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INPS: domande di invalidità civile on line

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Con riferimento al nuovo procedimento di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ex art. 20 legge n. 102 del 3 agosto 2009, si rende noto che l’INPS ha posto in essere tutte le attività necessarie a rendere operativa la gestione telematica dell’intero processo. Per tale motivo, le domande e i certificati medici non potranno più essere accettati in forma cartacea, ma dovranno necessariamente essere presentati in via telematica, dai soli soggetti abilitati, accedendo nell’apposita applicazione (“Invalidità Civile 2010” – InvCiv2010), disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it.) L’accesso all’applicazione è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number). 
A tal fine, giova ricordare che:
i soggetti interessati all’utilizzo della procedura InvCiv2010, con diversi livelli di autorizzazione all’accesso, sono i seguenti:
– i cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati;
– i medici certificatori;
– gli Enti di patronato;
– le Associazioni di categoria dei disabili ;
– i Presidenti delle commissioni mediche ASL ed il personale amministrativo delle ASL specificatamente individuato dai Responsabili delle ASL;
– i medici dei CML dell’INPS;
– i dirigenti delle sedi INPS:
– i dipendenti delle unità organizzative INPS interessate dalle attività di connesse all’invalidità civile.
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti. La trasmissione on line dei certificati medici è consentita solo ai medici abilitati, al termine di un procedimento di autenticazione basato sul codice fiscale e sul codice di identificazione personale (PIN) attribuito dall’Inps.
La domanda può essere presentata:
– dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati;
– dagli Enti di patronato
– dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS)
Il cittadino può acquisire direttamente la propria domanda on line, accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’Istituto.
L’INPS assicura, tramite gli appositi sportelli al pubblico e la consulenza telefonica, la necessaria assistenza su tutte le fasi del procedimento.

