalla Commissione è nel senso che il regno dei Paesi Bassi concedendo l’esenzione è venuto meno agli obblighi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), 13, 24, comma 1 e 132 della direttiva 2006/112 in materia di Iva.
La normativa comunitaria e internazionale
Il riferimento normativo comunitario è costituito dalla direttiva 2006/112 in materia di Iva che all’articolo 2, comma 1, sub c), dispone, tra le altre cose, l’assoggettamento a Iva delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 è soggetto passivo colui che, in maniera autonoma e indipendente, esercita attività di carattere commerciale, senza avere rilevanza lo scopo o i risultati di questa attività. Viene considerato come attività economica ogni attività di produttore, commerciante o prestatore di servizi, comprese le attività minerarie, agricole e le libere professioni. Inoltre, si considera come un’attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti con carattere di stabilità. L’articolo 13 della direttiva prevede che Stati, regioni, dipartimenti, comuni ed altri enti pubblici non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche laddove nell’esercizio di tali attività percepissero un qualunque introito costituito da diritti, canoni, contributi o pagamenti. Tuttavia, però, tali autorità devono essere considerate come soggetti passivi nella misura in cui il mancato assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza. Venendo alle attività esenti, sono tassativamente indicate dalla normativa.
Le attività esenti
In particolare gli Stati membri esentano, a titolo esemplificativo, l’ospedalizzazione e le cure mediche in connessione con l’esercizio delle professioni mediche, i servizi e le forniture di beni strettamente connessi con il benessere e la sicurezza sociale, l’educazione dei bambini o dei giovani, la scuola o l’università di formazione o di riqualificazione nonchè talune prestazioni di servizi culturali. In considerazione dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 si considera servizio ogni operazione che non costituisca una cessione di beni. Per servizi si deve intendere ogni operazione che non costituisce cessione di beni.
Altrettanto importante è quanto stabilito nel paragrafo 1, lettera B), secondo cui gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione alle esenzioni oggetto della presente trattazione. Ecco che l’articolo 134 della direttiva 2006/112 dispone che le cessioni di beni e servizi non sono esentabili secondo l’articolo 132, paragrafo 1 quando non sono essenziali per il compimento di operazioni esenti o se sono principalmente destinati ad operazioni in diretta concorrenza con quelle di imprese commerciali soggette all’Iva. Per altro verso tra i regolamenti internazionali ha rilievo il protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, la quale mira ad agevolare ed estendere tale cooperazione nelle regioni di confine, attraverso la creazione, da parte delle autorità locali o regionali, di organizzazioni che comunemente sono note come Euro-regioni.
La normativa nazionale
La norma di riferimento in ambito nazionale è costituita dall”articolo 11, legge IVA 28 giugno 1968. Ai sensi di detto articolo sono esenti da IVA, fermo restando il rispetto di talune condizioni contenute in apposito regolamento amministrativo, l’assistenza fornita alle persone ospitati in istituti, la fornitura di beni e servizi sociali e culturali, servizi sanitari prestati in connessione con l’esercizio delle professioni mediche e paramediche, comprese quelle degli psicologi ed infine i servizi di assistenza a persone in condizioni particolari. Vanno, infine, annoverati la fornitura di servizi di istruzione compresi i servizi ad essi strettamente connessi. Con riferimento alla fornitura di beni e servizi strettamente connessi, questi sono esclusi dall’esenzione nel caso in cui si tratti di servizi non sono necessari per lo svolgimento delle attività esenti o se riferiti ad attività svolte in diretta concorrenza con le attività delle imprese commerciali.
Un’altra importante norma di riferimento è l’ordinanza del 14 marzo 2007, in materia di imposta sul valore aggiunto. In tale ordinanza con riguardo alla fornitura di personale sono stabilite regole per la fornitura di personale in alcuni settori anche con riferimento alla esenzione in materia di Iva. In particolare le cessioni di beni e servizi non sono esenti nella fattispecie in cui non risultano essenziali per il compimento di operazioni esenti o se le operazioni sono svolte in diretta concorrenza con quelle di imprese commerciali soggette all’Iva.
La questione pregiudiziale
