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Benzina: prezzi, appello contro i rincari

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Dopo le vacanze di Pasqua presso il Ministero dello Sviluppo economico ci sarà un incontro plenario per quel che riguarda tutta la filiera dei carburanti: dalla rete di distribuzione al mercato al dettaglio fino a salire al mercato della logistica ed all’ingrosso, ed ai player della raffinazione. A farlo presente è la FAIB, Federazione Autonoma Italiana Benzinai aderente alla Confesercenti, la quale sottolinea come l’incontro sia stato posticipato visto che era previsto prima delle festività.

In ogni caso, in linea con le posizioni dei Consumatori, anche la Federazione in vista dell’esodo degli italiani chiede uno stop ai rincari. Ed in vista di questo importante incontro, la Faib ha provveduto ad inviare al Ministro Scajola le proprie proposte sia per mettere a punto una riforma sui meccanismi di determinazione dei prezzi dei carburanti, sia sul tema della sicurezza molto sentito dalla categoria visti i casi tragici di cronaca che hanno coinvolto lavoratori e gestori di pompe di benzina sulla rete di distribuzione.

Sul tema è intervenuta in data odierna anche la Federconsumatori, la quale ha espresso condivisione in merito all’appello della Federazione Autonoma Italiana Benzinai di porre un freno sui prezzi al dettaglio praticati agli automobilisti in vista delle vacanze di Pasqua.

Ma l’Associazione dei Consumatori, inoltre, insiste su un intervento deciso a livello istituzionale per quel che riguarda il blocco della speculazione sui prezzi, la completa liberalizzazione del mercato ma anche meccanismi fiscali che facciano in modo di calmierare la tassazione su benzina e diesel quando i prezzi alla pompa tendono a salire. Quando i prezzi dei carburanti salgono, infatti, non guadagnano milioni di euro in più al mese solo i petrolieri, ma anche lo Stato incassa maggiore imposta sul valore aggiunto (Iva) quando invece sarebbe meglio alleggerire il carico di spesa agli automobilisti per ogni litro di carburante acquistato.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/benzina-prezzi-appello-contro-i-rincari/26713/

Modello per il rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (R/IAL)

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Il rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate può essere presentato in via telematica dal 1° al 20 aprile 2010 dai datori di lavoro che hanno già trasmesso all’Agenzia l’istanza redatta sul modello IAL e non ne hanno ottenuto l’accoglimento, ovvero ne hanno ottenuto l’accoglimento parziale, per esaurimento dei fondi stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010. L’attribuzione del credito d’imposta può essere richiesta anche dai soggetti che nel 2009 hanno rinnovato l’istanza originaria, presentando il modello R/IAL, e non hanno ottenuto il riconoscimento dell’agevolazione per l’intero ammontare richiesto.
L’istanza di rinnovo 2010 deve essere compilata e trasmessa utilizzando il prodotto di gestione denominato “RINNOVOIAL”, reso disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 26 marzo 2009.
Attenzione: il numero di protocollo telematico da riportare nell’istanza di rinnovo 2010 deve essere quello relativo all’istanza IAL e non quello dell’istanza di rinnovo R/IAL presentata nel 2009. L’ammontare del credito d’imposta richiesto nel 2010 non può essere superiore, anche per un solo anno, a quello richiesto con l’istanza IAL, oppure all’importo indicato nell’istanza di rinnovo R/IAL presentata nel 2009 se inferiore al credito richiesto con l’istanza originaria.
Il modello è reperibile su: http://webmaildominiold.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=item-1902&require_lock=true&java_email=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-fdbc496389f4ac220ce400_0

Abruzzo: domani Chiodi illustra bando per nuove imprese

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Il Presidente della Giunta regionale, Gianni Chiodi, Commissario delegato per la Ricostruzione, presienzerà domani (mercoledì 31 marzo), alle 15,30, nella sede dell’Ance, in viale Alcide De Gasperi n. 60 all’Aquila, il seminario promosso per illustrare le caratteristiche del bando per l’attrazione di nuove imprese nel cratere del terremoto rientrante nell’ambito della rimodulazione dei fondi Por-Fesr (2007-2013). L’iniziativa è diretta alle Pmi e ai professionisti in forma associata. La dotazione economica è di 11 milioni di euro e il bando rimarrà in vigore fino al prossimo 16 giugno. Durante il seminario saranno spiegati i dettagli ad associazioni datoriali, sindaci, amministratori, sindacati, ordini professionali e a tutti i rappresentanti degli enti coinvolti.

