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Venture capital e private equity: i dati AIFI per il 2009

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Come prevedibile, la crisi economica del 2009 ha portato a un rallentamento degli investimenti in private equity e venture capital, che si sono comunque attestati in Italia sul valore di 2,6 miliardi di euro.
A riferirlo è l’AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) che, nell’evidenziare la portata del calo (-52%) riferisce nel dettaglio anche i dati sul numero di operazioni di investimento effettuate (283) e sulle società interessate (229).
C’è comunque una sostanziale continuità nel tipo di operazioni svolte, che hanno riguardato prevalentemente acquisizioni di maggioranza (buy out), mentre hanno registrato una crescita gli interventi finalizzati a rilanciare imprese in difficoltà.
Fonte: http://www.riditt.it:8087/riditt2/novita/news/venture-capital-e-private-equity-i-dati-aifi-per-il-2009

Innovazione: premi per l’eccellenza

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Premi per l’innovazione: scadono nei prossimi giorni i termini per la partecipazione a competizioni per la valorizzazione delle eccellenze nei servizi, nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie per l’ambiente.
Entro la fine di marzo vanno infatti presentate le candidature in risposta alle edizioni 2010 del Good Energy Award (energie rinnovabili), del Premio Impresa Ambiente (tecnologie e processi sostenibili) e di Inv- Factor (eccellenze nella capacità inventiva degli studenti delle scuole superiori).

Per il Premio Nazionale per l’Innovazione nei servizi c’è invece tempo fino al 16 aprile, anche se gli organizzatori si riservano di chiudere prima i termini nel caso pervengano più di 200 domande.

E’ invece in progamma il 15 aprile la premazione del “Green Public Procurement 2010”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip per valorizzare Amministrazioni e Imprese che hanno raggiunto risultati di eccellenza nell’attuazione di politiche rispettose degli impatti ambientali privilegiando l’offerta e l’acquisto di beni e servizi “verdi”.

Fonte: http://www.riditt.it:8087/riditt2/novita/news/innovazione-premi-per-leccellenza

Programma Eurostars: proposte entro il 30 settembre 2010

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Eurostars è un’iniziativa congiunta tra EUREKA e il Settimo Programma Quadro dell’UE per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico (7PQ) ed è finalizzata a supportare specificamente le piccole e medie imprese innovative.
I progetti di ricerca e sviluppo Eurostars possono riguardare qualunque area tecnologica, a condizione che abbiano uno scopo civile e siano mirati a sviluppare un nuovo prodotto, processo o servizio.
Il programma è indirizzato in particolare alle piccole e medie imprese innovative, ossia quelle che, in base alla definizione della UE, investono almeno il 10% del proprio giro di affari o del full time equivalent in attività di ricerca e sviluppo. Infatti, almeno il 50% dei costi totali del progetto relativi ad attività di ricerca e sviluppo devono essere sostenuti da tali imprese. Possono, tuttavia, partecipare ai consorzi anche imprese non innovative.
La durata massima dei progetti è di 3 anni e entro il secondo anno il prodotto della ricerca dovrà essere pronto per il suo lancio sul mercato. Eccezioni si applicano ai progetti per ricerche mediche o biomediche: in questo caso, infatti, si richiede che il collaudo clinico inizi al termine del secondo anno di ricerca.
I consorzi di progetto devono coinvolgere almeno due partecipanti (entità legali) di due differenti paesi aderenti al programma, ossia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.
Il finanziamento per i progetti Eurostars proviene dai singoli schemi nazionali aderenti al programma. La partecipazione dei soggetti italiani è assicurata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e copre il 50% dei costi sostenuti per le attività di ricerca industriale e il 25% dei costi sostenuti per le attività di sviluppo sperimentale.