La questione pregiudiziale verte principalmente sull’applicazione della normativa in materia di fornitura di personale dove un datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore un lavoratore, qualificato e specializzato, sotto la direzione e supervisione di quest’ultimo datore di lavoro. Dunque siffatta fattispecie è di norma un operazione imponibile Iva salvo talune eccezioni. È proprio sulla concessione dell’esenzione Iva in tale ambito che la Commissione europea ha avviato la procedura per inadempimento nei confronti del regno dei Paesi Bassi. La fattispecie è piuttosto articolata in quanto diversi sono i settori interessati dalla contestata applicazione agevolata dell’Iva. Il riferimento è alla fornitura di personale nel settore socio-culturale, della sanità, dell’istruzione e della mobilità transfrontaliera di personale qualificato appartenente alla Pubblica Amministrazione. Ai fini dell’esenzione Iva per ciascun settore sono previste delle condizioni che una volta soddisfatte permettono di usufruire dell’ esenzione. La Commissione ha sollevato due obiezioni principali. La prima verte sulla violazione dell’articolo 132 della direttiva 2006/112, per la concessa esenzione dall’IVA delle prestazioni di personale e culturale i settori sociali, sanitari e istruzione. Con la seconda si sottolinea la violazione dell’articolo 13 della direttiva, laddove si preveda l’esenzione Iva nell’ambito della fornitura transfrontaliera, tra euro-regioni, di personale qualificato della Pubblica Amministrazione nell’ottica di promozione della mobilità professionale. Nell’ambito di una procedura di infrazione portata avanti ai sensi dell’articolo 226 CE, è compito della Commissione accertare l’esistenza della violazione che deve fornire alla Corte gli elementi necessari volti a dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato.
La posizione della Corte
Gli eurogiudici hanno esaminato se la Commissione abbia stabilito, nel ricorso proposto, se la fornitura di personale nei settori socio-culturali, sanità e istruzione non rientri nel concetto di operazioni “strettamente connesse” (articolo 132, comma 1, lettera b), g) i), del direttiva 2006/112). Va aggiunto che può essere richiamata la giurisprudenza relativa all’articolo 13, comma 1, della sesta direttiva, le cui misure corrispondono a quelle dell’articolo 132, comma 1, della direttiva 2006/112. In sostanza questa disposizione esenta da Iva talune attività di interesse generale. Tuttavia, non tutte le attività di interesse generale possono essere esentate, ma solo quelle che sono elencate e descritte in modo particolareggiato. L’articolo 132, comma 1, lettera b), g), ed i), della direttiva 2006/112 non definisce i concetti di operazioni “strettamente connesse” in essa contenute. Tuttavia, una prestazione può essere considerata accessoria ad una prestazione principale, se migliora le condizioni del servizio principale.
I rilievi nei riguardi della Commissione
Dalle argomentazioni addotte dalla Commissione si evince la mancata dimostrazione della prima obiezione in quanto non è stata fornita prova circa il fatto che la disponibilità di personale, previste dal decreto del 2007, nei settori in questione costituisce un fine a sé e non un modo per migliorare il servizio principale. Nella seconda censura, la Commissione sostiene che la messa a disposizione di personale di enti pubblici a “euro-regioni” e la promozione della mobilità professionale, come previsto dal decreto 2007, al di fuori dell’attività nucleare, è soggetto passivo secondo l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in quanto l’attività non viene eseguita da organismi pubblici intesi come “pubbliche autorità” e che tali attività comportano una distorsione della concorrenza. Anche riguardo a questa censura è stato rilevato come la Commissione abbia omesso di fornire gli elementi di prova sufficienti a provare l’infrazione contestata in base alla condizione relativa all’esercizio della attività di “autorità pubbliche” (articolo 13, comma 1, direttiva 2006/112). Per altro verso, gli eurogiudici hanno sottolineato come la Commissione abbia omesso di fornire alla Corte elementi di prova sufficienti per dimostrare l’esistenza di una “distorsione di una certa importanza” (articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, direttiva 2006/112).
Considerate le insufficienti argomentazioni della Commissione gli eurogiudici hanno dichiarato anche il secondo motivo di ricorso respinto in quanto infondato. Di conseguenza i togati della Corte europea hanno dichiarato respinto il ricorso intero ritenendolo, appunto, infondato e condannando la Commissione alle spese di giudizio.
Andrea De Angelis
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-la-fornitura-di-personale-non-paga-liva-certi-settori