Europa 2020: nuova strategia per la crescita e l’occupazione

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Finanze sane, economia più sostenibile e inclusione sociale, sono i settori su cui punta l’Unione europea per uscire dalla crisi mondiale. La strategia elaborata dalla Commissione è stata presentata ai 27 capi di Stato e di governo nel Consiglio europeo di primavera che si è svolto a Bruxelles il 25 e 26 marzo scorso. Nel prossimo vertice saranno definite le strategie nazionali di supporto. Gli obiettivi da raggiungere nel prossimo decennio decisi dal Consiglio europeo: – portare al 75% il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione dei migranti legali; – portare al 3% del PIL i livelli d’investimento pubblico e privato per la ricerca e lo sviluppo; – ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990; portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabili nel consumo finale di energia e puntare a un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica; – migliorare i livelli d’istruzione, in particolare mirando a ridurre i tassi di dispersione scolastica e aumentando la percentuale delle persone che hanno completato l’istruzione terziaria o equivalente. Tenendo conto della proposta della Commissione, il Consiglio europeo fisserà le percentuali numeriche di questi obiettivi nel giugno 2010.

Contributi finanziari per progetti a favore delle famiglie

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Raddoppiano le iniziative a sostegno della famiglia. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010 il bando per il finanziamento di nuovi progetti a favore delle famiglie. previsto dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia del 14 dicembre 2009. Ogni progetto selezionato riceverà un contributo finanziario di 180.000 euro. Una parte dei contributi è riservata ai progetti che affronteranno nello specifico la lotta alla povertà e all’esclusione sociale delle famiglie. I progetti possono essere presentati da soggetti privati, comunque denominati, che svolgono la propria attività prevalentemente nel campo delle politiche familiari. Sono escluse dalla partecipazione le persone fisiche, i partiti, i sindacati, e tutte le associazioni facenti capo, o comunque affiliate, a partiti politici o sindacati. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 24 maggio 2010. Il Bando è consultabile sul sito del Dipartimento politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Valuterà le iniziative presentate una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento.

Le retribuzioni contrattuali annue: valori di cassa e di competenza

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L’indagine sulle retribuzioni contrattuali fornisce dati sulle retribuzioni lorde fissate dai contratti collettivi nazionali di categoria, sia in forma di indici mensili sia in valore assoluto annuo.

La rilevazione considera le retribuzioni degli occupati a tempo pieno previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento a un collettivo di lavoratori costante e caratterizzato da una composizione fissa per qualifica e livello di inquadramento contrattuale.

Oltre agli indici, l’Istat produce due ulteriori indicatori a carattere strutturale, che forniscono un’informazione in valore assoluto sull’intero ammontare delle retribuzioni: la retribuzione contrattuale annua di competenza e quella di cassa.

La costruzione delle retribuzioni di competenza si basa sull’assegnazione degli importi una tantum e degli arretrati erogati a copertura dei periodi di vacanza contrattuale ai rispettivi mesi e anni di competenza. Di contro, per la costruzione delle retribuzioni di cassa, gli importi relativi ad una tantum o arretrati vengono contabilizzati nel mese nel quale sono corrisposti.

La presenza di importi arretrati e/o una tantum distribuiti su più anni e la loro diversa incidenza sulla retribuzione fa sì che i livelli annui delle retribuzioni di competenza differiscano da quelli di cassa; analogamente, i rispettivi tassi di variazione possono differire anche rispetto a quelli calcolati sulle medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali, che per definizione non includono tali voci retributive.

