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Accertamenti, quando il Fisco di Sua Maestà ci dà un taglio

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In Gran Bretagna dal 1° aprile passa da sei a quattro anni il tempo per fare controlli e presentare reclami
Vita più breve per gli accertamenti made in Britain. Dal 1° aprile prossimo scatta il colpo di forbice sui tempi dei controlli e dei reclami fiscali nel Regno Unito. La nuova durata standard di queste attività sarà di quattro anni dalla fine di ogni periodo d’imposta, così come prevede il Finance Act 2008. Ad annunciarlo è l’Hm Revenue & Customs, l’Agenzia delle Entrate di Sua Maestà, che nei giorni scorsi ha diffuso un comunicato stampa per precisare i termini dell’operazione. La novità riguarderà inizialmente le imposte sui redditi, sulle società, sui capital gains, le ritenute alla fonte subite dai lavoratori dipendenti col sistema Paye (Pay as you earn) e l’Iva. Per accertare l’evasione o l’elusione di tutti questi tributi gli ispettori del Fisco avranno quindi a disposizione non più di quattro anni. Un taglio netto il cui obiettivo, come si legge nella nota pubblicata dall’Hmrc, è di ridurre i costi degli adempimenti fiscali a carico dei cittadini rendendo contemporaneamente più semplici e rapide le verifiche.
Imposte dirette, sforbiciata ai tempi per i controlli
L’accorciamento del calendario dei controlli è evidente soprattutto per le imposte dirette che, attualmente, possono essere accertate in sei anni o, alternativamente, entro cinque anni se il calcolo parte dal 31 gennaio immediatamente successivo alla fine del periodo d’imposta.
Iva, lunga vita agli accertamenti
In controtendenza, invece, la value added tax, equivalente della nostra Iva, per cui i tempi di accertamento standard passeranno, da tre a quattro anni. In realtà, per l’imposta sul valore aggiunto questo cambiamento è già partito dal 1° aprile dell’anno scorso ma una serie di norme transitorie disciplinano il passaggio al nuovo regime fino al giro di boa del 1° aprile 2010.
Ovviamente, sia per le dirette che per l’Iva, i nuovi limiti di tempo non sono retroattivi e, quindi, non si applicano agli accertamenti avviati dall’Amministrazione fiscale prima del 1° aprile prossimo, indipendentemente dall’anno d’imposta cui si riferiscono.
Altre imposte indirette, verifiche in quattro anni
Oltre all’Iva, sul versante delle altre imposte indirette il Finance Act 2009 ha introdotto un nuovo termine standard di quattro anni per gli accertamenti, che scatterà sempre a partire dal 1° aprile prossimo. La nuova agenda che, come per la Vat, allunga di un anno la durata massima dei controlli, riguarderà, nello specifico, l’imposta sullo sfruttamento commerciale di pietre, sabbia e ghiaia, l’imposta sul cambiamento climatico, quella sui premi assicurativi e, infine, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
Agenda dei rimborsi al restyling
Tempi ridotti, infine, anche per le richieste di rimborso, che non potranno più essere presentate entro sei ma entro quattro anni. A questo proposito, l’Hmrc precisa che, nella maggior parte dei casi, i contribuenti chiedono al Fisco la restituzione delle somme cui hanno diritto nello stesso anno in cui presentano la dichiarazione dei redditi per l’autotassazione. A volte, però, possono farlo anche per imposte pagate in anni precedenti. In particolare, le scadenze sono imminenti per quanti hanno presentato la dichiarazione per i periodi d’imposta 2004-2005 o 2005-2006 e intendono chiedere un rimborso per gli stessi anni. Per inviare queste domande all’Hmrc c’è tempo rispettivamente fino al 31 marzo e al 5 aprile 2010.
Calendario diverso, invece, per i contribuenti che non effettuano l’autotassazione. In questo caso i nuovi termini per i rimborsi non entreranno in vigore prima del 1° aprile 2012. Di conseguenza, le deadline per non perdere quanto versato in più all’Erario cadranno il 31 gennaio 2011 e il 31 gennaio 2012, a seconda che la domanda riguardi rispettivamente gli anni d’imposta 2004-2005 o 2005-2006.
Laura Mingioni

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/accertamenti-quando-il-fisco-di-sua-maesta-ci-da-un-taglio