I progetti possono essere presentati su base continua entro il 30 settembre 2010 (ore 20:00 orario Bruxelles).
Si raccomanda di contattare il Coordinatore nazionale (NCP) presso il MIUR per maggiori informazioni sul programma Eurostars, sulle regole di finanziamento applicabili ai partecipanti italiani e per assistenza nella preparazione delle proposte.
Per maggiori informazioni sul programma Eurostars: http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
I partecipanti italiani possono ottenere ulteriori informazioni rivolgendosi a:
Luigi Lombardi
Coordinatore nazionale (NPC)
Responsabile Ufficio EUREKA
E.N.E.A.
Piazza J.F. Kennedy 20
00144, Roma
tel: +39 06 9772 6469 +39 06 9772 6469
fax: +39 06 5849 6475
E-mail: luigi.lombardi@miur.it
www.miur.it
Fonte: http://www.riditt.it:8087/riditt2/temi/programmi-incentivi/programma-eurostars-proposte-entro-il-30-settembre-2010

Codice della Proprietà Industriale: varato il regolamento

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il regolamento che dà attuazione al Codice della Proprietà Industriale. L’obiettivo è garantire maggiore tutela e semplificare le procedure nell’interesse delle imprese.
Il regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell’attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.
La nuova disciplina, risultato anche del confronto con i consulenti in proprietà industriale direttamente coinvolti nelle procedure di deposito, presso la Direzione generale competente del Ministero dello Sviluppo Economico, è frutto di una volontà comune delle amministrazioni e degli utenti di disporre di procedure agevolate nell’ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.
Fonte: http://www.riditt.it:8087/riditt2/novita/news/codice-della-proprieta-industriale-varato-il-regolamento

Made in Italy: 104 progetti innovativi ammessi ai finanziamenti

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso ai finanziamenti 104 progetti di innovazione tecnologica, al termine della valutazione del bando del Progetto di Innovazione Industriale “Nuove tecnologie per il Made in Italy”.
Il bando è il terzo “Progetto di Innovazione Industriale” finanziato dal Ministero dopo quelli su “Mobilità Sostenibile” ed “Efficienza Energetica”. Complessivamente, gli incentivi in corso di erogazione ammontano a 570 milioni.
Tra i progetti ammessi: modelli innovativi di “cucine sostenibili”, camerini di prova virtuali web-based, sistemi di tracciabilità dei filati, processi innovativi di produzione della pasta, nuovi format per la promozione e distribuzione di prodotti enologici, sistemi elettromeccanici applicati all’elicotteristica, sistemi innovativi di logistica integrata, sistemi di automazione domestica per migliorare il livello di autonomia, di movimento e sicurezza delle persone disabili e degli anziani.
I 104 progetti vincitori vedono il coinvolgimento di 162 grandi imprese, 128 medie e 455 piccole e micro imprese, per un investimento complessivo di 638 milioni di euro, che potrebbe comportare l’impiego di oltre 7 mila tra ricercatori e tecnici.
Fonte: http://www.riditt.it:8087/riditt2/novita/news/made-in-italy-104-progetti-innovativi-ammessi-ai-finanziamenti