Le tavole in download presentano per la prima volta i dati annui determinati conformemente alla struttura occupazionale e retributiva ridefinite in occasione del passaggio alla nuova base di riferimento (dicembre 2005).

Per la sola pubblica amministrazione sono presenti, come nella precedente edizione, anche i valori relativi al personale dirigente.

Fonte: http://www.istat.it/dati/dataset/20100325_01/

Misuratori fiscali, on line 
le nuove specifiche tecniche

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Semplificazione è la parola d’ordine dei tracciati record utili per comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate
Cambiano le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati sulle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali. Le nuove sono state approvate con il provvedimento direttoriale del 29 marzo 2010 e, dal prossimo 1° aprile, sostituiranno quelle stabilite con il provvedimento del 16 maggio 2005.

Un provvedimento direttoriale del 28 luglio 2003 ha introdotto nuove regole per i controlli periodici dei misuratori fiscali, stabilendo l’obbligo per l’esercente di richiedere annualmente la verifica di quelli in proprio possesso. Il provvedimento del 16 maggio 2005 (e le successive integrazioni e modifiche) ha dettato termini e modalità per l’invio telematico dei dati sui misuratori fiscali all’Amministrazione finanziaria, stabilendo anche le relative specifiche tecniche, ora modificate.

Semplificazione è la parola d’ordine dei nuovi tracciati record utilizzati per l’invio telematico dei dati sulle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali, dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione della verificazione periodica e degli altri elementi indicati dalla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del 28 luglio 2003 (tra cui, i centri di assistenza).

Dal 1° aprile, quindi, scattano le modifiche.
E’ stato eliminato l’obbligo di inviare i dati sui tecnici che svolgono attività di verificazione periodica quando non sono intervenute modifiche delle informazioni precedentemente trasmesse all’Amministrazione finanziaria.

Viene introdotto l’obbligo di comunicare, nei tracciati record di testa e di coda, oltre la partita Iva, il codice fiscale del soggetto obbligato e di compilare un’area ad hoc con i campi relativi all’intermediario che effettua la comunicazione.
Il tracciato record di dettaglio – anagrafica tecnici, invece, va compilato solo nei casi di inizio o fine collaborazione con un tecnico o di modifica di uno o entrambi i dati del tecnico riferiti alla qualifica di responsabile laboratorio e del suo titolo di studio. I cambiamenti devono essere intervenuti nel trimestre di riferimento e relativi a dati inviati in passato.
Nel tracciato record di dettaglio – misurazioni è stata modificata la decodifica del valore del campo “Tipo intervento”.

Le comunicazioni andranno inviate, secondo quanto stabilito dal provvedimento del 16 maggio 2005, entro il ventesimo giorno del mese successivo a ogni trimestre solare. I dati riferiti al primo trimestre 2010, invece, andranno trasmessi dal 1° aprile al prossimo 20 giugno, utilizzando necessariamente i nuovi tracciati record.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/misuratori-fiscali-line-le-nuove-specifiche-tecniche

L’F24 con elementi identificativi 
diventa più efficace e funzionale

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Modificato per consentire maggiore efficienza nella gestione dei versamenti in presenza di fideiussioni
Nuovo frontespizio e nuove avvertenze per il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Sostituirà definitivamente il vecchio a partire dal 3 maggio 2010. Il via libera alle modifiche – che correggono la versione approvata lo scorso 7 agosto – arriva con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo.

Ecco cosa cambia:
– perdono un pezzo le informazioni che servono a identificare il “Contribuente”. Eliminata, infatti, la casella da “barrare in caso di anno di imposta non coincidente con anno solare”
– debuttano, invece, due nuovi campi, il primo per indicare il codice dell’ufficio destinatario del versamento o di quello che ha emesso l’atto (“codice ufficio”), il secondo per segnalare il codice dell’atto a cui si riferisce il pagamento (“codice atto”), entrambi inseriti in testa alla “Sezione erario ed altro”.
Corrette, di conseguenza, anche le “avvertenze per la compilazione”, disponibili insieme al modello sul sito internet dell’Agenzia.