Versamenti con modello F24 EP estesi ai contributi pensionistici

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Compito dell’Agenzia ripartire le somme affluite sulla contabilità speciale, tra gli enti previdenziali interessati
Il versamento con F24 enti pubblici apre le porte alla previdenza. I contributi pensionistici e assicurativi che potranno essere assolti con il modello sono: contributi obbligatori ai fini pensionistici e previdenziali e contributi volontari ai fini pensionistici e previdenziali a favore dell’Inpdap; contributi previdenziali e assistenziali a favore dell’Inps; premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore dell’Inail.
Inoltre, l’F24 enti pubblici, potrà essere esteso a ulteriori tipologie di contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi, con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia, su proposta della Ragioneria generale dello Stato. I dettagli nel decreto 12 marzo 2010 pubblicato in Gu n. 76 del 1 aprile.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/versamenti-con-modello-f24-ep-estesi-ai-contributi-pensionistici

Settore tessile, pronto il modello per richiedere il bonus fiscale

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Le imprese interessate dovranno inviare la comunicazione dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011
Nuovo step per le agevolazioni nel settore tessile e dell’abbigliamento. E’ disponibile, infatti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per inviare i dati sugli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzati alla realizzazione di campionari per cui è possibile fruire della detassazione dal reddito d’impresa introdotta dal decreto incentivi (Dl 40/2010, articolo 4, commi da 2 a 4). Il modello è stato approvato con un provvedimento, a firma del direttore dell’Agenzia, del 2 aprile.
In base al decreto, possono fruire del bonus fiscale le imprese che svolgono le attività indicate nelle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007 per gli investimenti realizzati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
I contribuenti interessati, titolari di reddito d’impresa, devono inviare direttamente, o tramite intermediari abilitati, per via telematica alle Entrate la comunicazione dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011 utilizzando il software “AGEVOLAZIONECRT”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia entro il prossimo 20 novembre.
Gli incaricati dell’invio telematico dovranno consegnare ai soggetti richiedenti una copia della comunicazione inviata e della risposta dell’Agenzia che certifica l’effettiva ricezione e che vale come prova dell’avvenuta presentazione.
La comunicazione, inoltre, dovrà essere sottoscritta sia dall’incaricato alla trasmissione sia dal contribuente interessato, che dovrà conservarne una copia.
Nella comunicazione andranno indicati i dati personali e identificativi del contribuente, l’ammontare degli investimenti agevolabili e il risparmio d’imposta richiesto.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà il valore massimo del risparmio d’imposta spettante e, se le domande presentate complessivamente supereranno lo stanziamento di settanta milioni di euro, previsto dal Dl 40/2010, il beneficio sarà erogato in modo proporzionale all’importo del risparmio d’imposta richiesto.
r.fo.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/settore-tessile-pronto-il-modelloper-richiedere-il-bonus-fiscale