Iscrizione all’albo degli artigiani. Su ComUnica il bollo non fa il bis

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Il successivo fascicolo per aderire alla categoria è parte integrante del principale invio già gravato dall’imposta
Con la Comunicazione unica gli artigiani scontano il bollo solo per la presentazione, in via telematica o su supporto informatico, del modello “ComUnica” al Registro delle imprese. L’imposta non si applica, invece, sulla successiva pratica diretta a ottenere l’iscrizione all’albo degli artigiani, che rappresenta una mera integrazione documentale al primo invio.
Non sono assoggettati al bollo, inoltre, le domande e gli atti che prima dell’introduzione della Comunicazione unica erano esenti dall’imposta, come la richiesta di attribuzione della partita Iva e gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Il chiarimento arriva con la risoluzione n. 24/E del 29 marzo in risposta a un interpello con cui la Regione Marche chiedeva di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, della Comunicazione unica presentata in via telematica dalle imprese artigiane.
L’Agenzia delle Entrate sostiene in primo luogo che, per la presentazione della Comunicazione unica al Registro delle imprese, in via telematica o su supporto informatico, è dovuta l’imposta di bollo. Secondo il chiaro disposto della normativa, infatti (articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al Dpr 642/1972), scontano l’imposta le “Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico”. Inoltre, la stessa norma istitutiva della Comunicazione unica (articolo 9, Dl 7/2007) ne prevede, al comma 10, per incentivare l’utilizzo del sistema telematico di iscrizione al Registro delle imprese, una più favorevole rideterminazione dell’imposta di bollo, fissata – con la Finanziaria 2008 – nella misura di 17,50 euro per le ditte individuali al posto dei precedenti 42 euro (per le società di persone e le società di capitali gli importi sono rispettivamente di 59 e 65 euro).
L’Agenzia, inoltre, ricorda che in ogni caso è possibile scrivere sul medesimo foglio, con il pagamento di una sola imposta, “atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti se redatti in un unico contesto” (articolo 13 Dpr 642/1972).
Di conseguenza, per i seguenti adempimenti assolti con la Comunicazione unica (articolo 5 Dpcm 6 maggio 2009):
dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva
domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel Rea
domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini Inail
domanda d’iscrizione, variazione e cessazione al registro imprese con effetto per l’Inps
domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps
domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane,

è dovuto unicamente il bollo previsto per gli atti soggetti all’imposta fin dall’origine (articolo 1 tariffa annessa al Dpr 642/1972).
Il documento di prassi esamina, poi, la particolare situazione delle imprese artigiane, come richiesto dall’istante. Queste, infatti, attraverso la Comunicazione unica faranno parte del Registro delle imprese e, solo dopo aver prodotto ulteriori documenti, potranno iscriversi all’albo degli artigiani. A tal proposito, l’Agenzia, come già accennato, specifica che, mentre per la presentazione del modello ComUnica si applica il bollo, nessuna imposta, invece, è dovuta per il successivo adempimento di iscrizione all’associazione di categoria. Il fascicolo telematico dell’impresa artigiana, infatti, fa parte integrante della Comunicazione inviata al Registro delle imprese, per la quale è già stato versato il tributo.
Patrizia De Juliis
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/iscrizione-allalbo-degli-artigiani-su-comunica-il-bollo-non-fa-il-bis

Gartner sulla mobilità: tenete sotto controllo queste 10 tecnologie

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Da Bluetooth al web mobile, dagli App Store ai widget, dalla banda larga ai servizi legati alla località geografica

Gartner ha identificato una decina di tecnologie mobili che avranno un’evoluzione significativa da qui al 2011 con un impatto importante sulle strategie di mobilità a breve termine. Come spiega Nick Jones, analista di Gartner, queste” dieci tecnologie devono restare sotto la lente di ogni organizzazione perché evolveranno in modo tale da influenzare le strategie aziendali e saranno adottate da un numero significativo di persone”.
Ecco le 10 tecnologie per la mobilità da tenere sotto osservazione quest’anno e per il 2011.