Sanità Usa 2010: un tesoro che vale 1 trilione di dollari

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La Riforma di Obama richiederà, in 10 anni, risorse pari a 938 miliardi di dollari ottenute, in gran parte, dal Fisco
La Riforma sanitaria lanciata mesi or sono da Obama, peraltro rivisitata dal Senato e, in ultimo, dalla Camera dei Rappresentanti, porta in dote ai conti pubblici statunitensi tre numeri. Il primo, l’esito della votazione finale che ha consegnato il successo al Presidente degli Stati Uniti, 219 a 212. Il secondo, invece, è relativo al costo complessivo, stimato dall’Ufficio bilancio del Congresso e dal Comitato congiunto su fisco e finanza della Casa Bianca che indica, in via ora ufficiale, in circa 1000 miliardi di dollari, 938 per l’esattezza, la misura delle maggiori spese che saranno indirizzate, nel corso del prossimo decennio, sul capitolo della Sanità statunitense. In ultimo, con il terzo dato, riferito agli effetti sul deficit annuale Usa per il quale è stimato un guadagno netto di 143 miliardi di dollari, sempre sulla base d’un calendario decennale, si schiude finalmente la finestra sul fisco, artefice e motore primario, se non assoluto, su cui la Riforma muoverà i suoi primi passi e grazie al quale, a meno d’improvvisi ripensamenti, dovrebbe giungere in porto. Data d’arrivo prevista dai terminale della contabilità pubblica di Washington? Il 2020. Soltanto in coincidenza con il 2020, infatti, sarà possibile esprimere il voto finale sul nuovo modello di Sanità varato dal Congresso.
La Riforma della Sanità a prova di Fisco
La nuova Sanità statunitense è, di fatto, non soltanto nei numeri, l’ultimo prodotto d’una politica fiscale discreta, quasi prossima ai modelli prevalenti in Europa. Infatti, nonostante la mobilitazione di risorse pari 937 miliardi di dollari, gli effetti che essa produrrà puntano ad aumentare le coperture sociali e il sostegno offerto alle famiglie e, nel contempo, frenare l’escalation del debito pubblico, almeno sul versante della sanità. La maggiore razionalizzazione della sanità nel suo complesso determinerà, di fatto, un risparmio netto, in dieci anni, pari a 143 miliardi di dollari. La spesa effettiva, quindi, si ridurrà a 774 miliardi di dollari, lasciando la soglia già mitica del trillione e retrocedendo a un livello di spesa consueto, prossimo, per esempio, a quello richiesto per finanziare le garanzie dei capitali delle banche messi a rischio dalla crisi finanziaria. Oltre alla riduzione, stimata, del debito, che la Riforma di Obama dovrebbe sanzionare, il secondo punto determinante coincide con le modalità di finanziamento poste a sostegno del nuovo piano sanitario. Innanzitutto, le novità coincideranno con un taglio delle spese, anche se, in realtà, i risparmi deriveranno da altri capitoli di bilancio come, per esempio, quello legato all’educazione pubblica e, in particolare, al finanziamento delle garanzie e dei prestiti riservati agli studenti. In questo caso, la nuova linea prevede minori garanzie che saranno sostituite da un numero maggiore di prestiti diretti. Comunque, il risultato coinciderà anche in questo caso in una rivisitazione, all’insegna della razionalità, d’un programma di spesa che, nel corso degli anni, non ha riscosso successi soprattutto a causa della sua ambiguità contabile al momento di rendere effettivo il supporto finanziario.
La Sanità fa bene alle entrate fiscali
Nei primi dieci anni le entrate tributarie dovrebbero aumentare di ben 52 miliardi di dollari, grazie alle maggiori imposte e tasse che, a partire dal 2014, scatteranno soprattutto sulle famiglie agiate, cioè sui nuclei familiari con redditi superiori a 250 mila dollari l’anno. In pratica, sempre secondo le stime dell’Ufficio bilancio del Congresso, 10 milioni di famiglie vedranno incrementate le spese destinate al finanziamento della Riforma. Famiglie con redditi ben superiori alla soglia media, generalmente oltre i 100mila dollari. In media, per questa categoria di contribuenti la spesa massima potrà salire da +2000 dollari fino a +6000 dollari. Naturalmente, per i super-ricchi l’esborso raggiungerà valori medi superiori, pari a 18mila dollari. Insomma, un mix di nuove imposte, tasse, maggiori contributi e tagli di spesa serviranno, nel complesso, a fornire alla Riforma le risorse necessarie perché si realizzi. È il trionfo della politica fiscale e il tramonto della politica monetaria, pilastro delle riforme, dei cambiamenti e della pianificazione che, in mezzo secolo, ha tradizionalmente segnato l’agenda delle novità statunitensi.
Stefano Latini
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/sanita-usa-2010-un-tesoro-che-vale1-trillione-di-dollari

Contribuente indagato per corruzione. Attaccabili i conti dei familiari

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L’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi acquisiti
Nel processo tributario, nel caso in cui l’accer­tamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti cor­renti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.