Tlc: Italia, 15 milioni di utilizzatori smartphone

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L’Italia contava a fine gennaio 15 milioni di utilizzatori di smartphone, classificandosi davanti a Regno Unito (11,1 milioni), Spagna (9,9), Germania (8,4) e Francia (7,1).
E’ quanto evidenziato da uno studio di comScore pubblicato in questi giorni. Il Regno Unito ha visto la piu’ forte crescita in termini di adozione, con un rialzo del 70% in un anno, seguito dalla Francia che ha registrato un incremento del 48%.
A dominare in tutti i paesi e’ Symbian di Nokia, presente soprattutto in Spagna, dove il 73,5% degli utilizzatori di smartphones usa un mobile Symbian, e in Italia (75,7%).
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/tlc-italia-15-milioni-di-utilizzatori-smartphone.html

BancoPosta online e BancoPosta Click, arriva il Lettore

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Stop per i clienti di Poste Italiane all’utilizzo del codice dispositivo, composto da dieci caratteri alfanumerici, per poter operare con BancoPosta online e con il conto corrente a zero spese fisse BancoPosta Click. A darne notizia è il Gruppo Poste Italiane nel far presente come a partire dalla giornata di ieri, 1 aprile 2010, il codice composto da dieci caratteri alfanumerici non sia più valido. Per rimpiazzarlo arriva il Lettore BancoPosta, uno strumento che permette di operare con un più elevato grado di sicurezza visto che questo, per ogni operazione BancoPosta online e su BancoPosta Click, fornisce un codice che non è possibile duplicare.

A fronte di questa importante novità, Poste Italiane raccomanda di seguire la procedura per il passaggio al nuovo sistema. In particolare, il ritiro del Lettore BancoPosta avviene solo ed esclusivamente recandosi presso l’ufficio postale dove BancoPosta online o BancoPosta Click è stato aperto; a tal fine, nel passaggio al vecchio al nuovo sistema per operare online, Poste Italiane invierà una lettera a casa dei titolari nella quale si viene invitati a ritirare il Lettore BancoPosta.

Questo significa che occorre fare molta attenzione ai messaggi di posta elettronica, chiaramente truffaldini, in cui magari si chiede di inoltrare le proprie credenziali e/o i propri dati sensibili (user name, password, numeri di carta di credito, dati anagrafici, etc.) per il ritiro del Lettore BancoPosta. Messaggi di questo tipo vanno chiaramente cestinati, in quanto truffe, senza fornire alcuna risposta.

Il Lettore BancoPosta, quindi, prenderà il posto dei dieci caratteri alfanumerici al fine di effettuare le operazioni dispositive, mentre nulla cambia per quel che riguarda l’accesso al conto tramite user name e password. Per approfondimenti, basta cliccare qui, dove Poste Italiane ha predisposto le “FAQ”, un video ed una guida in pdf.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/bancoposta-online-e-bancoposta-click-arriva-il-lettore/26851/

Da Rbs nuovi bond per guadagnare sempre

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Da Royal Bank of Scotland, Rbs, arrivano sul mercato altre 4 obbligazioni alla portata del piccolo risparmiatore e decisamente interessanti. Royal Combinazione Perfetta punta su un ulteriore ribasso dei tassi, Royal Ripresa è adatta a chi ha una visione di rialzo dei tassi, Royal Protezione è pensata per gli investitori che si preoccupano di un possibile ritorno dell’inflazione, infine Royal 5% Flex strizza l’occhio a un investitore che predilige la certezza di cedole. Per ognuna di queste l’investimento minimo è di soli 1.000 euro. Attraverso la banca di fiducia, si possono acquistare e rivendere quando si vuole, anche prima della scadenza, proprio perché quotate in continuo in Borsa.

Chi compra Royal Combinazione Perfetta scommette su un ribasso futuro dei tassi o comunque su un rialzo piú lento di quanto sia attualmente scontato dal mercato. Oltre a garantire cedole pari all’8% per il primo anno, nei 7 anni successivi l’obbligazione distribuisce delle cedole pari al 10% meno il doppio dell’Euribor a 6 mesi, che attualmente quota 0,95% circa. Se le cedole variabili venissero fissate oggi, queste toccherebbero valori vicini all’8,1%. Ovviamente una risalita dell’Euribor a 6 mesi erode la cedola in misura doppia.

