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Nuove compensazioni Iva al via. L’Agenzia illustra il percorso

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All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali
Presentazione “doc” delle nuove regole di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva. A illustrarle stamattina a professionisti e associazioni di categoria è stata, infatti, l’Agenzia delle Entrate. L’incontro è stato convocato dalla stessa Amministrazione finanziaria, allo scopo di agevolare e assistere i contribuenti “nel cambiamento”, a pochi giorni dal 16 marzo, data a partire dalla quale le innovate modalità operative troveranno applicazione per i crediti, superiori ai 10mila euro, emergenti dalle dichiarazioni Iva presentate entro lo scorso 28 febbraio.

Compensazioni “controllate” al via
Per effetto di quanto previsto dalla manovra anticrisi del luglio 2009 (Dl 78/2009), a partire da quest’anno l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva, annuali o trimestrali, di importo superiore a 10mila euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano. Se il credito Iva di cui si vuole fruire per abbattere imposte, premi e contributi è, poi, superiore a 15mila euro, i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o, in alternativa, per quanti sono vincolati al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile, la sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione.

Chiaro intento delle novità normative è il contrasto alle compensazioni fraudolenti, nel cui ambito si inseriscono le disposizioni già introdotte con il Dl 185/2008. Disposizioni che hanno allungato i termini per la riscossione dei crediti inesistenti (consentendo che l’atto di recupero sia notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebito utilizzo), prevedendo, nello stesso tempo, una sanzione che va dal 100 al 200% del loro importo (sanzione fissata al 200% nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50mila), nonché l’impossibilità di procedere alla definizione agevolata, con la riduzione a un quarto della sanzione.

Nello stesso solco, quello cioè di assicurare controlli efficaci, si inserisce l’obbligo, per i contribuenti in questione, di trasmettere gli F24 con crediti Iva superiori alle soglie sopra indicate esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Ciò vuol dire che le stesse deleghe di pagamento, anche se “accompagnate” dalla necessaria dichiarazione o istanza, saranno scartate se presentate, seppur telematicamente, collegandosi al sistema bancario e postale.

Fonte: http://webmaildomini.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=delitem_next-1567&java_email=true&require_lock=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-e892f4c33b546ca405e100_0

La fusione non scioglie il gruppo: il riporto perdite è “illimitato”