L'”F24 Versamenti con elementi identificativi” aveva fatto il suo ingresso lo scorso agosto per perfezionare l'”F24 Iva immatricolazione auto Ue”, utilizzato dagli operatori commerciali per versare l’Iva sull’acquisto di auto provenienti dalla Comunità europea. Il nuovo modulo di pagamento è divenuto così idoneo anche per altre specifiche tipologie di versamenti per le quali le informazioni da indicare sull’F24 ordinario non sono sufficienti.

Le ultime modifiche apportate consentiranno, si legge nel provvedimento, “una più efficiente gestione dei versamenti dovuti a seguito di escussione di polizze fideiussorie per i quali è necessario acquisire l’informazione del debitore principale, del soggetto obbligato in solido e degli estremi dell’atto per il quale è stata rilasciata la garanzia”.

I titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento esclusivamente via web, mentre per gli altri il canale telematico è soltanto una delle alternative agli sportelli di qualunque agente della riscossione, banca convenzionata o ufficio postale.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/lf24-con-elementi-identificativi-diventa-piu-efficace-e-funzionale

Dati Omi e contratti di mutuo, 
le presunzioni vincono in Ctp

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Superabili, da parte del contribuente, solo con idonea prova contraria dei motivi degli scostamenti evidenziati
Sull’utilizzabilità dei dati Omi (Osservatorio mercato immobiliare) per la reale determinazione dei prezzi di compravendita nel settore immobiliare è tornata recentemente a pronunciarsi, in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza di merito.
Tre sentenze della sesta sezione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, nn. 36-37-38/06/2010 depositate il 18 febbraio 2010 hanno confermato la validità probatoria (quale presunzione indiziaria) delle quotazioni immobiliari effettuate dall’Omi, indicative del valore normale degli immobili ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del Dl 223/2006. Secondo i giudici vicentini, se i valori normali degli immobili sono confermati dagli importi chiesti a mutuo dagli acquirenti (che si sono rivelati nella fattispecie sistematicamente superiori ai prezzi dichiarati negli atti di compravendita), le presunzioni “poste dall’Ufficio accertatore sono da ritenere gravi, precise e concordanti” e sono superabili solo mediante congrua argomentazione contraria da parte del contribuente.

Svolgimento del processo
La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di finanza di Bassano del Grappa, condotta nei confronti di un’agenzia immobiliare del bassanese e proseguita dall’attività accertatrice dell’Agenzia delle Entrate di Bassano, finalizzata al controllo della regolarità delle compravendite immobiliari negli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, a fronte delle quali risultavano stipulati contratti di mutuo da parte degli acquirenti. L’evasione d’imposta veniva accertata con riferimento a 10 unità immobiliari vendute in zone limitrofe e nasceva dalle seguenti presunzioni:
1. il prezzo di vendita dichiarato dalla società per gli immobili ceduti nel corso degli anni 2004, 2005 e 2006 risultava inferiore a quello mediamente applicato sul mercato per immobili similari, al medesimo stadio di commercializzazione, nel medesimo periodo e nella medesima zona geografica
2. dal confronto tra i corrispettivi in atto e gli importi chiesti a mutuo e concessi dagli istituti di credito, risultava che i mutui erano sistematicamente superiori al prezzo di vendita risultante dagli atti e la discordanza permaneva se all’importo indicato in atto si aggiungeva l’imposta sul valore aggiunto.

Per effettuare il raffronto tra i prezzi di vendita dichiarati e i corrispettivi mediamente applicati sul mercato immobiliare sono state prese come base di partenza le quotazioni minime e massime rilevate dall’Omi, con riferimento alla tipologia degli immobili compravenduti, alla “zona omogenea” in cui sono ubicati e alla data in cui sono stati stipulati gli atti, opportunamente rettificate da coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore degli immobili (taglio di superficie e livello di piano).
L’ufficio riteneva le presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973 e, sulla scorta dei raffronti effettuati, accertava, nelle tre annualità considerate, maggiori ricavi per 217.251 euro.