Royal Ripresa è un’obbligazione a tasso variabile ottimizzata per interpretare una visione di rialzo dei tassi di interesse e di graduale ripresa della congiuntura economica. Il rendimento è dato dal tasso Euribor trimestrale più uno spread più alto nei primi anni, il 2,50% al primo, in modo da sostenere maggiormente la redditività dell’obbligazione nell’attuale scenario di bassi tassi a breve.

Royal Protezione è pensata per gli investitori con una visione rialzista dell’inflazione nel medio lungo termine ma che al tempo stesso non vogliono rinunciare all’opportunità di ricevere buoni rendimenti anche in periodi di bassa inflazione. L’obbligazione garantisce un rendimento pari al 6% per i primi due anni e dal terzo anno in poi distribuisce delle cedole pari all’inflazione europea e comunque mai inferiori al 2,75% per anno.

Infine Royal 5% Flex è adatta ad un investitore che preferisce la certezza delle cedole fisse, almeno per i primi 5 anni ma è disposto a passare a cedole variabili dal sesto anno in previsione di un rialzo del tasso Euribor. L’obbligazione infatti assicura cedole pari al 5%, ben al di sopra di quelle di mercato, per i primi cinque anni; successivamente l’ammontare della cedola potrebbe rimanere inalterato ovvero, a discrezione dell’emittente, diventare variabile pari all’Euribor a 6 mesi.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/da-rbs-nuovi-bond-per-tutti-gli-investitori/26837/

Trenitalia: biglietti solo nei canali di vendita ufficiali

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Per quanto riguarda i biglietti del treno, sia per i regionali, sia per l’alta velocità, occorre sempre affidarsi solo ed esclusivamente ai canali di vendita ufficiali. A ricordarlo è il Gruppo Ferrovie dello Stato dopo aver reso noto che a Napoli è stato messo a segno un nuovo stop a carico di truffatori che acquistavano i biglietti del treno avvalendosi di carte di credito clonate. I canali di vendita autorizzati, sottolineano le FS, sono rappresentati dalle agenzie di viaggio convenzionate, il sito Internet Ferroviedellostato.it, le biglietterie delle stazioni, i self service ed il call center di Trenitalia.

Al di fuori di questi canali, quindi, occorre non solo diffidare, ma evitare tassativamente di acquistare i biglietti al fine di non incappare nelle truffe e nelle clonazioni di strumenti di pagamento con la moneta elettronica, ovverosia Bancomat, carte di credito, Postepay e carte prepagate. In particolare, l’ultima truffa sventata riguarda un pendolare che, con l’accusa di ricettazione, è stato denunciato a Napoli dai Carabinieri per aver acquistato in maniera illegale un abbonamento annuale del valore di ben 350 euro.

Sempre nei pressi della stazione di Napoli Centrale, grazie ad un’azione di collaborazione con le forze dell’ordine, era stata allo stesso modo portata a termine nei giorni scorsi un’operazione anti-truffa che ha portato all’arresto di cinque persone aventi cittadinanza nigeriana. Le FS combattono e contrastano questi fenomeni criminosi effettuando incroci di dati tra i sistemi telematici ed i controlli a bordo treno.

E visto che milioni di italiani in questi giorni si sposteranno anche in treno per andare in vacanza, la raccomandazione è quella sopra indicata, ovverosia di acquistare i biglietti solo ed esclusivamente attraverso i canali ufficiali in modo tale così da passare in tutto e per tutto una Pasqua 2010 serena, tranquilla e senza incappare nelle truffe.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/trenitalia-biglietti-solo-nei-canali-vendita-ufficiali/26831/

Un travaso di regole processuali dal rito civile a quello tributario

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I casi in cui le innovazioni al cpc incidono sul contenzioso e le ipotesi nelle quali la “specialità” vince
L’impatto sul contenzioso tributario delle modifiche introdotte, in materia di processo civile, dalla legge 69/2009 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”). E’ questo l’oggetto della circolare n. 17/E del 31 marzo con la quale l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle nuove disposizioni e sulla estensione, o meno, delle stesse al processo tributario, per effetto del rinvio disposto dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992.