Con la sentenza n. 5913 dell’11 marzo, la Corte di cassazione ha così sancito la legittimità dell’accertamento fiscale fondato sui versamenti ingiustificati nei conti bancari dei familiari di un contribuente indagato per corruzione.
Svolgimento del processo
La vicenda trae origine da indagini svolte dalla Guardia di finanza, nel corso di un procedimento connesso a indagini penali, sui conti bancari del contribuente e di alcuni suoi familiari, segnalando gli accreditamenti effettuati su tali conti al competente ufficio finanziario, il quale, per conseguenza, ha proceduto a rettificare il reddito dichiarato dal contribuente intestatario dei conti, considerando le emergenze del verbale istruttorio proventi (illeciti) omessi, così allocandoli tra i redditi diversi di cui all’articolo 81, comma 1, lett. l), del Tuir (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), testo vigente all’epoca dei fatti (oggi articolo 67).
La Commissione tributaria regionale, ribaltando l’esito favorevole al contribuente del primo grado del giudizio, confermava l’operato dell’ufficio, ritenendo i versamenti di cui trattasi allo stesso ascrivibili, sulla base di un ragionamento presuntivo (ex articolo 2729 c.c.) che traeva origine dai seguenti presupposti:
l’ufficio, prima di emanare l’atto di accertamento, aveva notificato un questionario al contribuente per consentirgli di documentare la provenienza delle somme affluite nei conti
il conto intestato alla moglie in origine era cointestato al contribuente medesimo
l’attività accertativa era originata da fatti di reato per corruzione.
Le descritte circostanze portavano all’univoca conclusione, avvalorata da un alto indice probabilistico, che i versamenti affluiti sui conti connessi del contribuente fossero a lui ascrivibili. Tanto più che anche la provenienza del denaro depositato avvalorava un’inferenza abduttiva, logicamente collegabile a una situazione di fatto da cui la presunzione stessa si alimentava. Sostanzialmente, quindi, la circostanza che l’accertamento scaturisca da un’indagine penale per reati di corruzione è un fatto (la situazione base) che contribuisce a creare la presunzione (la circostanza dedotta) sulla quale si è basato l’accertamento (tassazione del bene prodotto, il denaro) (articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973).
In ogni caso, la Commissione regionale riteneva incombente sul contribuente l’onere di dimostrare l’estraneità delle somme rispetto ai redditi dichiarati, prova che invece non è stata data.
Avverso la sentenza del riesame viene proposto ricorso per Cassazione ove il contribuente, con una serie articolata di motivi, eccepisce sostanzialmente l’errata valutazione fatta dal giudice dell’appello sull’inversione dell’onere della prova e sull’imputazione delle somme confluite sui conti dei propri familiari, oltre all’illegittima tassazione retroattiva dei proventi (illeciti).
La motivazione ob relationem
La Suprema corte ha innanzitutto disatteso il primo motivo d’impugnazione (con il quale il contribuente lamenta che la sentenza del riesame si sarebbe limitata a recepire acriticamente il processo verbale della Guardia di finanza, senza peraltro essere stato dallo stesso né sottoscritto né mai notificato), osservando, ferma l’incontrovertibilità che non è stata offerta al riguardo una idonea illustrazione delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione per relationem, che la materia (articolo 3, legge 241/1990 e articolo 7, legge 212/2000) è governata dai seguenti principi giuridici, posti a disciplina del rapporto dedotto davanti all’autorità giurisdizionale (cfr Cassazione 3896/2008):
1. L’atto amministrativo d’imposizione tributaria può essere motivato per relationem ad un atto istruttorio del procedimento
2. Il rinvio motivazionale dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria ad un atto istruttorio deve essere adeguato
3. L’accertamento giudiziale dell’adeguatezza della motivazione per relationem dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria deve essere adeguatamente motivato
4. L’accertamento in sede di giudizio di legittimità dell’adeguatezza della motivazione per relationem dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria deve essere specificamente contestato dal ricorrente.
E’ indirizzo non contraddetto, in tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi da parte dell’Amministrazione finanziaria, che la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, in salvaguardia anche dell’articolo 24 della Costituzione (Cassazione 8690/2002, 10205/2003).
Inoltre, in tale ambito, in senso più generale, è ritenuta legittima la considerazione che il rinvio dell’atto amministrativo finale a un atto endoprocedimentale – quale è, ad esempio, proprio il verbale di constatazione – può esser effettuato non solo alle conclusioni, ma anche ai fatti accertati e alle ragioni addotte dagli organi istruttori per giungere alle loro qualificazioni giuridiche dei fatti accertati (Cassazione 7766/2008).
Senza dimenticare poi che l’atto impositivo tributario è il risultato di un processo cognitivo e determinativo, disciplinato dalla legge, imputabile nel suo insieme alla Pubblica amministrazione; l’organo che emana l’atto finale può quindi far proprie le valutazioni di coloro che hanno proceduto alle attività cognitive, senza procedere a ulteriori acquisizioni di dati o provvedere a nuove valutazioni (Cassazione 1236/2006).
Ma anche anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 7 della legge 212/2000, l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva non era illegittimo se fondato su verbale di constatazione della Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (Cassazione 10205/2003).
Il rilievo concernente il thema probandum
In secondo luogo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di indagini finanziarie, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, ex lege, attraverso i dati e gli elementi emergenti dai conti (Cassazione 4589/2009). Spetta invece al contribuente dimostrare l’estraneità di tali movimentazioni rispetto al reddito dichiarato. Nel caso di specie, comunque, pur trattandosi di conto intestato formalmente a un terzo (il coniuge), vi era il conforto del fatto illecito accertato nel procedimento penale, la corruzione, che lasciava ragionevolmente presumere l’utilizzo di conti di terzi per farvi affluire dette somme illecite.
Peraltro, la Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui le disposizioni relative agli accertamenti fondati sulle indagini bancarie accordano all’Amministrazione finanziaria una presunzione circa la determinazione dell’imponibile ricostruito sulla base dei dati ed elementi desunti dai conti correnti, anche qualora intestati ai soci della società e rispettivi familiari (Cassazione 7766/2008).
In tali fattispecie, la Suprema corte ha ripetutamente affermato che si verifica un’inversione dell’onere della prova perchè in presenza di accertamenti bancari, ai sensi dell’articolo 51 del Dpr 633/1972 (per l’Iva) e dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 (per le imposte sui redditi), è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè non sono fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. Nei casi previsti dalle norme richiamate, pertanto, l’onere dell’Amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, per cui resta a carico del contribuente l’onere di provare il contrario, realizzandosi così l’ipotesi di inversione dell’onere della prova, in quanto la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioni imponibili si correla a una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse e i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività (Cass. n. 4589/2009).In sostanza, (anche) nell’ambito degli accertamenti bancari (recte, finanziari), la presunzione del denaro affluito nei conti rimane fondata se non viene adeguatamente giustificata mediante la “prova di estraneità”.
Salvatore Servidio
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/contribuente-indagato-corruzione-attaccabili-i-conti-bancari-dei-familiari