Recepimento direttive, dalla Ue pubblicato lo scoreboard 2010

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Il rapporto analizza lo stato di applicazione della normativa comunitaria monitorando il livello e la capacità di adeguamento
La Commissione europea ha pubblicato la XX edizione del Rapporto Internal Market Scoreboard che costituisce il quadro di valutazione del mercato interno. Lo studio analizza lo stato di recepimento e applicazione delle direttive europee e monitora lo stato di integrazione economica dell’Unione. L’edition 2010 (relativa allo scorso anno) riporta e sintetizza i dati relativi all’implementazione dei processi e dei prodotti innovativi nell’ambito della Comunità europea a livello regionale con la finalità di favorire lo sviluppo di politiche di sostegno e supporto a livello locale, attraverso la rilevazione delle performance registrate nel corso del 2009.
Il recepimento delle direttive
Dalle evidenze è possibile desumere una tendenzialità generale verso il tempestivo recepimento delle direttive europee e, dunque, di allineamento del diritto interno alle norme comunitarie del mercato interno, anche se i parametri di efficienza non sono stati ancora pienamente raggiunti.
Le modalità di applicazione pratica, infatti, confermano che il gap esistente tra regioni ad alta performance d’innovazione e quelle più arretrate è assai consistente e, in particolare, che le regioni presentano un quadro complessivo d’innovazione molto complesso rispetto alle realtà nazionali.
In media solo lo 0,7% delle direttive del mercato interno, il cui termine di attuazione è scaduto, non sono attualmente recepite nel diritto nazionale, a fronte dell’1% nel luglio del 2009. Gli Stati membri si trovano, quindi, al di sotto dell’obiettivo dell’1% concordato dai capi di Stato, di cui si prevedeva il raggiungimento entro il 2009.
La graduatoria per Stato
Venti Paesi (Malta per la terza volta in pole position e lo scostamento da 18 a 20) hanno raggiunto l’obiettivo o sono rimasti al di sotto di esso, mentre sono sette quelli che si collocano ancora al di sopra del target. In totale 16 Stati Membri hanno conseguito o eguagliato il miglior risultato in termini assoluti. Si tratta di Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito. Gli Stati Membri che non si sono ancora conformati all’obiettivo sono dell’1% del totale sono Austria, Portogallo, Repubblica ceca, Polonia, Italia, Lussemburgo e Grecia. Ad eccezione dell’Austria, però, tutti gli Stati membri sono riusciti, a pianificare il contenimento del proprio deficit. In particolare negli ultimi sei mesi gli Stati membri sono riusciti a portare da 22 a 16 il numero di direttive che presentano un grave ritardo di recepimento.
In diminuzione il numero dei procedimenti d’infrazione
Il numero globale di procedimenti di infrazione è diminuito dell’1,2% rispetto a sei mesi fa. Il maggior numero di infrazioni si registra nei settori imposizione, unione doganale e ambiente. Il vantaggio dell’attivazione di strategie immediate non è settorializzabile, come evidenziato dallo stesso commissario per il mercato interno e i servizi, al mercato interno ma rappresenta il volano per l’economia competitiva della Ue.

Gli auspici della Commissione europea
La Commissione, pur sottolineando un complessivo miglioramento dell’attuazione tempestiva delle regole del mercato interno, chiede agli Stati membri di impegnarsi di più per ridurre i ritardi di recepimento. A oggi, in media, gli Stati membri superano di nove mesi il termine di recepimento fissato. Il problema del recepimento tardivo resta tutt’ora notevole: la Grecia e il Lussemburgo sono i Paesi che, sotto questo aspetto, hanno registrato i peggiori risultati.
L’Italia tra riduzione dei casi di infrazione e durata dei procedimenti
L’Italia (ma anche Repubblica Ceca, Grecia, Lussemburgo e Polonia) si è impegnata attivando una politica di riduzione del numero dei casi d’infrazione a suo carico riducendo anche la durata eccessiva dei procedimenti di conformità alle sentenze della Corte di giustizia (che rappresenta un elemento di criticità diffusa). L’Italia, tra i moderate innovators, si mostra attiva maggiormente in finanza e politiche di sostegno rispetto ai settori relativi a risorse umane, investimenti aziendali e sistema di relazioni e imprenditorialità.
Il dato tendenziale negli Stati membri
Scendendo nel dettaglio dei risultati registrati negli ultimi anni, la crescita più consistente si è avuta nelle risorse umane, con un apporto significativo dalle aree finanza, politiche di sostegno e capacità produttiva. In particolare è cresciuto del 8,8% il numero di laureati in S&E (Science and Engineering) e il numero dei dottorati in SSH (Social Science and Humanities) è aumentato del 22,7%, l’accesso dalla banda larga. La performance nell’area degli investimenti aziendali non è migliorata, mentre nelle aree innovatori ed effetti economici non è stato fatto ancora l’auspicato salto di qualità.
I numeri vanno, comunque, sempre riletti anche alla luce delle analisi di contesto condotte dagli esperti di mercato. In tale prospettiva gli analisti non mancano di rilevare il difetto di adeguatezza delle classificazioni della European Scoreboard per aree economiche come quelle del nostro Paese, il cui assetto produttivo, caratterizzato da una miriade di piccole e medie imprese (Pmi), e gli strutturali ritardi burocratici nella raccolta e sottomissione dei dati rendono difficile definire una quadro esatto della situazione.
Antonina Giordano