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Nessun paletto normativo se l’operazione straordinaria non è causa di interruzione del consolidato
In presenza di operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite (contenute, rispettivamente, negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del Tuir) troveranno applicazione solo con riferimento alle perdite “pregresse” all’ingresso nel regime consolidato. E’, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 9marzo.
Le disposizioni in materia di consolidato nazionale, contenute negli articoli da 117 a 129 del Tuir e nel decreto ministeriale 23 aprile 2004, non delineano un quadro esauriente in merito alla riportabilità delle perdite fiscali in operazioni di aggregazione aziendale (fusioni e scissioni). La norma primaria (articoli 117 e seguenti del Tuir) non contiene, infatti, alcuna disposizione in merito all’applicabilità delle limitazioni al riporto delle perdite in operazioni di fusione e scissione tra società che hanno optato per la tassazione di gruppo.
L’unico riferimento normativo è fornito dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del Dm 9 giugno 2004 (decreto attuativo del regime di tassazione del consolidato nazionale), secondo cui – alle fusioni tra società consolidate – “si applicano comunque, le disposizioni dell’art. 172, del testo unico…”.
La successiva lettera b) estende l’applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a), ove compatibili, anche alle ipotesi di scissione di consolidata che non comporta una modifica della compagine sociale rilevante ai fini del consolidato, di cui al comma 4 del precedente articolo 11.
In base al tenore letterale delle citate disposizioni, pertanto, in presenza di operazioni di fusione o scissione realizzate nell’ambito di un consolidato fiscale nazionale troveranno – in linea generale – applicazione le disposizioni limitative al riporto delle perdite fiscali contenute, rispettivamente, nel comma 7 dell’articolo 172 del Tuir e nel comma 10 dell’articolo 173 del Tuir.
Si ricorda che le disposizioni antielusive contenute negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10 del Tuir, statuiscono, al ricorrere di determinate condizioni, il divieto di compensazione intersoggettiva dei risultati fiscali, al fine di contrastare le operazioni di aggregazione societaria realizzate allo scopo di recuperare le perdite fiscali accumulate negli esercizi precedenti da una delle società partecipanti all’operazione di fusione e scissione.
Tuttavia – come precisa l’Agenzia – al fine di coordinare tali disposizioni limitative al riporto delle perdite con la disciplina del consolidato fiscale nazionale, è necessario indagare gli effetti, a livello di tassazione di gruppo, dell’operazione di aggregazione aziendale realizzata con particolare riferimento alle eventuali conseguenze in termini di perdite fiscali.
In particolare, è necessario considerare che uno dei criteri direttivi del regime del consolidato fiscale nazionale è rappresentato dal limite all’utilizzo di perdite fiscali anteriori all’ingresso nel gruppo (cfr articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, cosiddetta legge delega per la riforma del sistema fiscale); come noto, infatti, l’articolo 118, comma 2, del Tuir stabilisce che “le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono”, prevedendo, in buona sostanza, che le perdite fiscali maturate anteriormente all’ingresso nel regime possano essere utilizzate esclusivamente dal soggetto che le ha generate, in compensazione con i propri redditi; viceversa, nessun limite è previsto per perdite maturate dalle singole società in un esercizio ricompreso nel periodo di validità dell’opzione per la tassazione consolidata, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 118, vengono “trasferite” al soggetto consolidante al fine della determinazione del reddito complessivo globale di gruppo.
Inoltre, come già evidenziato dalla circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E, paragrafo 4.2.2.2, qualora la somma algebrica degli imponibili dia luogo a un risultato fiscale negativo, la perdita residua del consolidato sarà riportata a nuovo, potendo essere utilizzata anche per compensare eventuali imponibili positivi trasferiti alla fiscal unit da società “subentrate” nella tassazione di gruppo (il divieto di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, di cui al comma 2 dell’articolo 118, infatti, non si estende alle perdite del consolidato, quando questo – anche in presenza di ulteriori opzioni esercitate dal soggetto consolidante – prosegue senza perdere la propria identità).
Il soggetto consolidante, infatti, conferisce al gruppo univocità e continuità nel tempo, nonostante l’ingresso o la fuoriuscita di altre società, in quanto l’unitarietà del consolidato permane fintanto che tutte le opzioni esercitate, anche in epoche diverse, non siano venute meno, per effetto di eventi che determinano l’interruzione anticipata in toto del consolidato o in conseguenza del mancato rinnovo delle stesse.
Ciò premesso in linea generale, l’Agenzia evidenzia che, in presenza di operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società partecipanti a un consolidato, è necessario distinguere le operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, ai sensi dell’articolo 11 del decreto, dalle altre che, invece, interrompono la stessa prima del triennio, ovvero subordinano la continuazione della tassazione su base consolidata alla presentazione dell’interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212; più in particolare, è stato evidenziato che:
Fusione tra società partecipanti al medesimo consolidato nazionale