Modello Eas: gli enti “no profit” segnalano le variazioni di dati

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Entro il 31 marzo vanno segnalate le novità intervenute lo scorso anno rispetto alla precedente comunicazione
Ancora pochi giorni a disposizione degli enti associativi per comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche dei dati rilevanti ai fini fiscali precedentemente inviati. Il termine è fissato a mercoledì 31 marzo.
Il mondo del “no profit”, dunque, è chiamato a verificare se le informazioni trasmesse all’Amministrazione finanziaria tramite il modello Eas abbiano subito variazioni nello scorso anno e, in caso affermativo, a ricompilare e inviare nuovamente il modulo di comunicazione.

Cos’è il modello Eas
L’adempimento è stato introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 185/2008: gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, per poter continuare a fruire dei benefici di legge (non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi – articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), devono possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per consentire gli opportuni controlli.

Per l’invio della prima comunicazione (modello Eas), i soggetti interessati hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2009. Si tratta ora di segnalare eventuali variazioni intervenute dopo la presentazione del modello e, comunque, entro lo scorso anno. Infatti, come previsto dal provvedimento direttoriale del 2/9/2009 di approvazione del modello, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l’Eas dev’essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Per l’invio della comunicazione – nella quale vanno inseriti tutti i dati richiesti dal modello, anche quelli non variati – va utilizzato il prodotto informatico “ModelloEas”, reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.

Infine, va ricordato che, nel caso in cui l’associazione perda i requisiti per usufruire dei benefici fiscali, il modello Eas va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
Lilia Chini
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/modello-eas-gli-enti-no-profit-segnalano-le-variazioni-di-dati

“Comunica” al via dal 1° aprile. L’impresa in un giorno è una realtà

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A regime la procedura che semplifica l’avvio di nuove attività tramite un solo modello informatico
Avviare un’impresa in un solo giorno. Dal 1° aprile, dopo un periodo di sperimentazione iniziato lo scorso 1° ottobre, la Comunicazione Unica va a regime. Riguarderà oltre 6 milioni di aziende italiane già esistenti e quelle che saranno avviate successivamente.

La nuova proceduta, introdotta dalla legge 40/2007, permette di creare una nuova impresa in un solo giorno e di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi di carattere fiscale, contributivo, previdenziale al massimo in 7 giorni, tramite un solo modello informatico unificato, che andrà inviato telematicamente, o su sopporto informatico, alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Analogo iter per le imprese già esistenti che, quindi, potranno inviare i dati a un solo soggetto, la Camera di Commercio, che dovrà smistare le informazioni di competenza alle Amministrazione pubbliche coinvolte nel progetto: Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e dal 1° aprile, l’Albo ministeriale delle società cooperative.

Sarà InfoCamere, la società di informatica delle Camere di Commercio, a gestire la procedura che potrà essere avviata utilizzando il software “Comunica”, scaricabile gratuitamente dal sito www.registroimprese.it e raggiungibile dall’home page dei siti di UnionCamere, Agenzia delle Entrate, Inail e Inps.

