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L’assegno postdatato non può essere titolo esecutivo

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L’assegno bancario “postdatato”, il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere considerato titolo esecutivo, anche se viene successivamente regolarizzato dal punto di vista fiscale.

E’ questo il principio fissato dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 3 marzo 2010, n. 5069.

Richiamando la precedente giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, i giudici rammentano come l’esplicita abrogazione della normativa sugli assegni (art. 119 r.d. n. 1736 del 1933), che subordinava l’azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l’Ufficio del Registro, abbia comportato l’abrogazione implicita del precedente articolo 118, che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell’assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge.

Precisano i giudici di legittimità che se è vero che la postdatazione non comporta automaticamente la nullità dell’assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; è altrettanto vero che l’assegno postdatato non può valere, però, come titolo esecutivo.

Nel caso di specie, l’opponente aveva anche chiesto il risarcimento, facendo valere l’illegittimità del pignoramento e quindi la responsabilità per fatto illecito di cui all’articolo 2043 del Codice civile.

Il giudice di merito ha rigettato l’opposizione a pignoramento presso terzi, ponendo a fondamento della sua decisione, la norma dell’articolo 31, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933 ed ha escluso la risarcibilità dei danni per fatto illecito.

Peraltro, la richiesta di risarcimento davanti al primo giudice non conteneva alcun riferimento all’articolo 96 Codice di procedura civile, invocato solo in sede di legittimità.

La Cassazione ha confermato che non può essere accolta una richiesta di risarcimento ex articolo 2043 del Codice civile, “fondata sulla mera illegittimità del pignoramento e senza alcun elemento sull’eventuale danno, laddove l’esecuzione è frutto dell’inadempimento dell’opponente”, perché non esiste un principio in base al quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento “da chiunque provenga e comunque posta in essere”.

Il rimedio contro i casi di impignorabilità dei beni, di nullità del pignoramento come atto, di inesistenza del titolo esecutivo, dal quale trae origine il pignoramento stesso, è dato soltanto dalle opposizioni esecutive, nel senso che, nei casi indicati dall’articolo 96 Codice di procedura civile, è consentito all’opponente di fare valere le pretese risarcitorie previste dalla legge nell’ambito del giudizio di opposizione.

La responsabilità processuale per danni ricade, quindi, interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, nell’ambito normativo dell’articolo 96 del Codice di rito.

Ma neppure sotto tale profilo (nel caso inammissibile perché sollevato per la prima volta in sede di legittimità), secondo i giudici di legittimità ricorre un’ipotesi di responsabilità aggravata, nel caso si agisca (come nel caso di specie) sulla base di un titolo esecutivo ritenuto valido, quindi, “senza dolo o colpa grave; ma neppure adottando una condotta non contraddistinta da “normale prudenza””.

In conclusione, la Corte ha considerato errata ed ha cassato la decisione di merito per aver posto a fondamento del rigetto dell’opposizione a pignoramento presso terzi, “la irregolarità come titolo dell’assegno, perché postdatato”, facendo riferimento all’articolo 31, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933, senza considerare “la sua qualità di titolo esecutivo”.

Accolti i primi due motivi di ricorso e respinto il terzo con la richiesta di risarcimento, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio ha deciso anche nel merito accogliendo l’opposizione all’esecuzione, stante l’inesistenza di un valido titolo esecutivo.

(Altalex, 23 marzo 2010. Nota di Giuseppe Mommo)

Trenitalia: Pasqua 2010, corse straordinarie

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Fra pochi giorni, in vista della Pasqua 2010, parte per le Ferrovie dello Stato il piano di rafforzamento dell’offerta attraverso delle corse straordinarie; a fronte dei consueti 450 treni nazionali che viaggiano ogni giorno, infatti, a partire dal 31 marzo prossimo, e fino al 7 aprile 2010, Trenitalia offrirà altri 15 mila posti in più grazie a ben 31 convogli speciali con corse straordinarie. Al riguardo le Ferrovie dello Stato stimano che saranno ben 2,5 milioni i viaggiatori che quest’anno per la Pasqua saliranno sui treni a media ed a lunga percorrenza.

Contestualmente, in vista dei flussi di passeggeri elevati, saranno potenziati nelle stazioni i servizi di assistenza e di informazione. Buona parte dei viaggiatori per la Pasqua 2010 punterà sulla novità di quest’anno, ovverosia sul servizio di trasporto ad alta velocità che, tra l’altro, permette di viaggiare a prezzi calmierati prenotando e programmando la vacanza con il dovuto anticipo. In merito le FS, in base alle prenotazioni fin qui raccolte, rilevano come per l’esodo pasquale i biglietti più acquistati sulla rete AV siano quelli che portano verso Torino, Venezia, Napoli e Roma.