In presenza di operazioni di fusione realizzate tra società partecipanti allo stesso consolidato fiscale nazionale (cfr articolo 11, commi 1 e 2, del decreto) e con perdite fiscali riportabili conseguite “in costanza” di consolidato, l’Agenzia ha escluso qualsiasi manovra elusiva tesa a realizzare, con l’operazione di aggregazione, la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali tra i soggetti coinvolti, dal momento che le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato “nascono” già compensabili con gli utili di altre società incluse nella tassazione di gruppo. Il ricorso all’operazione di fusione, infatti, non consente alcun ulteriore vantaggio (in termini di recupero delle perdite fiscali conseguite in vigenza dell’opzione) che le norme sul consolidato già non permettano; le società partecipanti all’operazione, infatti, pur fondendosi, non “fuoriescono” dal medesimo consolidato.
Ciò, naturalmente, non vale per le perdite conseguite in esercizi anteriori all’ingresso nella tassazione di gruppo, nei confronti delle quali rimangono pienamente applicabili le limitazioni di cui all’articolo 172, comma 7, del Tuir.
Fusione per incorporazione di società non inclusa in società inclusa nel consolidato
In ipotesi di fusione per incorporazione di società non inclusa in società inclusa nel consolidato (cfr articolo 11, comma 3, del decreto), parimenti, le limitazioni di cui all’articolo 172, comma 7, del Tuir risultano applicabili limitatamente alle perdite (qualificabili ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Tuir) realizzate dalla società consolidata/consolidante in esercizi anteriori all’ingresso nella tassazione di gruppo e a quelle realizzate dalla società non inclusa.
Scissione di società consolidata e scissione parziale della consolidante
Nelle ipotesi di scissione, indicate dal comma 4 (scissione di consolidata che non determini una modifica della compagine sociale rilevante ai fini del consolidato – cfr risoluzione 30 marzo 2007, n. 65/E) e dal comma 6 (scissione parziale della consolidante che non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa) del citato articolo 11 del decreto, che non interrompono la tassazione di gruppo, le perdite fiscali realizzate in vigenza del regime non soggiaceranno alle limitazioni contenute nel comma 10 dell’articolo 173 del Tuir e non potranno essere ripartite tra la società scissa e la società beneficiaria, essendo – finché il consolidato resta in vita – nella esclusiva disponibilità della fiscal unit.
Anche in tali casi, nei confronti delle perdite conseguite in esercizi anteriori all’ingresso nella tassazione di gruppo rimangono pienamente applicabili le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, del Tuir.
Scissione a favore di società consolidata
Nelle ipotesi di scissione recate dal comma 5, le limitazioni di cui all’articolo 173, comma 10, del Tuir, risulteranno applicabili alle perdite realizzate dalla società beneficiaria consolidata in esercizi anteriori all’ingresso nella tassazione di gruppo e alle perdite relative al ramo scisso della società non inclusa (i.e., perdite qualificabili ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Tuir).
Conclusioni
In conclusione, in presenza di operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite devono – per ragioni di ordine logico sistematico – trovare applicazione solo con riferimento alle perdite “pregresse” all’ingresso nel regime consolidato di ciascuna società partecipante all’operazione, rimanendo escluse le perdite maturate dalle società partecipanti alle operazioni negli esercizi di validità dell’opzione, in quanto nessun effetto elusivo è ravvisabile – almeno da un punto di vista teorico – con riferimento al riporto delle perdite, finché permane la tassazione di gruppo.
Il principale beneficio, infatti, che caratterizza la tassazione di gruppo è rappresentato dall’automatica e integrale compensazione intersoggettiva dei risultati imponibili, positivi e negativi, realizzati nei periodi di vigenza dell’opzione dai soggetti che a essa partecipano.
La circolare in commento evidenzia, infatti, che nel consolidato domestico si assiste a una “spersonalizzazione” dei redditi e delle perdite prodotti dalle società partecipanti al regime nel periodo di vigenza dell’opzione, dal momento che tali risultati vengono ipso iure “trasferiti” alla fiscal unit per essere inclusi nella somma algebrica degli imponibili dalla quale scaturirà l’unico risultato (positivo o negativo) di gruppo.
Ne deriva che – fintanto che permane la tassazione di gruppo – nessuna variazione al regime di libera circolazione delle perdite prodotte in costanza di consolidato può derivare da un’operazione straordinaria non interruttiva del regime di tassazione di gruppo.
Il regime di consolidato fiscale nazionale – in assenza di fusione o scissione – avrebbe consentito la compensazione intersoggettiva delle medesime perdite conseguite negli esercizi di validità dell’opzione, con la conseguenza che tali operazioni risultano essere – almeno finché permane il regime di tassazione di gruppo – operazioni “neutrali” nei confronti delle perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
Un’importante precisazione riguarda, infine, le operazioni strumentalmente realizzate alla vigilia della cessazione del consolidato e/o da società successivamente fuoriuscite dal perimetro di consolidamento. In tali ipotesi, resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, il potere di sindacato dell’Amministrazione finanziaria, volto a verificare se l’operazione sia stata realizzata in vigenza dell’opzione per la tassazione di gruppo al solo fine di eludere le disposizioni contenute negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del Tuir.
Andrea Giannone
Fonte: http://webmaildomini.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=delitem_next-1567&java_email=true&require_lock=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-e892f4c33b546ca405e100_0