Bluetooth (3 and 4)
Due nuove versioni di Bluetooth emergeranno entro il 2011. Bluetooth 3 porterà una trasmissione dati più veloce , Bluetooth 4 introdurrà una nuova modalità a basso consumo nella comunicazione con sensori e periferiche. Gartner ritiene che Bluetooth 3 faciliterà la richiesta da parte di aziende e consumatori di larga banda per terminali in applicazioni multimediali. La versione 4 ( o LE, Low Energy) abiliterà nuovi modelli di business basati su sensori nei settori del fitness, sanità e controllo dell’ambiente con personal computer che si bloccheranno da soli quando l’utente si allontana da loro.

Il web mobile
Entro il 2011 oltre l’85% dei terminali mobili venduti comprenderà una qualche forma di browser. Nei mercati più maturi gli smartphone disporranno di capacità di browsing sofisticate con schermi grandi e ad alta risoluzione. Le persone saranno incoraggiate ad accedere ai siti abituali sui dispositivi mobili , a fare acquisti e disporre di altre applicazioni specifiche di tipo B2C.

Mobile Widget
I widget sono applicazioni web installabili sui dispositivi che utilizzano tecnologie come JavaScript e HTML. Molti cellulari dispongono di widget. Nonostante la mancanza di standard i widget sono la maniera più semplice di erogare applicazioni semplici e che richiedono connettività , soprattutto quando sono richiesti aggiornamenti di dati in tempo reale ( previsioni del tempo, notifiche di email, informazioni). Abbassano la barriera di ingresso rispetto ad applicazioni native più complesse.

Strumenti di sviluppo di applicazioni mobili indipendenti dalla piattaforma
Le piattaforme mobili si diversificheranno ancora entro il 2012 anche se in alcuni mercato sono non più di cinque quelle che hanno una presenza significativa. In questo contesto strumenti software che permettono di erogare la stessa applicazione su piattaforme diverse sono molto ricercati. I tool di questo tipo non hanno la stessa potenza di quelli nativi , ma riducono il costo di erogazione e mantenimento di un’applicazione su diverse piattaforme.

App Store
Gli store di applicazioni saranno lo strumento primario ( e talvolta unico) di distribuzione di applicazioni a smartphone e terminali mobili. Gartner ritiene che gli App Store vanno tenuti in considerazione in aziende con strategie B2C e B2E dato che saranno un canale distributivo privilegiato per le applicazioni mobili e per la vendita di contenuti , specie sui mercati internazionali. Enhanced Location Awareness
Entro il 2011 oltre il 75% dei dispositivi venduti nei mercati maturi disporrà di funzionalità GPS che saranno lo strumento principale per stabilire la posizione di un terminale. La popolarità di terminali con funzionalità di posizionamento geografico abiliterà una vasta gamma di applicazioni per consumatori e aziende . Le organizzazioni dovranno però tener conto dei regolamenti locali sulla privacy .

Banda larga su cellulare
La disponibilità di banda wireless a più Megabit continuerà a crescere insieme alle prestazioni delle reti mobili . Parallelamente le applicazioni non avranno più bisogno di un collegamento fisso e la rete wireless diventerà sostitutiva di quella fissa. In molti portatili un collegamento wireless 3G sarà standard.

Touchscreen
Uno schermo sensibile al tocco sarà l’interfaccia utente dominante sui dispositivi schermo più grande fino a raggiungere il 60% dei terminali in Europa e Usa. Le organizzazioni orientate allo sviluppo di applicazioni adatte ai touch screen dovranno esplorare diversi tipi d interfacce per migliorare l’esperienza degli utenti.

M2M
Molti provider di servizi di rete si son orientati sulla comunicazione machine to machine ( M2M) che troverà spazio nei mercati maturi nei prossimi due anni. Si tratta di un mercato molto frammentato che però cresce a un ritmo del 30% all’anno. Applicazioni: lettura e misura, sicurezza e sorveglianza, sistemi automobilistici, monitoraggio remoto.

Sicurezza dei dispositivi
Non si tratta di un’unica tecnologia, ma di una serie di tecnologie di sicurezza e applicative per il provisioning di applicazioni sicure ,meno legate a un dispositivo specifico che non richiederanno tool di sicurezza installati a bordo. Si parla di architetture basate su thin client, piattaforme NAC di accesso alla rete, servizi di sicurezza hosted, come gli antivirus in the cloud. Obiettivo comune la riduzione dei rischi di sicurezza.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/gartner-sulla-mobilita-tenete-sotto-controllo-queste-10-tecnologie.html

Incentivi Adsl e immobili verdi

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Non solo moto, cucine ed elettrodomestici. Gli incentivi messi a punto dal Governo, la cui fruizione partirà dal 6 aprile prossimo, prevedono anche bonus per altre tipologie di acquisti, tra cui gli immobili verdi, ovverosia le eco-case, e la banda larga con bonus a favore dei giovani. In particolare, dei 300 milioni di euro stanziati dal Governo ce ne sono ben 20 che sono proprio per incentivare la diffusione e l’utilizzo della connessione Internet Adsl tra i giovani di età tra i 18 ed i 30 anni.