Per quanto riguarda i prezzi e gli sconti, sono attive la “Promo -15%” e la “Promo -30%” su tutti i convogli a media ed a lunga percorrenza, così come ci sono tantissimi posti mese disponibili per viaggiare sulla tratta Roma – Napoli in seconda classe a soli 25 euro, e sulla tratta Roma –Milano a soli 39 euro sempre in seconda classe; ma anche in prima classe si viaggia a prezzi più bassi rispetto al costo pieno del biglietto.

E per i viaggi dal 10 aprile prossimo, e fino al 23 maggio 2010, i biglietti con destinazione Torino, ma anche per il ritorno, sono scontati del 20%; le Ferrovie dello Stato hanno in particolare attivato questa promozione per agevolare i pellegrini che nelle prossime settimane si recheranno sotto la mole in occasione dell’ostensione della Sacra Sindone.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/trenitalia-pasqua-2010-corse-straordinarie/26599/

Bar, pausa caffè e servizi igienici

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L’utilizzo dei servizi igienici in un bar deve essere garantito a tutti coloro che lo chiedono, oppure solamente ai clienti del pubblico esercizio? Ebbene, sulla questione la Confcommercio Firenze e la Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, hanno presentato al Tar Toscana un ricorso, vincendolo, contro una delibera dell’Amministrazione del Comune di Firenze approvata al fine di poter garantire a tutti, passanti compresi, l’utilizzo dei servizi igienici nei bar.

Il presidente della Fipe, Lino Enrico Stoppani, nel commentare la sentenza del Tar, ha di conseguenza ribadito le ragioni della categoria, ovverosia quelle per cui i servizi igienici rappresentano un servizio privato per i clienti e non un servizio pubblico. Il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, nell’essere comunque dispiaciuto del fatto che sulla vicenda si sia arrivati alle aule dei Tribunali, ha sottolineato come non possa essere scaricato solo sui bar il compito di fornire al pubblico i servizi igienici. Per Lino Enrico Stoppani, infatti, non può essere quello dei servizi igienici nei bar un servizio pubblico imposto per Legge visto che spesso l’utilizzo dei servizi diventa tra l’altro l’occasione per furti, vandalismo e comportamenti poco civili.

E riguardo ai servizi offerti dai bar, la Fipe nei giorni scorsi ha altresì messo in evidenza come per i lavoratori/consumatori la pausa caffè possa rappresentare un momento per raccogliere le energie ed essere più efficienti sul lavoro attraverso un conseguente aumento della produttività; questo in accordo con una ricerca a cura della New York University che in merito ha adottato un approccio scientifico per arrivare a tali risultati.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha colto l’occasione per mettere in evidenza quanto sopra descritto anche in risposta a Daniela Santanchè, sottosegretario al ministero per l’Attuazione del programma di Governo, la quale nei giorni scorsi ha espresso contrarietà riguardo alla pausa caffè dei lavoratori nelle aziende.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/bar-pausa-caffe-e-servizi-igienici/26595/

MEF: programma trimestrale di emissione Second Quarter 2010 Issuance Program

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica l’emissione dei seguenti nuovi titoli per il secondo trimestre del 2010:
BTP 01/03/2010 – 01/09/2020 Ammontare minimo dell’intera emissione: 12 miliardi di Euro
BTP 01/06/2010 – 01/06/2013 Ammontare minimo dell’intera emissione: 9 miliardi di Euro
CTZ 30/04/2010 – 30/04/2012 Ammontare minimo dell’intera emissione: 9 miliardi di Euro
L’ammontare minimo si riferisce all’intera emissione, ovvero al valore che il circolante del titolo dovrà necessariamente raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione sulla stessa scadenza.
La data di godimento dei nuovi titoli può non coincidere con quella di regolamento della prima tranche.
Inoltre, durante il secondo trimestre, potranno essere emessi ulteriori nuovi titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari.
Saranno altresì offerte ulteriori tranche dei seguenti titoli in corso di emissione:
BTP 01/12/2009 – 15/12/2012 cedola 2,00%
BTP 15/01/2010 – 15/04/2015 cedola 3,00%
CCT 01/03/2010 – 01/03/2017
Infine, in relazione alle condizioni di mercato, il MEF si riserva la facoltà di offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali e indicizzati all’inflazione, ivi inclusi titoli non più in corso di emissione, per assicurare l’efficienza del mercato secondario.
Per tutte le aste di BTP, BTP€i e CCT il Tesoro utilizzerà la consueta procedura d’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa.
Fonte: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=23859