http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-no-ad-aliquota-ridotta-iva-i-film-cabina-individuale

Corte Ue, no ad aliquota ridotta Iva per i film in cabina individuale

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È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici con la sentenza pronunciata nel procedimento C-3/09
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta alla Corte (articolo 234 CE) e concerne l’interpretazione, contenuta nell’allegato H, settima categoria, della nozione di cinema della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. La domanda in esame vede opporsi da una parte una società cinematografica e dall’altra lo Stato belga. Oggetto del contendere l’applicabilità o meno di un aliquota Iva ridotta sulla base imponibile costituita dagli importi riscossi a seguito dell’uso di cabine individuali per la visione di film ubicate nei locali della società.
La sesta direttiva comunitaria
L’articolo 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva recita che ciascuno Stato membro fissa l’aliquota normale per la determinazione dell’Iva in percentuale rispetto alla base imponibile. La base imponibile è la medesima sia se si tratti di cessione di beni sia se si tratti di prestazione di servizi. Gli stessi Stati membri hanno la possibilità di prevedere aliquote in misura ridotta. Le aliquote ridotte vanno fissate in percentuale, rispetto alla base imponibile, in misura non inferiore al 5%. Suddette aliquote ridotte possono essere previste esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi elencate nell’allegato H della sesta direttiva. Quest’ultimo elenca le categorie suscettibili di essere assoggettate ad aliquote ridotte. Tra queste la settima categoria di detto allegato prevede il diritto di ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili.
Il regio decreto n. 20 del 20 luglio 1970
L’articolo 1, n. 1 stabilisce le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e determina la ripartizione dei beni e dei servizi in funzione di suddette aliquote. Inoltre, prevede, per i beni e servizi di cui alla tabella A allegata al decreto, un’aliquota ridotta del 6%. In particolare, tra i beni e servizi di cui alla richiamata tabella A troviamo il diritto di accesso a istituti culturali, sportivi e ricreativi nonché il riconoscimento del diritto di uso degli stessi ad eccezione del diritto di utilizzo degli apparecchi ricreativi automatici e della messa a disposizione di beni mobili.
Causa principale e questione pregiudiziale
A seguito di un controllo effettuato dall’ autorità tributaria belga veniva redatto un verbale in cui si operava una rettifica tributaria avverso l’applicazione di un aliquota Iva ridotta del 6%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 21%, ai proventi derivanti dalla messa a disposizione di cabine per visionare film. La società ricorrente, ricevuto un avviso di ingiunzione a versare gli importi derivanti dalla rettifica proponeva un ricorso con l’intento di annullare l’ingiunzione. Una volta respinta la richiesta di annullamento, si proponeva appello al giudice del rinvio. A motivazione dell’appello la società ricorrente sosteneva che le cabine per visionare film, come descritte, possono essere considerate dei cinema ai sensi della sesta direttiva. Infatti il numero dei posti a sedere, la natura del film o la tecnica di proiezione utilizzata non hanno alcuna rilevanza ai fini della qualificazione di cinema. Dal canto suo il governo belga osservava che le proiezioni effettuate nelle cabine non si possono qualificare come cinema in quanto si tratta di locali in cui un gruppo di persone vede un film senza che gli spettatori intervengano per la proiezione avendo acquistato in anticipo un diritto di ingresso. Assumendo la sua posizione il legislatore belga, riconosce il giudice a quo, si è avvalso della previsione di cui all’articolo 12, n. 3 lett. a) della sesta direttiva in combinato disposto con l’allegato H, rubrica XXVIII. La necessità dell’interpretazione della norma nazionale in conformità alla normativa comunitaria implica che le cabine siano considerate come cinema non potendo essere qualificate apparecchi ricreativi automatici con la riconosciuta possibilità di applicazione dell’aliquota ridotta al 6% .
Il giudice del rinvio, esaminata la situazione, ha ritenuto sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la questione se una cabina chiusa possa considerarsi come cinema (allegato H della sesta direttiva). La cabina è tale per cui una sola persona può guardare un film previo pagamento e avviare personalmente, tramite inserimento di denaro, la proiezione scegliendo tra diverse pellicole con la possibilità, inoltre, di modificare continuamente i film proiettati.
La posizione della Corte di giustizia
I giudici della Corte hanno rilevato che (articolo 12, n. 3, lett. a), sesta direttiva) gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte in deroga alle aliquote normali. Le aliquote ridotte possono essere applicate esclusivamente a quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi debitamente elencate nell’allegato H della sesta direttiva e accomunate per il fatto di essere accessibili al pubblico attraverso il pagamento di un diritto di ingresso. Tale diritto di ingresso conferisce all’insieme delle persone che lo versano, e non al singolo consumatore, di fruire collettivamente delle prestazioni culturali e ricreative richieste.
I giudici della Corte hanno risolto la questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di diritto di ingresso a un cinema di cui all’allegato H, settima categoria, prima frase, della sesta direttiva, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE, va interpretata nel senso che essa non riguarda il pagamento effettuato singolarmente per la visione individuale di uno o più film in un locale privato costituito dalle cabine di cui alla causa principale. Ne discende che allora non trova giustificazione l’applicazione di un aliquota ridotta come prospettato dalla società ricorrente. Quanto alle spese si deve premettere che il presente procedimento, nei confronti delle parti in causa, costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale e, in quanto tale, spetta al giudice statuire sulle spese. Eventuali spese sostenute da altri soggetti, per presentare osservazioni alla Corte, non danno luogo a rifusione.
Andrea De Angelis