Tramite “Comunica”, l’utente potrà inoltrare pratiche alle Pa coinvolte nel progetto: alle Camere di Commercio saranno inviati tutti gli adempimenti relativi al registro imprese (escluso il deposito dei bilanci), all’Agenzia delle Entrate le richieste relative al codice fiscale e/o alla partita Iva, a Inail e Inps, infine, le iscrizioni, modifiche e cessazioni dell’attività d’impresa.

Firma digitale e posta elettronica certificata i pilastri della procedura. Gli operatori, infatti, dovranno apporre una firma elettronica al modello di comunicazione o potranno conferire una procura a intermediari abilitati (utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito www.registroimprese.it) per autorizzarli a sottoscrivere la comunicazione e a inviarla via web.
Le aziende, inoltre, dovranno avere una casella di posta elettronica certificata, che dovrà essere indicata nel modello di comunicazione unica. Se un’impresa individuale non possiede ancora la Pec, può richiederla tramite lo stesso software “Comunica” e la Camera di Commercio provvederà, in modo immediato e gratuito, a rilasciare apposito indirizzo di posta.

Le nuove società, invece, dovranno inserire il proprio indirizzo Pec nel modello di iscrizione al Registro delle imprese.
La Camera di Commercio competente invierà immediatamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata, la ricevuta della pratica, che rappresenta per la neoazienda lo strumento di certificazione con cui può avviare immediatamente la propria attività. Entro 7 giorni, Agenzia delle Entrate, Inps e Inail risolveranno le pratiche di loro competenza, restituendo i dati al Registro delle imprese, che fungerà, quindi, da centro di smistamento della procedura.
In campo, per offrire assistenza agli utenti, i call center di Registro Imprese (199.50.20.10), Inps-Inail (803.164), Agenzia delle Entrate (848.800.444).

Alessandra Gambadoro

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/comunica-al-dal-1-aprile-limpresa-un-giorno-e-una-realta

Innovazione Sistematica (TRIZ): www.ktree.it

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L’approccio TRIZ all’innovazione è squisitamente “sperimentale”, e come Galileo dedusse le leggi della meccanica dall’osservazione dei fenomeni naturali, così Altshuller studiando il risultato dell’attività inventiva contenuta nei brevetti, dedusse le leggi che governano l’evoluzione dei sistemi tecnici. Il complesso architettonico che costituisce TRIZ si basa su tre osservazioni: a) I sistemi tecnici evolvono secondo leggi oggettive e tendono a massimizzare il loro grado di idealità, espressa come rapporto tra le funzioni utili fornite dal sistema e le funzioni dannose insite nel sistema; b) Qualsiasi problema tecnico specifico può essere ricondotto, mediante un processo di astrazione, ad un modello generale, ed i processi logici di risoluzione possono essere raggruppati in un numero finito di “principi risolutivi”. c) Dato il numero finito di modelli del problema e di principi risolutivi, soluzioni concettualmente identiche possono essere applicate a problemi tecnici apparentemente diversi. Ne deriva che la conoscenza svolge un ruolo centrale e fondamentale nell’attività inventiva.software TRIZ nascono da un distillato di ricerche ed esperienze che introdotte nelle imprese aiutano ad affrontare i problemi di diversa natura, anche complessi, con
una profonda conoscenza del funzionamento del sistema in esame e delle sue possibili evoluzioni;

una forte focalizzazione sull’obiettivo (risultato ideale finale);

una fiducia dovuta alla padronanza di uno strumento metodologico efficace (teoria) che si avvale di software I-TRIZ specifici (Tools);

una drastica riduzione del “prova” ed “errore” con la conseguente compressione dei tempi per lo sviluppo di soluzioni innovative, dei prodotti e dei servizi prevedendo rischi e fallimenti possibili;

una sistematicità nell’approccio all’innovazione e la conseguente ripetibilità del processo e alla ripetibilità del l’intero processo.
contributo di Luca Utili.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/innovazione-sistematica-triz-wwwktreeit.html

AR.CO. sempre teso, dalle imprese 3.000 richieste di contributi

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Sempre alto l’interesse delle imprese per AR.CO., il Programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Italia Lavoro per agevolare l’occupazione nell’artigianato e nel turismo. Circa 1.200 le richieste per consulenze tecnico-specialistiche, pervenute soprattutto dalle regioni del centro sud, e oltre 1.700 domande di incentivi all’assunzione. Puglia e Sicilia registrano il maggior numero di richieste in questa fase.