Attivando una nuova linea, si potrà infatti fruire di un bonus statale pari a 50 euro che, quindi, si andrà presumibilmente a cumulare con le promozioni che di norma i gestori di telecomunicazioni lanciano per attirare la clientela. Per quanto riguarda invece le eco-case, il Governo ha stanziato 60 milioni di euro al fine di incentivare gli acquisti di immobili aventi un’alta efficienza energetica; in questo caso il bonus fruibile è di massimi 5 mila euro o 7 mila euro ad immobile a seconda della sua classe energetica.

Nel dettaglio, per gli immobili di classe B l’incentivo è pari ad 83 euro al metro quadrato con un massimale di bonus pari a 5.000 euro. Se invece l’immobile è di classe A l’incentivo è di 116 euro al metro quadrato con un massimale di bonus fruibile che non può comunque superare i 7 mila euro.

Ma c’è anche una quota di incentivi destinata all’acquisto di beni durevoli per le imprese sempre nell’ottica di utilizzo di mezzi ad alta efficienza energetica; tra questi, otto milioni di euro sono stati stanziati per l’acquisto di rimorchi e semirimorchi con contestuale radiazione di quelli vecchi ed a fronte di uno sconto statale pari, rispettivamente, a 1500 euro e 3.000 euro.

Via libera anche ai bonus per gli acquisti di macchine agricole e movimento terra con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro; a fronte della rottamazione del vecchio macchinario, in questo caso lo sconto statale è pari al 10% del prezzo di listino.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/incentivi-adsl-e-immobili-verdi/26635/

Pasqua 2010: i rincari pesano sulla festività

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Per la Pasqua 2010 la spesa alimentare, tanto per cambiare, è quest’anno più cara. Crisi o non crisi, infatti, le famiglie quest’anno a parità di quantità acquistate dovranno sborsare di più per preparare il pranzo di Pasqua; a rilevarlo è il Codacons che, in particolare, ha constatato come gli acquisti alimentari degli italiani saranno in linea con lo scorso anno, ma a causa dei rincari ogni famiglia sarà in media costretta a spendere 210 euro, ovverosia quindici euro in più rispetto alla Pasqua 2009.

L’Associazione ha rilevato rincari per la colomba, i formaggi, la carne ed i salumi, mentre sono stabili i prezzi delle uova di Pasqua per i quali, comunque, ci sarà un calo numerico degli acquisti. Il Codacons anche quest’anno ha condotto la consueta rilevazione sui prezzi dei prodotti alimentari acquistati con la festività presso la piccola e la grande distribuzione nelle principali città del nostro Paese.

Per contenere le spese, come accennato, le famiglie acquisteranno meno uova di Pasqua: in base alle stime dell’Associazione, infatti, le uova acquistate in media da una famiglia saranno quattro rispetto ai cinque della Pasqua 2009.

In ogni caso, il pranzo preparato a casa per la Pasqua 2010 è comunque decisamente meno caro rispetto a quello al ristorante. A metterlo in evidenza nei giorni scorsi è stata la Federconsumatori, la quale ha rilevato come il pranzo di Pasqua a casa per una “famiglia tipo” costi 147,84 euro rispetto ai 372 euro del ristorante, con un risparmio quindi pari ad oltre 220 euro.