Le principali novità
Queste le principali novità applicabili al contenzioso tributario:
la previsione della condanna alle spese del giudizio della parte vittoriosa che in precedenza aveva rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta di conciliazione, in caso di accoglimento giudiziale della domanda in misura non superiore alla suddetta proposta; in particolare, viene precisato che, in attesa che si consolidi al riguardo l’indirizzo giurisprudenziale, gli uffici – nei casi in cui il contribuente abbia rifiutato la proposta di conciliazione giudiziale formulata, anche a seguito di tentativo di conciliazione esperito d’ufficio dal giudice – debbono avanzare richiesta di condanna alle spese, subordinandola alla circostanza che la Commissione tributaria decida in senso conforme alla proposta di conciliazione, ovvero in termini ancora più favorevoli all’ufficio
l’applicazione del nuovo articolo 92 cpc, il quale impone l’esplicita indicazione nella motivazione della sentenza delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” che inducono a compensare le spese giudiziali, in sostituzione dei non più sufficienti “giusti motivi”
l’applicazione del novellato articolo 101 cpc, in base al quale, anche nei gradi di merito, le parti possono depositare memorie scritte, ogniqualvolta il giudice decida di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio
la riduzione del termine “lungo” di impugnazione (decorrente dalla pubblicazione della sentenza) da un anno a sei mesi, entro cui, in assenza di notifica della sentenza stessa, deve essere proposto l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria
la previsione di ulteriori ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione e l’abrogazione del quesito di diritto
l’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 155 cpc anche ai procedimenti già pendenti il 1° marzo 2006, con riferimento ai termini ancora pendenti. Con esclusivo riferimento all’ambito di applicazione del citato articolo 155, è da ritenersi pertanto superata la circolare n. 56/2007, con la quale era stato chiarito che le modifiche apportate – ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 cpc – dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 263/2005, si applicavano soltanto ai processi instaurati in primo grado dopo il 1° marzo 2006
la previsione e la disciplina dell’istituto della translatio iudicii, volto a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta a un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Inoltre, la circolare chiarisce che, nei casi di riunione dei ricorsi di cui solo alcuni sottoposti alla disciplina dettata dalla legge 69/2009, al fine di evitare possibili declaratorie di inammissibilità da parte della Commissione tributaria adita, gli uffici sono tenuti ad applicare, in via prudenziale, la disciplina normativa più restrittiva.

Efficacia

Come regola generale, si prevede che le modifiche al codice di procedura devono applicarsi ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data dell’entrata in vigore della legge 69/2009. Tuttavia, con riferimento al novellato articolo 327 cpc, viene precisato che gli uffici, in via prudenziale, considerino dimezzato il termine lungo di impugnazione anche in riferimento ai ricorsi notificati in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009 e depositati successivamente alla predetta data; ciò, sebbene il giudizio tributario si consideri instaurato alla data di notifica del ricorso e non a quella di deposito.

I commi quinto e sesto dell’articolo 155 cpc devono trovare applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

Le disposizioni relative al processo in Cassazione si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso è pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore legge 69/2009.
Michela Grisini
Margherita Susca

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/un-travaso-di-regole-processuali-dal-rito-civile-a-quello-tributario

Casa, sarà un 2010 di prezzi ancora in calo

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Per la casa sarà un 2010 ancora di sofferenza. Per tutto quest’anno le quotazioni del mattone scenderanno e solo dal prossimo anno si potrà contare su una ripresa dei valori dell’immobiliare residenziale. Questo scenario viene tratteggiato nell’ultima indagine realizzata da Nomisma in collaborazione con l’Agenzia del Territorio nel 1° Rapporto immobiliare del 2010 dove si evince che l’andamento del mercato immobiliare non è univoco. Se in generale per l’anno in corso ci sarà ancora una flessione dei prezzi, tuttavia tiene bene la domanda per gli immobili di qualità, mentre l’offerta immobiliare di medio-basso livello si scontra con richieste molto inferiori alla domanda, mettendo i prezzi sotto pressione.