La presentazione delle domande da parte delle imprese, possibile esclusivamente on line attraverso il sito web www.arco.italialavoro.it, ha preso il via dal 15 febbraio scorso. La procedura per l’iscrizione agli avvisi è accessibile anche tramite gli appositi link pubblicati sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it), su www.servizilavoro.it nella sezione riservata al Programma e sul sito web di Italia Lavoro nella sezione bandi.

Tre le tipologie di avvisi pubblicati e destinati alle aziende dei settori dell’artigianato e del turismo: il primo per l’assegnazione di contributi all’inserimento occupazionale, il secondo relativo all’acquisizione di servizi di assistenza tecnica/consulenza specialistica ed infine quello, dedicato alla sola Regione Lombardia, per il supporto alla creazione d’impresa.

Il Programma AR.CO. ha l’obiettivo di accrescere i livelli occupazionali, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, ed opera su 4 linee d’intervento principali:

– Azioni verso le Associazioni di Categoria e le Imprese per migliorare il sistema dei servizi messo a disposizione dalle Associazioni verso le imprese associate, anche attraverso l’erogazione di incentivi per la consulenza specialistica;
– Azioni verso le filiere e le reti d’imprese con l’obiettivo di attuare strategie che migliorino sul mercato la competitività del tessuto imprenditoriale;
– Azioni verso il mercato del lavoro, finalizzate all’innalzamento dei livelli occupazionali dei settori coinvolti attraverso un sistema di incentivi alle imprese per le nuove assunzioni;
– Azioni verso i sistemi locali per la creazione di reti territoriali multi-attore dirette a favorire lo sviluppo di reti territoriali nelle aree coinvolte.

Fonte: http://italia-lavoro-news.mag-news.it/nl/a.jsp?p6.a-.Ibr.R.I.JBnY

Dentista a basso costo per la salute della bocca

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Molti italiani in materia di cure mediche, controlli sanitari e visite diagnostiche, non sempre si curano ed effettuano gli esami con la necessaria tempestività. Non è una questione di pigrizia, ma semplicemente un problema di costi; non sempre, infatti, il Servizio Sanitario Nazionale, purtroppo, riesce a soddisfare, in tempi relativamente brevi, il nostro bisogno di salute, ragion per cui occorre rivolgersi ad una struttura privata con tutto quel che ne consegue in materia di costi. Questa tendenza è ancor più pronunciata quando di parla di salute della bocca visto che, e non è una novità, le cure prestate da un odontoiatra non è che siano a buon mercato ed alla portata di tutti.
Come diretta conseguenza, nel nostro Paese, in accordo con un recente Rapporto di Osservasalute, oltre sette italiani su dieci, proprio a causa dei costi elevati, rinunciano ad effettuare periodicamente visite mediche finalizzate a preservare la salute della propria bocca. Le soluzioni sono due: ricorrere al dentista della mutua oppure andare alla ricerca di un dentista a basso costo, ovverosia “low cost“.

Ebbene, se in passato per trovare un dentista a buon mercato si era costretti ad andare all’estero, specie per la cura di patologie gravi che richiedono lunghi interventi ed un continuo monitoraggio, adesso qualcosa si muove anche in Italia per una categoria che sta iniziando, non senza difficoltà, ad aprirsi al mercato.

Al momento non esiste su scala nazionale un’ampia categoria dei dentisti “low cost”, ma a livello locale ci sono alcuni progetti interessanti, a partire da quello che c’è a Varese, e per il quale si possono ottenere informazioni cliccando qui.