Pasqua 2010 in agriturismo

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In vista della Pasqua 2010 per quest’anno è previsto un aumento dei flussi turistici presso gli agriturismi, che in Italia sono oltre 18 mila sparsi su tutto il territorio nazionale. I vacanzieri della Pasqua e della Pasquetta, in accordo con le stime della Coldiretti, nel rapporto di uno su quattro punteranno sulle vacanze verdi sia come soluzione per allontanarsi, almeno per qualche giorno, dal caos quotidiano, sia per gustare i prodotti tipici locali a tavola rigorosamente a “chilometri zero”.

E se a Pasqua ad affollare gli agriturismi saranno le famiglie, per il giorno di Pasquetta aumenteranno le presenze dei giovani in comitiva che scelgono tale soluzione come alternativa al pic-nic fuori porta. D’altronde presso gli agriturismi si possono gustare quasi 500 vini a denominazione d’origine, oltre duecento prodotti agroalimentari che si fregiano della denominazione d’origine riconosciuta in sede europea, e quasi 4.500 specialità tipiche che sono state censite dalle Regioni. L’agriturismo, sia per la ristorazione, sia per il pernottamento, offre inoltre quel buon rapporto tra qualità e prezzo che di norma le strutture ricettive “tradizionali” non garantiscono.

Oltre alla buona tavola ed al pernottamento in aperta campagna, presso l’agriturismo aumentano sempre di più le attività offerte dalle strutture ricettive: dalle escursioni alla mountain bike e passando per il trekking, l’equitazione ed altre attività culturali e ricreative.

Ma come scegliere l’agriturismo? Ebbene al riguardo la Coldiretti ricorda come tra i canali di consultazione possibili ci sia il Web con il sito www.campagnamica.it dove sono censite quasi 1.500 strutture agrituristiche che possono essere selezionate sfruttando un motore di ricerca presente sul Portale. In molti di questi agriturismi, inoltre, è possibile anche comprare i prodotti a “chilometri zero”: dalla carne ai salumi e passando per le uova, latte, frutta, verdura, miele ed altre conserve.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/pasqua-2010-in-agriturismo/26583/

Bond Argentina: come evitare la prescrizione

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Nei giorni scorsi s’è appreso che è stata presentata in Consob una nuova Offerta Pubblica di Scambio per i Bond dell’Argentina, ma nell’attesa che se ne sappia di più, pur tuttavia, occorre fare molta ma molta attenzione ai termini di prescrizione, partiti nel dicembre del 2001, quando c’è stato il default da parte del Governo di Buenos Aires, e che hanno una durata pari a cinque anni. Di conseguenza, chi ha inviato una lettera per far causa alla banca entro la primavera dell’anno 2005, adesso ed allo stesso modo, a distanza di quasi cinque anni, deve attivarsi nuovamente nei confronti dell’Istituto di credito inviando una nuova lettera.

A far presente questa situazione è l’Associazione Altroconsumo, la quale sottolinea come con l’annullamento dei nuovi termini di prescrizione, inviando una nuova lettera, i tempi slittino alla primavera del 2015 quando questa annosa vicenda di risparmio tradito dovrebbe essersi conclusa. A tal fine Altroconsumo ha predisposto online il modello di lettera da inviare alla banca, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, visionabile cliccando qui.

La domanda riporta come oggetto sia la richiesta di interruzione della prescrizione sui Bond dell’Argentina, sia la richiesta di risarcimento; alla domanda occorre ricordarsi di allegare sia la situazione aggiornata del proprio deposito titoli, sia la copia contabile relativa all’acquisto dei titoli andati in default.