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-no-ad-aliquota-ridotta-iva-i-film-cabina-individuale

Tonnage tax, conto alla rovescia per scegliere il regime forfetario

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Scade il 31 marzo il termine ultimo per l’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
C’è tempo fino al 31 marzo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per tassazione Ires secondo il regime della tonnage tax. L’adempimento riguarda le imprese marittime, con esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi del regime di determinazione forfetaria della base imponibile. La comunicazione per l’esercizio o il rinnovo dell’opzione va inviata utilizzando il modello disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’esercizio dell’opzione: gli utenti interessati
I principali soggetti Ires che possono esercitare l’opzione per questo regime agevolato, rispetto a quello ordinario, sono le società per azioni e in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, ma anche le società o gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, società in nome collettivo e in accomandita semplice. L’opzione per il regime della tonnage tax, che può essere individuale o di gruppo, a seconda che ci si riferisca a una singola società di navigazione, che non fa parte di alcun gruppo, o a un gruppo di imprese, si perfeziona soltanto con la trasmissione della comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

I termini di presentazione
La comunicazione, che riguarda il regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime, segue tre diverse regole di presentazione cui si accompagnano differenti requisiti temporali. Nel caso di esercizio dell’opzione, la comunicazione deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale l’interessato intende usufruirne. Se si tratta, invece, di rinnovo dell’opzione, entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio successivo al periodo di efficacia dell’opzione esercitata in precedenza. Nell’ipotesi di variazione del gruppo, entro tre mesi dall’evento che ha prodotto la variazione.

Le modalità di presentazione
Il canale telematico è l’unico possibile per presentare la comunicazione e le modalità sono tre:
direttamente da parte dei contribuenti interessati
tramite una società del gruppo
mediante intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf).