Avverso il processo verbale e l’atto impositivo, la società opponeva l’illegittimità per vizi di motivazione e probatori, nonché per violazione dello Statuto del contribuente, in quanto i militari non avrebbero motivato le ragioni dell’accesso.

La motivazione della sentenza
Con le sentenze nn. 36-37-38/06/2010, i giudici vicentini respingono analiticamente tutte le eccezioni svolte dalla società.
In particolare, in ordine alla asserita violazione dello Statuto del contribuente, per cui i militari non avrebbero motivato le ragioni dell’accesso, la Ctp di Vicenza contesta l’assenza di motivazione dell’eccezione, esplicitando come dall’esame del pvc fosse emerso chiaramente “che l’ordine di accedere presso la sede della società era specificamente finalizzato ad eseguire una verifica fiscale sostanziale a carattere parziale ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, attività che per essere efficace, presuppone l’accesso dei verificatori presso i locali della società controllata”.
Con riferimento ai vizi di motivazione e riscontro probatorio delle asserzioni dell’ufficio, i giudici ribadiscono con fermezza l’esenzione per l’Amministrazione finanziaria dal provare le quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare per la determinazione del valore normale dei prezzi di vendita, ai sensi dell’articolo 35 , comma 3, Dl 223/2006, posto che i dati stessi sono pubblici e consultabili da chiunque. Sottolineano, tuttavia, che l’ufficio aveva allegato sia al pvc che all’atto di accertamento i prospetti riepilogativi dei dati Omi per gli immobili siti negli stessi territori di quelli compravenduti.
I giudici rigettano, inoltre, la contestazione di controparte secondo cui il pvc sarebbe stato contraddetto dalle dichiarazioni degli acquirenti degli immobili, che avevano confermato i prezzi indicati negli atti di compravendita; la sentenza enuncia: “A tale scopo non possono ritenersi sufficienti le dichiarazioni espresse dagli acquirenti, per evidenti motivi di reciproca convenienza e conseguente scarso valore probatorio delle dichiarazioni da questi effettuate”. Gi acquirenti degli immobili hanno, infatti, tutto l’interesse a confermare i prezzi dichiarati negli atti di compravendita, in quanto per costoro l’Iva e l’imposta di registro da pagare sul prezzo è tanto più bassa, quanto più basso è il prezzo d’acquisto dichiarato.

Sul piano normativo, la sentenza convalida l’applicazione dell’articolo 35, comma 3, del Dl 223/2006 che ha modificato l’articolo 39 del Dpr 600/1973. Tale norma consente alla Pubblica amministrazione di provare, nell’ambito delle cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l’esistenza o inesattezza delle operazioni imponibili sulla base del valore normale dell’immobile. Per costituire le condizioni di applicabilità delle nuove norme introdotte, l’articolo 1, comma 307, della legge 296/2006 ha proseguito il percorso legislativo in atto, demandando all’Agenzia delle Entrate la periodica fissazione dei criteri utili per determinare il valore normale dei fabbricati, rilevante ai fini delle imposte dirette ex articolo 9, comma 3, del Tuir, e dell’Iva ex articolo 14 del Dpr 633/72.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, stabilito con provvedimento del 20 luglio 2007 i criteri per la determinazione del valore normale. Tali criteri sono stati adottati al fine di esprimere il più possibile l’effettivo valore di mercato dell’immobile e possono essere affiancati, integrati o superati da altri elementi cognitivi in possesso degli uffici. Quindi, il primo degli elementi del calcolo è tratto dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio.