Per quanto riguarda invece l’Offerta Pubblica di Scambio (Ops), prendendo a riferimento le ultimissime dichiarazioni del Ministro delle Finanze argentino, c’è da pensare che l’Offerta al massimo sarà comparabile con quella del 2005, con il recupero di un terzo circa del valore, se non addirittura peggiore. Nel frattempo, in ogni caso, occorre “cautelarsi” inviando la raccomandata alla banca in modo tale che i titoli acquistati non vengano colpiti dalla prescrizione; oltre al danno, infatti, arriverebbe altrimenti anche la beffa.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/bond-argentina-come-evitare-la-prescrizione/26607/

Banche: meno dividendi, più prestiti alle famiglie

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Sembrava che in Italia la situazione economica a livello congiunturale fosse migliorata, e che il nostro Paese fosse sulla strada verso una crescita del PIL 2010 all’1% ed anche oltre. Ma gli ultimi dati relativi alle vendite al dettaglio, comunicati dall’Istat, rappresentano un vero e proprio allarme per l’economia, per l’occupazione e per la tenuta dei bilanci delle famiglie italiane già messi a dura prova negli ultimi due anni. Questo perché i dati dell’Istat rivelano come la crisi stia ora colpendo pesantemente anche i consumi relativi ai beni di prima necessità, ovverosia gli alimentari anche per effetto degli aumenti dei prezzi.

Come uscire da questa sorta di circolo vizioso? Ebbene, secondo l’Adiconsum una grossa mano la potrebbero dare le banche facendo il loro mestiere, ovverosia concedendo alle imprese ed alle famiglie credito in maniera accessibile. Gli Istituti di credito a tal fine dovrebbero invece secondo l’Associazione dei Consumatori distribuire meno dividendi e non lasciarsi tentare dagli investimenti di natura speculativa che poi, tra l’altro, sono quelli che hanno portato l’economia globale alla peggiore recessione degli ultimi decenni.

L’Adiconsum caldeggia altresì la messa a punto da parte del Governo di provvedimenti di natura straordinaria visto che dati alla mano la crisi non sembra essere per nulla finita. Secondo il Segretario nazionale dell’Associazione, infatti, il calo dei redditi, avente come prima causa la cassa integrazione ed i licenziamenti, genera una sorta di spirale perversa che fa contrarre i consumi e fa retrocedere le famiglie sempre di più verso la soglia di povertà.

Per risollevarci il Segretario Giordano ritiene necessaria a questo punto la detassazione dei redditi da lavoro dipendente unitamente all’armonizzazione delle rendite finanziarie e ad un piano di opere pubbliche immediatamente cantierabili che possano fungere da volano per il rilancio della nostra economia e per dare ossigeno ad un tessuto produttivo in palese crisi.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/banche-meno-dividendi-piu-prestiti-alle-famiglie/26591/

Indagine bancaria e contradditorio.
 L’una non tira per forza l’altro

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Confermato l’orientamento in materia: il preventivo invito al contribuente è una mera facoltà, non un obbligo
E’ legittimo l’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie, anche se il contribuente non è stato invitato preventivamente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini del recupero nei suoi confronti.
E’ questo il chiarimento fornito dalla Cassazione con la sentenza n. 5051 del 3 marzo.

Il fatto
L’ufficio notificava due avvisi di accertamento, con i quali, in relazione a due periodi d’imposta consecutivi, accertava l’esistenza di redditi d’impresa non dichiarati. Gli avvisi di accertamento si fondavano sull’istruttoria svolta dagli organi di controllo nei confronti del contribuente che, nonostante avesse cessato formalmente l’attività di commerciante di abbigliamento, disponeva di diversi conti bancari sui quali erano stati effettuati rilevanti movimenti bancari, tali da far desumere l’esistenza di un’attività di vendita di capi d’abbigliamento non dichiarata.

La Ctp rigettava i ricorsi presentati. L’appello del contribuente era, invece, accolto sul presupposto che l’ufficio avrebbe dovuto invitare il contribuente a fornire chiarimenti in ordine agli elementi acquisiti dall’ufficio durante le indagini bancarie e rilevanti ai fini dell’accertamento nei suoi confronti.

L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso in Cassazione, censurando in più parti la pronuncia dei giudici di merito. Secondo la tesi dell’Amministrazione (ritenuta fondata dalla Suprema corte), nella serie procedimentale tesa all’accertamento sulla base delle risultanze delle indagini bancarie, non costituisce un momento necessario l’invio al contribuente di questionari o richieste di chiarimenti concernenti i dati acquisiti. Sarebbe stato, pertanto, onere del contribuente (che invece non forniva alcuna prova) dimostrare nel corso del giudizio di merito – nel quale nessun rilievo poteva essere attribuito alla sentenza penale di assoluzione emessa in suo favore – che le operazioni bancarie rilevate nel corso delle indagini non si riferivano ad attività commerciale.

La pronuncia della Suprema corte: i principi di diritto affermati
Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia, la Cassazione ha precisato la portata dell’articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973, che prevede la possibilità, per gli uffici, di invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti e alle operazioni i cui dati, notizie e documenti, siano stati acquisiti dall’Amministrazione medesima nel corso di un’indagine bancaria o finanziaria.