Allo stesso modo, è interessante il progetto de “Il Dentista low cost ” che è stato avviato su scala nazionale ma che per il momento vede l’adesione di poco più di una dozzina di dentisti. Ma col tempo c’è da crederci che i dentisti a buon mercato che assicurano cure di qualità siano destinati ad aumentare.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/dentista-a-basso-costo-per-la-salute-della-bocca/26359/

Televisori 3D: ecco quanto costano

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Una volta c’era il televisore a 100 Hz, bello, costoso, con un’alta definizione e poco diffuso nel nostro Paese; adesso questi televisori sono diffusissimi nelle case degli italiani anche e soprattutto grazie alla progressiva diminuzione dei prezzi d’acquisto. Ma presto gli Hertz raddoppieranno a 200 con l’arrivo sul mercato di una nuova generazione di televisori, quelli cosiddetti 3D. Gli appassionati di tecnologia, ma soprattutto gli amanti del cinema, quindi, potranno gustarsi a casa le opere cinematografiche come al cinema utilizzando proprio i tanto discussi occhialini 3D che, non a caso, saranno presenti nella “dotazione” assieme ai televisori di nuova generazione.

Ma quanto costano i nuovi televisori 3D ready? Ebbene, anche per questi televisori c’è da attendersi nel tempo un progressivo calo dei prezzi, ma chi è impaziente e lo vuole comprare subito deve mettere in conto una spesa fino al 50% in più rispetto al classico televisore di “vecchia” generazione. Sono state quindi smentite le attese relative a prezzi doppi per i 3D ready rispetto agli attuali televisori in commercio.

La prima azienda a portare i televisori 3D nel nostro Paese dovrebbe essere la Samsung, la quale dovrebbe permetterci, lasciando all’incirca 2.000 euro in negozio, di portarci a casa un televisore 3D da 40 pollici. La Lg Electronics, invece, tra i televisori offerti, propone un modello che con circa 3.000 euro ci permette di vedere a casa il cinema in 3D con uno schermo da 47 pollici che probabilmente indurrà chi lo acquista a dire addio alle sale cinematografiche.

Poi ci sono anche i Bravia 3D della Sony che dovrebbero avere un prezzo intermedio rispetto ai quelli sopra descritti; con circa 2.500 euro, infatti, è possibile portarsi a casa un televisore 3D ready anche in questo caso da 40 pollici. I primi ad acquistare i Bravia 3D dovrebbero essere fra un paio di mesi i giapponesi, ma successivamente la Sony annuncerà lo sbarco dei modelli di televisori di ultimissima generazione anche sugli altri mercati, compreso quello europeo.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/televisori-3d-ecco-quanto-costano/26363/

Truffe online, phishing e clonazione: come difendersi

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Le truffe telematiche attraverso il phishing vanno purtroppo sempre di moda. Le nostre caselle di posta elettronica sono letteralmente invase da messaggi truffa da parte di mittenti sconosciuti che si “firmano” e si identificano con il nome di una compagnia di assicurazioni, una banca o una società che emette una carta di credito. L’e-mail truffaldina ci propone sconti, promozioni sui servizi o addirittura premi in denaro, sotto forma di bonus, che si possono riscuotere cliccando sul link presente nella mail truffa.

Chiaramente non occorre cliccare sul link e bisogna cestinare la mail o ancor meglio segnalare al nostro sistema di gestione della posta che si tratta di un messaggio indesiderato. Nei giorni scorsi in merito al phishing c’è stata una nuova retata della Polizia Postale a carico di numerosi truffatori che hanno sottratto indebitamente somme dai conti correnti di ignari cittadini che sono caduti nella trappola delle e-mail truffa. Ricordiamo che nessuna società, nemmeno bancaria o assicurativa richiede con l’inoltro di un messaggio email di inviare dati sensibili sui propri account o sui numeri di carte di credito.

Ma il fenomeno delle truffe online colpisce spesso ed in maniera sempre più grave e diffusa anche le carte di credito attraverso la cosiddetta “clonazione“. I truffatori sfruttano i grandi eventi, soprattutto quelli tragici come il recente terremoto di Haiti per chiedere donazioni con carta di credito. In ogni caso, cosa fare se si rilevano somme indebitamente sottratte dalla carta di credito?

Ebbene, l’Associazione Codici raccomanda innanzitutto di bloccare subito la carta, dopodiché occorre fare la denuncia e spedirne una copia alla propria banca. Poi occorre procedere con la richiesta di risarcimento se, ad esempio, la carta ci è stata clonata nel corso di un’operazione di anticipo contante presso uno sportello Atm bancario “manomesso” dai truffatori.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/truffe-online-phishing-e-clonazione-come-difendersi/26367/