Grazie a questo fenomeno, secondo il Rapporto nel 2009 i prezzi sono diminuiti su tutto il territorio nazionale in media dello 0,7% rispetto a 12 mesi prima, ma vi è stato un calo più intenso nelle grandi città, pari al 4,1%, dove l’offerta di case di bassa qualità è maggiore mentre nelle città di provincia, meno grandi e popolose dei grandi agglomerati urbani, la flessione dei prezzi è stata del 3,7%. E il calo dei prezzi va di pari passo, anzi è conseguenza del crollo delle compravendite. Nel 2009 le operazioni immobiliari su abitazioni residenziali in Italia sono state 609.145, in calo dell’11,3% rispetto al 2008. Nell’ultimo triennio il calo ha toccato il 25%.

Il 2010 sarà la fotocopia del 2009. Ancora prezzi in calo e flessione delle compravendite del residenziale. Nelle grandi città, ci si attende una flessione ulteriore dei valori degli immobili nell’ordine di 2 o 3 punti percentuali, con alcune eccezioni, riguardo le zone e le tipologie. Abitazioni collocate vicino a spazi verdi e/o parcheggi, meglio se con certificazione energetica elevata, situate in edifici di pregio, reggeranno meglio all’ulteriore calo dei prezzi. E a livello di agglomerati urbani Milano e Roma risentiranno meno della crisi soprattutto nel settore degli immobili di lusso dove la domanda rimane superiore all’offerta.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/casa-sara-un-2010-prezzi-ancora-in-calo/26803/

Prodotti agricoli: prezzi salgono a tavola, giù in campagna

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La rilevazione preliminare di marzo sull’inflazione dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), che ha comunicato un indice dei prezzi al consumo in ascesa all’1,4%, ha riacceso i timori riguardanti una crescita economica molto bassa per l’Italia ed accompagnata da aumenti dei prezzi al consumo che, vista la domanda stagnante, appaiano frutto solo di manovre ed atteggiamenti puramente speculativi. In testa ai rincari ci sono purtroppo i generi alimentari che aumentano di prezzo a scaffale ma scendono nei campi, ovverosia, come torna a ribadire la Coldiretti, calano i prezzi all’origine.

La Coldiretti, inoltre, pone l’accento anche sul fatto che in dodici mesi i prezzi dell’agroalimentare in campagna sono scesi in media del 6,9% rispetto invece agli aumenti al dettaglio. Insomma, il consumatore continua a pagare sempre di più a parità di quantità acquistate, mentre l’imprenditore agricolo continua a vedersi sempre meno remunerato il duro lavoro nei campi.

E se i prezzi all’origine nell’ultimo anno sono scesi in media del 6,9%, l’Organizzazione degli agricoltori sottolinea come a fronte di questo dato medio si sia registrato un crollo dei prezzi all’origine per i cereali (-11,4%), i vini (-9,1%), la frutta fresca e quella secca con un pesante -22,3% e, in base ai dati Ismea, una caduta su base annua dei prezzi all’origine dei legumi del 13,1%.

E se i consumatori non hanno così potuto per nulla beneficare del crollo dei prezzi all’origine attraverso un taglio di quelli praticati al dettaglio, la Coldiretti mette in evidenza come l’elevata forbice di prezzo nel passaggio dei prodotti dal campo alla tavola rischi seriamente di far gettare la spugna agli imprenditori agricoli che già devono far fronte al caro gasolio ed all’inasprimento di costi ed oneri che hanno comportato in questi anni una caduta dei redditi degli agricoltori italiani ben oltre la media europea.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/prodotti-agricoli-prezzi-salgono-a-tavola-giu-in-campagna/26783/