Ai fini della presentazione rileva il giorno in cui le Entrate ricevono per via telematica la comunicazione. La ricevuta trasmessa dall’Agenzia, sempre on line, fa fede come prova di presentazione.
In caso di presentazione indiretta, invece, spetta all’intermediario rilasciare copia della comunicazione in cui è esplicitato, in apposita sezione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia i dati contenuti nella comunicazione e a presentarla. Nella sezione deve essere anche indicato se la comunicazione, che l’intermediario si impegna a trasmettere, è stata predisposta direttamente oppure è stata consegnata già interamente compilata dall’interessato.

Il programma informatico
Un apposito software denominato tonnage tax è disponibile sul sito internet dell’Agenzia e permette di effettuare la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione. Il prodotto informatico può essere utilizzato sia da chi la invia direttamente ma anche da parte degli intermediari abilitati.
Gianluca Di Muro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/tonnage-tax-conto-alla-rovescia-scegliere-il-regime-forfetario

Incentivi fiscali per il settore tessile

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L’articolo 4, comma 2 del decreto incentivi varato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede incentivi fiscali, a fronte di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo legato alla realizzazione di campionari, per il settore tessile.
In attesa delle modalità operative dell’agevolazione, che saranno note dopo l’approvazione del provvedimento da parte delle Entrate (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto), risultano già definiti alcuni aspetti:

1. L’agevolazione è¨ usufruibile da tutte le imprese nazionali indipendentemente dalla natura giuridica
2. Le imprese agevolate saranno quelle appartenenti alle divisioni 13 (fibre tessili, tessuti, tappeti, …) e 14 (abbigliamento, biancheria, accessori, …) della tabella Ateco 2007
3. Lo sconto fiscale è¨ riconosciuto nel limite del “de minimis” (pari a 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi)
4. L’agevolazione sarà usufruibile attraverso una detassazione irpef o ires del 100% dei costi sostenuti per la ricerca
5. Le spese agevolate saranno quelle sostenute nell’anno 2010
6. L’agevolazione sarà fruibile esclusivamente in sede di saldo delle imposte dovute per il 2010

Studi di settore: con i 69 “evoluti” on line tutte le bozze dei modelli

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Tra le modifiche di maggior rilievo, occhio alle informazioni relative ai soci amministratori delle società
Pubblicate sul sito delle Entrate le bozze dei 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2010.
Si tratta dei 137 modelli riguardanti gli studi di settore già in vigore precedentemente al periodo d’imposta 2009 e dei 69 modelli relativi agli studi applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2009 che, oggetto di valutazione da parte della Commissione degli esperti lo scorso 18 febbraio, rimangono in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a seguito dell’approvazione con decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Di seguito, le principali novità contenute nei modelli.

Modifiche ai quadri A e F
Interessati da rilevanti cambiamenti sono i quadri A, (destinato a raccogliere le informazioni del personale addetto all’attività) e F (degli elementi contabili), presenti anche nelle bozze dei nuovi 69 modelli degli studi applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2009. Le novità riguardano, in particolare, le informazioni relative ai soci amministratori delle società.

Nel quadro F dei 137 modelli in bozza, pubblicati sul sito le scorse settimane, è confermata la presenza della sezione riguardante gli “Ulteriori elementi contabili”, dove andranno indicate le informazioni relative ai soci amministratori delle società.
In tale sezione dovranno essere riportati il numero e la percentuale di lavoro prestato per l’attività inerente la qualifica ricoperta, nonché l’ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l’incarico di amministratori. Per questi studi le suddette informazioni, pur non avendo ancora alcun rilievo ai fini del calcolo del ricavo/compenso da studi di settore, potranno essere utilizzate sia ai fini dell’elaborazione degli studi che saranno sottoposti a evoluzione nei prossimi periodi d’imposta, sia per correggere eventuali situazioni distorsive che il contribuente potrà segnalare in sede di contraddittorio con gli uffici dell’Agenzia.