Per quanto riguarda le vacanze, invece, gli italiani sembrano sfidare meglio la crisi visto che non appaiono disposti a rinunciare a momenti di svago e di relax lontani per qualche giorno dai problemi della vita quotidiana. Questo, in sintesi, è quanto emerso da una recentissima indagine Confesercenti-Swg, dalla quale si rileva infatti come la spesa media pro-capite per le vacanze di Pasqua 2010 sia stimata in sensibile aumento rispetto allo scorso anno.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/pasqua-2010-i-rincari-pesano-sulla-festivita/26639/

Il preliminare per l’acquisto di quote non fa presumere la società di fatto

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La società Costadoro s.p.a. concedeva un mutuo di L. 70.000.000 alla signora E.O., a nome (a detta della mutuante) della Belgio s.n.c.
Successivamente, rivelatasi incapiente l’esecuzione mobiliare contro la E.O. per il recupero della somma mutuata, nonché difficile il recupero nei confronti della società Belgio (trasformatasi in società in accomandita semplice e poi dichiarata fallita), la Costadoro agiva direttamente contro gli altri soci illimitatamente responsabili R. e D.G. (ex art. 2291 c.c.), citandoli innanzi al Tribunale di Torino.
I soci convenuti eccepivano che la E.O. aveva assunto la qualità di socia nonché amministratrice della società Belgio solo in data successiva alla scrittura di mutuo e che comunque i patti sociali le impedivano di poter contrarre mutui in nome della società.
Il Tribunale adito pertanto rigettava la domanda, rilevando in particolare che non vi era prova che la E.O. avesse assunto la qualità di socia al momento del contratto di mutuo, né che avesse i potesi per impegnare la società; che inoltre, anche se la somma controversa era stata annotata nei documenti contabili della società (peraltro trasformatasi in s.a.s.), ciò non costituiva ratifica da parte della società e che infine anche gli effetti cambiari, previsti nel contratto di mutuo, erano stati emessi dalla E.O. in proprio, senza pertanto impegnare la società.
La società Costadoro s.p.a. proponeva appello innanzi alla Corte di Torino, la quale, a totale riforma della sentenza impugnata, condannava i soci R e D.G. al pagamento della residua somma mutuata. La Corte territoriale osservava infatti che nella controversa scrittura di mutuo era riportata più volte, accanto al nome della E.O., la dizione “della soc. Belgio s.n.c. di E.O. & C.” nonché “titolare dell’esercizio sito in (omissis)” e che pertanto la E.O., pur non essendo ancora formalmente intestataria di quote della società, ne era già socia di fatto. Tali argomentazioni, secondo la Corte, trovavano conferma anche dalla deposizione di un teste, relativa alla stesura di un preliminare volto a far assumere ad E.O. la qualità di socia della Belgio s.n.c. Infine, aggiungeva la Corte, la circostanza gli effetti cambiari fossero stati emessi in proprio, dipendeva dall’impossibilità di spendere la ragione sociale anteriormente al rogito.
I soci R. e D.G. ricorrevano in Cassazione.
I Giudici di legittimità, con la sentenza in esame, nel premettere che l’esistenza di un qualsiasi tipo di società dipende dalla esistenza di un elemento oggetto (il conferimento di beni o servizi) e di un elemento soggettivo (la comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni), ricordano che la concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare (non richiesta peraltro dalla legge ai fini della sua validità), non impedisce al giudice del merito l’accertamento, “aliunde”, della esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale quali il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e della perdite, e l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi. E’ peraltro sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell’art. 2297 c.c., la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società (Cass. 11957/03, Cass. 8187/97, Cass. 3829/83).
Peraltro, la semplice stipula di un contratto preliminare di acquisto di quote di una società in nome collettivo, in mancanza di ulteriori elementi, non può di per sé far presumere che da esso potesse conseguire la costituzione di una società di fatto anche perchè la stipula di un siffatto contratto, in quanto volto a far assumere alla E. la posizione formale di socia della Belgio snc, potrebbe invece fare escludere, sotto il profilo del quod plerumque accidit, la creazione di una società di fatto nelle more della stipula del rogito. Il ragionamento del giudice di seconde cure viene ritenuto contraddittorio anche laddove non attribuisce all’emissione di effetti cambiari in proprio, per l’impossibilità della spendita della ragione sociale anteriormente al rogito, appunto la conferma implicita dell’inesistenza di una società di fatto. I Giudici di legittimità in definitiva cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, per decidere in conformità al principio di diritto enunciato.
(Altalex, 26 marzo 2010. Nota di Claudio Vantaggiato)

Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=49708

Elezioni Regionali 2010: affluenza in calo

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E’ in calo l’affluenza per le Elezioni Regionali 2010 e per quelle Amministrative. Questo è quanto si legge in base ai dati provvisori forniti dal sito del Ministero dell’Interno nella serata di domenica 28 marzo 2010, ovverosia nel primo giorno di voto; i seggi resteranno aperti anche domani, lunedì 29 marzo 2010, dalle ore 7 alle ore 15. In particolare, la percentuale di votanti alle Regionali è attualmente al 34,90%, in netto calo rispetto al 41,96% della precedente elezione.