Versione bis per l’Annuario 2009. Vademecum al passo con le norme

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Aggiornati con le ultime disposizioni fiscali i contenuti del primo volume distribuito nel luglio scorso
E’ disponibile da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e su fiscooggi.it, l’edizione 2009/2 dell’Annuario del contribuente che, stampata in 180mila copie, sarà in distribuzione in versione cartacea presso tutti gli uffici dell’Agenzia.

La nuova versione del vademecum nasce dall’esigenza di coprire la domanda informativa dei contribuenti nel corso di tutto l’anno; viene quindi distribuita in un periodo intermedio, con l’obiettivo di fornire strumenti sempre aggiornati e di facile consultazione.
Con l’edizione 2009/2 viene, pertanto, anticipato l’avvio della doppia pubblicazione annuale dell’Annuario prevista dal 2010.

Informare e divulgare è per l’Agenzia un compito istituzionale: con questa nuova edizione si vogliono fornire, in maniera sempre più dettagliata, tutte le informazioni relative alle scadenze e agli adempimenti fiscali introdotti sia con la legge finanziaria sia con le novità normative della “manovra d’estate”.

La versione bis dell’Annuario 2009 riprende la grafica di quella precedente, per evidenziarne il carattere di continuità.
La pubblicazione, che si apre con lo scadenzario aggiornato degli appuntamenti fiscali del primo quadrimestre 2010, è suddivisa in quattro aree tematiche. La prima è dedicata alle più recenti novità in tema di scudo fiscale, “Tremonti-ter”, contrasto a paradisi e arbitraggi fiscali, utilizzo in compensazione dei crediti Iva. Le due aree successive sono monotematiche: approfondiscono l’aspetto fiscale di quei rapporti che attualmente caratterizzano un’ampia fetta del mondo del lavoro, il lavoro autonomo e i lavori atipici. L’ultimo capitolo è dedicato agli aggiornamenti alla prima edizione dell’Annuario, con tutte le ultime novità sulla nuova comunicazione unica per l’avvio dell’impresa in caso di inizio attività, sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, sulle detrazioni d’imposta per le spese sanitarie e sui nuovi termini del ricorso in appello.
Daniela Dodero
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/versione-bis-lannuario-2009-vademecum-al-passo-con-le-norme

Benzina: prezzi sfiorano 1,4 euro al litro

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La benzina alla pompa è sempre più cara. A seguito dei ritocchi verso l’alto delle ultime ore, infatti, un litro di benzina sfiora il livello di 1,4 euro, e rischia di innescare l’ennesimo salasso a carico degli automobilisti ma anche dei consumatori per effetto dei costi per il trasporto merci che poi si vanno a ripercuotere sul prezzi al dettaglio. Secondo la Federconsumatori, l’ennesima revisione verso l’alto dei prezzi è ingiustificata e frutto di speculazioni che scippano dalle tasche degli automobili, in media, ben 171 euro all’anno a causa di un persistente “sovrapprezzo” presente sui prezzi di benzina e diesel che non si spiega con l’andamento delle quotazioni del greggio.

Secondo l’Associazione dei Consumatori è ora che l’attuale Governo in carica sulla questione intervenga in maniera rapida ed incisiva; a tal fine, la Federconsumatori propone che vengano predisposti tre Decreti: il primo al fine di bloccare sul nascere ogni tentativo di speculazione sui prezzi dei carburanti da parte delle compagnie petrolifere.