La Commissione tributaria di Vicenza ha superato l’eccezione della società contribuente relativa alla lamentata applicazione retroattiva del Dl 223/2006, sottolineando come, a prescindere dalla natura procedimentale o meno della norma, “resta il fatto che le contestazioni utilizzate per l’accertamento si basano su presunzioni semplici, da ritenere gravi, precise e concordanti”. Inoltre, “parte ricorrente non fornisce alcun elemento probatorio contrario, limitandosi a contestare, con argomentazioni incongrue, i ragionamenti indiziari forniti dall’Ufficio”.
Secondo la sentenza, infatti, la fondatezza dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria è determinata dall’utilizzo congiunto di più presunzioni, la presunzione data dallo scostamento tra valore dichiarato e valore normale del bene e la presunzione (da ritenersi legale relativa), per cui l’accensione di un mutuo per un importo superiore al prezzo dichiarato nell’atto di compravendita presuppone un prezzo effettivo di vendita almeno pari all’importo chiesto in prestito.
L’avviso di accertamento impugnato, in conclusione, ha fatto uso di più presunzioni, tutte gravi, precise e concordanti, senza che il contribuente abbia saputo fornire adeguata dimostrazione contraria della ragione degli scostamenti evidenziati.
Le motivazioni addotte dall’ufficio sono dunque, agli occhi dei giudici di Vicenza, granitiche, in quanto “I maggiori ricavi accertati si sono fondati non solo sulla comparazione degli atti di compravendita con i valori normali accertati dalle quotazioni OMI, ma anche sulla riscontrata differenza di tali valori con gli importi chiesti a mutuo dagli acquirenti e, per i quali, come detto, il contribuente non ha fornito una valida ragione giustificativa”.

Osservazioni
Le sentenze in commento risultano di particolare interesse, considerate le contrastanti posizioni di dottrina e giurisprudenza circa la possibilità di utilizzare i dati derivanti dall’Omi come strumento presuntivo indiziario per la determinazione del valore normale degli immobili.
Dall’esame delle pronunce giurisprudenziali precedenti è possibile, infatti, cogliere la tensione giuridica incentrata sulla questione della idoneità probatoria degli accertamenti effettuati in base a rilievi statistico-matematici, tra i quali sono da ricomprendere i dati Omi. Recentemente, la Cassazione ha affermato che gli strumenti di accertamento presuntivo forniscono indicazioni che vanno applicate con esclusione di ogni automatismo, in quanto è preminente l’esigenza di verificare i fatti concreti, pena il rischio della determinazione di una capacità contributiva non effettiva e non corrispondente al vero.
La fattispecie in esame, invece, si contraddistingue per l’utilizzo congiunto della presunzione dei dati Omi e della presunzione legale dello scostamento, rispetto ai prezzi di vendita dichiarati, degli importi chiesti a mutuo. Proprio l’utilizzo di più presunzioni ha corroborato di efficacia e fondatezza i rilievi degli enti accertatori.
Maria Michela Ciuffreda
Silvia Francesca Piccolotto
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/dati-omi-e-contratti-di-mutuo-le-presunzioni-vincono-ctp

Bonus sicurezza al traguardo. 
Assegnati gli stanziamenti del 2010

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5.282 le istanze accolte, di cui 3.839 “prenotate” dallo scorso anno e 1443 presentate nel 2010
Si è concluso l’8 marzo l’accoglimento delle domande per fruire del cosiddetto “bonus sicurezza”.

Sono 5.282 le istanze autorizzate, di cui 3.839 che, presentate nel 2009, non erano state soddisfatte per esaurimento dei fondi ed erano quindi in pole position per quest’anno, e 1443 inviate nel 2010.

A comunicare l’esaurimento delle risorse stanziate per il 2010, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo.

Il bonus è stato introdotto, per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, commi da 228 a 232) per l’acquisto e l’installazione di impianti di sicurezza da parte di piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Consiste, in pratica, in un credito d’imposta che copre l’80% dei costi sostenuti per un massimo di 3mila euro per ogni beneficiario.

Un successivo decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2008 ha dettato le regole per l’accesso all’agevolazione. Le istanze presentate all’Agenzia delle Entrate sono state accolte secondo l’ordine cronologico e quelle non ammesse per esaurimento delle risorse hanno avuto la precedenza per l’anno successivo.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/bonus-sicurezza-al-traguardo-assegnati-gli-stanziamenti-del-2010