Giù anche la percentuale di votanti alle provinciali con una percentuale di affluenza del 34,12% rispetto al 37,80% che alla stessa ora aveva votato nella precedente tornata elettorale. In calo, ma più contenuta, è anche l’affluenza alle Comunali con un tasso di affluenza del 41,09% rispetto al 43,75% delle elezioni precedenti.

Ricordiamo che le Regioni interessate al voto sono quelle di Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Toscana, Puglia, Calabria e Basilicata. Le Provinciali interessano invece Caserta, Imperia, L’Aquila e Viterbo; ma si vota anche in parecchi Comuni, di cui nove capoluoghi di provincia.

Si vota per le Amministrative, nello specifico, anche nei Comuni di Andria, Vibo Valentia, Lodi, Mantova, Venezia, Lecco, Macerata, Matera e Chieti. Sia per le Regionali, sia per le Amministrative, gli Uffici Comunali in ogni città resteranno aperti durante le ore del voto per il rilascio di un duplicato della tessera elettorale nel caso in cui questa fosse stata smarrita o si fosse deteriorata.

Oltre che dal sito Internet del Ministero dell’Interno, è possibile seguire dopo la chiusura del voto i risultati aggiornati sull’affluenza e sullo spoglio delle schede anche sui siti Web delle Regioni sopra citate. Lo stesso dicasi per i Portali dei Comuni più importanti, a partire da quelli di Roma e Milano con “Speciali” ed aggiornamenti.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/elezioni-regionali-2010-affluenza-in-calo/26643/

Benzina: prezzi, maxi-stangata alle porte

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Milioni di italiani stanno già iniziando a preparare i bagagli per trascorrere le vacanze di Pasqua lontani da casa; in termini numerici quest’anno è previsto un aumento dei vacanzieri anche perché nelle prossime settimane non ci saranno lunghi ponti che possano permettere di concedersi giorni di relax. Si partirà prevalentemente con tutta la famiglia e/o in comitiva, ragion per cui come al solito il mezzo più utilizzato sarà l’auto; ma rispetto alla Pasqua 2009 la sosta presso la stazione di rifornimento per fare il pieno vedrà gli italiani sborsare dieci euro in più rispetto allo scorso anno.

A farlo presente è il Codacons che annuncia proprio dal fronte dei carburanti la maxi-stangata di Pasqua; l’Associazione ha infatti confrontato gli attuali listini, con la benzina sopra il livello di 1,40 euro al litro, con quelli della Pasqua 2009, quando un litro di benzina costava 1,21 euro circa al litro, mentre per il gasolio di euro al litro ce ne volevano all’incirca 1,07.

Dal confronto è così emerso che i costi per la benzina a carico degli automobilisti aumentano di 10,25 euro a pieno, mentre per un pieno di gasolio ci vogliono 8,75 euro in più. Secondo Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, i rincari a carico degli automobilisti sono stratosferici ed intaccano ulteriormente il potere d’acquisto delle famiglie.

Si tratta poi per il Codacons dei consueti rincari selvaggi che scattano ogni volta che gli italiani si spostano in massa con la macchina; tutto ciò secondo Carlo Rienzi è frutto dell’assenza di strumenti di controllo che siano in grado di arrestare l’ascesa dei prezzi dei carburanti e di rilevare che effettivamente i ritocchi verso l’alto dei listini siano legittimati dalle oscillazioni di prezzo del greggio sui mercati internazionali. Le Associazioni dei Consumatori, non a caso, denunciano oramai da qualche anno come l’adeguamento dei prezzi dei carburanti verso l’alto sia sempre più rapido e corposo rispetto invece ai ribassi che sono lenti ed irrisori.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/benzina-prezzi-maxi-stangata-alle-porte/26655/

Incentivi cucine, moto ed elettrodomestici: si parte

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Con la firma del Decreto attuativo da parte del Ministro Scajola, annunciata in data odierna, è tutto pronto per la partenza, dal prossimo 6 aprile 2010, degli incentivi che, con un plafond pari a 300 milioni di euro, riguardano, tra l’altro, gli acquisti di cucine, moto ed elettrodomestici. Per i motocicli sono stati stanziati 12 milioni di euro per l’acquisto di motocicli elettrici o ibridi, senza obbligo di rottamazione, con un bonus statale del 20% sul costo d’acquisto e comunque per un massimale pari a 1.500 euro.