Situazione differente si presenta da una lettura della bozza dei 69 nuovi modelli per gli studi applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2009, dove le informazioni relative ai soci amministratori vengono richieste all’interno di alcuni righi del quadro contabile e vanno a modificare altresì la struttura del quadro A, le cui novità possono essere così sintetizzate:
un unico rigo destinato a raccogliere l’informazione sul numero degli associati in partecipazione e la relativa percentuale di lavoro prestato. Nella versione presente nella bozza dei rimanenti 137 modelli l’informazione è richiesta distintamente in due righi riferiti rispettivamente agli “associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell’impresa” e agli “associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”
debutto di due righi relativi alle informazioni (numero e percentuale di lavoro prestato) sui soci amministratori e quelli non amministratori, che sostituiscono rispettivamente i “soci con occupazione prevalente nell’impresa” e i “soci diversi da quelli di cui al rigo precedente” presenti nel vecchio quadro A dei 137 modelli relativi agli studi approvati precedentemente al 2009.

Tornando al quadro F, destinato all’indicazione dei dati contabili, per le imprese, le modifiche sono relative all’informazione dell’ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l’incarico di amministratori.
In particolare, per le società di capitali nel rigo F16 – Spese per acquisti di servizi – è previsto un apposito campo destinato ad accogliere l’informazione relativa alle spese per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore.
Nell’ipotesi di società di persone, la stessa spesa andrà invece indicata nel rigo F19 – Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa – nell’apposito campo interno.

Si deduce, pertanto, che le nuove informazioni, contenute nei quadri A e F, rilevano ai fini del calcolo del ricavo stimato per i soggetti cui si applicheranno, a decorrere dal periodo d’imposta 2009, i 69 studi di settore in corso di approvazione. Questo perché consentono di tener conto dell’apporto dei soci amministratori che prestano attività in via prevalente nella società.

Nell’ambito dei ricavi da dichiarare nel rigo F01, e del valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare rispettivamente nei righi F12 e F13, sono esclusi i ricavi, nonché le esistenze iniziali e le rimanenze finali, derivanti da prodotti soggetti ad aggi o ricavo fisso.
Confermata, infine, l’eliminazione effettuata lo scorso anno, nei righi F30 e G15 del riferimento all’esenzione Iva per i regimi contabili speciali, alla luce dell’introduzione dell’istituto dei contribuenti minimi di cui alla Finanziaria 2008 (legge 244/2007).

Quadro X
In attesa degli eventuali interventi di “revisione congiunturale speciale degli Studi di settore”, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 185/2008, nel quadro X della bozza di tutti i modelli non sono state ancora indicate le ulteriori informazioni necessarie per l’adeguamento dei risultati degli studi alla situazione di crisi economica.
Si ricorda che lo scorso anno erano stati istituiti nuovi righi del quadro X dei modelli, le cui informazioni richieste consentivano l’applicazione dei correttivi, previsti dalla “revisione congiunturale speciale degli Studi di settore” approvata con il decreto ministeriale del 19 maggio 2009.

Nuovi quadri Z per i dati complementari
È da rilevare la presenza del quadro Z nella bozza di alcuni modelli, dove vengono richieste ulteriori informazioni utili all’aggiornamento degli studi.
In particolare, i modelli interessati sono quelli relativi agli studi approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2008, che per effetto della tempistica di revisione dettata dal legislatore, potrebbero essere interessati da una prossima evoluzione.Tale modalità di azione, che sfrutta i canali della trasmissione della dichiarazione Unico 2010, già adottata in precedenza, consente di reperire le informazioni utili all’evoluzione degli stessi con notevoli vantaggi, oltre che per l’Agenzia, anche per il contribuente, che non sarà tenuto all’invio di un apposito questionario.
Francesca Nesci

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/studi-di-settore-con-i-69-evoluti-line-tutte-le-bozze-dei-modelli