In proposito, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui la disposizione normativa che prevede “l’invito del contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all’ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità; il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamento”.

La pronuncia si pone in continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di indagini bancarie, l’invito al contraddittorio preventivo costituisce una mera facoltà per l’ufficio e non un obbligo1. Il mancato invito da parte dell’ufficio non inficia, pertanto, la legittimità dell’operato ove basato su presunzioni legali2.

Sotto tale profilo, la Suprema corte ribadisce, infatti, che la disciplina dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva pone “…delle presunzioni legali, ancorché semplici, in forza delle quali i versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all’imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa. Ne deriva che al fine di superare la presunzione di cui sopra occorre che sia il contribuente a fornire la prova liberatoria dimostrando la riferibilità di ogni singola movimentazione”. Prova liberatoria che, nel caso concreto, non è stata fornita dal contribuente nel processo tributario di merito, nel corso del quale, rileva infine la Corte, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi presuntivi, con una sua autonoma valutazione rispetto a quella del giudice penale.

Antonino Iacono
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/indagine-bancaria-e-contradditorio-luna-non-tira-forza-laltro

Istat: vendite commercio a gennaio

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Istat: italiani comprano meno pane, carne, vino e olio; cresce la spesa per l’abbigliamento.
Secondo i dati Istat le vendite al dettaglio dei prodotti alimentari sono diminuite a gennaio dell’1% rispetto a dicembre e del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2009. 
Dalle rilevazioni inoltre si precisa che il dato congiunturale è il peggiore da aprile 2007 mentre quello tendenziale è il peggiore dal marzo 2009.
Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2010-03-26&newsletter_numero=1546#art4

Inps: da aprile i “buoni lavoro” 
venduti e incassati in tabaccheria

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A partire dal mese prossimo saranno reperibili in sei regioni, grazie alla convenzione sottoscritta con la Fit
I buoni lavoro, introdotti per il pagamento delle attività occasionali dei lavoratori part-time, verranno venduti e riscossi nelle tabaccherie di sei regioni italiane (Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Veneto e Toscana) a partire dalla metà di aprile.

La convenzione che estende il sistema di distribuzione dei voucher è stata sottoscritta oggi dal presidente della Federazione italiana tabaccai, Giovanni Risso, e dal presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, per il quale costituisce un ulteriore passo in avanti per “rendere l’istituto e i suoi servizi più vicini ai cittadini e ai loro bisogni”.

L’accordo odierno consente di utilizzare un canale di distribuzione più capillare per raggiungere un maggior numero di persone che effettuano i cosiddetti “lavoretti” saltuari, e nello stesso tempo, contribuire a far emergere il lavoro nero e irregolare.

L’attività di vendita, incasso, pagamento e rimborso dei voucher, attuata attraverso la Banca Itb, è stata autorizzata dalla Banca d’Italia. Ad oggi sono circa 5mila le tabaccherie che potranno effettuare questo servizio, ma, secondo l’istituto di previdenza, entro la fine del 2010 si arriverà a 15mila esercizi coinvolti. Si tratta di un’importante collaborazione, già attuata con “reti amiche” per alcuni tipi di pagamento all’Inps, e serve a rendere sempre più semplice l’utilizzo del “buono lavoro”, così come previsto anche dalla Finanziaria di quest’anno.
Resteranno, comunque, attivi i due canali di distribuzione già esistenti: le sedi Inps, per i voucher cartacei, dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo tramite conto corrente postale, e il sito dell’Inps per quello telematico.

Da agosto 2008 a tutto il mese di febbraio sono stati distribuiti 4,1 milioni di cedole, del valore nominale di 10 euro, che sono stati utilizzati per pagare oltre 55mila persone, più uomini che donne (in un rapporto di tre a uno). Il 22% dei voucher è servito per il pagamento dei “lavoretti” dei giovani al di sotto dei 25 anni, mentre quasi il 40% è destinato agli ultra sessantacinquenni.

Da quando è stata introdotta la possibilità di utilizzare queste forme di pagamento da parte della pubblica amministrazione sono stati venduti oltre 100mila voucher. Nella classifica di diffusione dei “buoni” il Veneto si aggiudica il primo posto (quasi 800mila voucher), seguito da Emilia Romagna (490mila), Piemonte e Lombardia (circa 400mila ciascuno) e dalla Toscana (circa 380mila).
Lilia Chini
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/inps-da-aprile-i-buoni-lavoro-venduti-e-incassati-tabaccheria