Il massimale scende a 750 euro, con una percentuale pari al 10% del costo d’acquisto, per i motocicli fino a 70 kw di potenza, o fino a 400 cc, che siano di classe “euro 3″, e che ci sia la contestuale rottamazione di un mezzo di classe “euro 0″ oppure “euro 1″.

60 milioni di euro sono stati invece stanziati per l’acquisto di nuove cucine componibili con uno sconto statale pari al 10% del costo e con un massimale pari a mille euro; per fruire dell’incentivo occorre sostituite una vecchia cucina a fronte dell’acquisto di quella nuova che, tra l’altro, deve avere la predisposizione per la raccolta differenziata, la valvola di sicurezza per i piani cottura, deve rispettare le norme sull’emissione di aldeide formica, e deve essere corredata da almeno due elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

50 milioni di euro, in accordo con quanto riferisce il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati invece stanziati per l’acquisto di elettrodomestici; in questo caso, fermo restando il rispetto dei relativi massimali, lo sconto è pari al 20% del prezzo di acquisto. Il massimale di sconto è pari a 400 euro per l’acquisto di pompe di calore per acqua calda, 500 euro per le cappe climatizzate, 100 euro per le cucine a gas, 80 euro per i piani cottura e per i forni elettrici, e 130 euro per la lavastoviglie. L’acquisto dei nuovi elettrodomestici deve avvenire a fronte della sostituzione di quelli vecchi e nel rispetto di ben definite classi minime di efficienza energetica.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/incentivi-cucine-moto-ed-elettrodomestici-si-parte/26611/

Swaps e truffa contrattuale

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Costituisce reato di truffa contrattuale minimizzare i rischi e non rilevare con dovizia di particolari tutti gli elementi di una operazione finanziaria proposta al cliente.

Così ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 13 novembre 2009, n. 43347 secondo cui la condotta di un funzionario di banca ha integrato, appunto, il reato di truffa contrattuale per la vendita di prodotti finanziari rischiosi (nello specifico si trattava di prodotti finanziari atipici, c.d. swaps) per il cliente, in quanto non gli aveva fornito con completezza ogni elemento utile per l’operazione stessa, traendo, altresì, consapevolmente un vantaggio per conto dell’istituto di credito dalla inesperienza e ignoranza in materia del consumatore.

Nel quadro della tutela del consumatore, talvolta si trascura la rilevanza penale di molte fattispecie pregiudizievoli per i diritti e gli interessi dei singoli.

Tra le fattispecie penali da prendere in considerazione nell’ottica consumerista una delle più rilevanti è quella della c.d. truffa contrattuale.

Si configura il reato di truffa, nella specie di truffa contrattuale, quando il “dolus in contrahendo” si manifesta attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso, ovvero quando sussiste un rapporto immediato di causa ad effetto tra il mezzo o l’espediente fraudolentemente usato dall’agente ed il consenso ottenuto dal soggetto passivo, sì che questo risulta viziato nella sua libera determinazione.

Ricorrono, quindi, gli elementi della truffa contrattuale tutte le volte in cui uno dei contraenti pone in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, se conosciuti, avrebbero indotto la controparte ad astenersi dal concludere il contratto.

Nella sentenza in oggetto, i giudici affermano, altresì, che il reato in oggetto è a “consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina – alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall’investitore – la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell’agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto”.

Precedenti giurisprudenziali

Il delitto di truffa, nella forma cosiddetto contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l’obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell’agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa.

(La Corte ha precisato che, ove il bene sia corrisposto in più ratei, il reato si consuma con l’ultimo atto di erogazione)” (cfr. . Cassazione Penale, Sezione II, 11.7.2008, n. 31044; per gli altri precedenti cfr. 14095/2009; 11016/2005).

Reati contro il patrimonio, truffa, momento di consumazione del reato

Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza del 21 giugno 2000, n. 18).

(Altalex, 22 marzo 2010. Nota di Manuela Rinaldi)