Il secondo Decreto deve servire per dar vita ad un Commissione appositamente istituita per controllare l’adeguamento dei prezzi alla pompa in funzione delle quotazioni del petrolio sui mercati internazionali. Al riguardo, infatti, la Federconsumatori denuncia da tempo come l’entità e la tempistica dei rialzi dei prezzi sia sempre superiore a quella dei ribassi, spesso tardivi, e sempre irrisori.

Il terzo Decreto, infine, deve servire per liberalizzare nel nostro Paese un rete di distribuzione dei carburanti che è inefficiente, e che se non lo fosse garantirebbe una maggiore concorrenza e prezzi più bassi per l’utente finale, ovverosia per l’automobilista. Secondo la Federconsumatori, si può realmente partire con un liberalizzazione della rete aprendo il mercato alla distribuzione del carburante presso i grandi centri commerciali.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/benzina-prezzi-sfiorano-1-4-euro-al-litro/25835/

Fiat pensa a un clamoroso divorzio dall’auto

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Spin off di Fiat Auto dal gruppo Fiat ed eventuale quotazione in Borsa o fusione con Chrysler. È questo il tormentone che sta da qualche giorno girando tra i parterre di Borsa italiana e tra quelle europee, dopo le parole dell’Amministratore Delegato di Fiat Sergio Marchionne a Ginevra, e che sta spingendo al rialzo i titoli Fiat e Exor. Anche se una nota emessa dai vertici del gruppo, smentisce di fatto le ipotesi di stampa di un cda a marzo per un primo via libera all’operazione, che coinvolgerebbe sia Fiat ma anche Exor, perché quest’ultima controlla circa il 30% di Fiat Group che detiene il 100% di Fiat Auto.

L’idea eccita i mercati in questo periodo a secco di motivi su cui speculare, ma nonostante la smentita l’ipotesi non è poi così peregrina. Anzi, sembra nella natura delle cose che Fiat Auto prima o poi venga scorporata perché sarebbe una operazione intelligente. Voci parlano inoltre dell’intenzione della famiglia di alleggerire la sua posizione in Fiat Auto, e uno spin off seguito dalla fusione con Chrysler o da una quotazione in Borsa consentirebbe a Exor, la holding della famiglia Agnelli, una diluizione della partecipazione nel Lingotto.

L’integrazione con la Chrysler appare una operazione industriale logica e vantaggiosa, considerato che Fiat potrà salire oltre il 49% nella casa automobilistica Usa, una volta ripagato il debito con il governo statunitense. Ma l’operazione non precluderebbe una quotazione in Borsa di Fiat Auto. Secondo la valutazione di più analisti, infatti, una fusione potrebbe essere preceduta da una quotazione di Fiat Auto, oppure l’Ipo potrebbe seguire l’integrazione tra i due gruppi. Tuttavia un recente report di Mediobanca ritiene che lo spin off non sia prevedibile prima del prossimo anno.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/fiat-pensa-alla-separazione-dall-auto/25821/

Adempimenti contributivi Inps. 
La causale per la dilazione breve

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Interessa i datori di lavoro che rateizzano, con modello F24, i versamenti previdenziali e assistenziali
PRCA è il codice per versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro in modalità dilazionata breve (articolo 2 del Dl 338/1989). Ad istituirlo la risoluzione n. 19/E del 9 marzo.

Il nuovo codice (denominato “Aziende DM – Dilazione on line”) deve essere indicato, all’interno della sezione “Inps” del modello F24, nel campo “causale contributo” in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”.

Vanno inoltre riportati: nel campo “codice sede” il codice della sede Inps competente a riscuotere i contributi versati; nel campo “matricola Inps/codice Inps/filiale azienda” la matricola Inps del contribuente; nel campo “periodo di riferimento”, il mese e l’anno di inizio del periodo di riferimento dei contributi da versare nella colonna “da mm/aaaa” e, in quella “a mm/aaaa”, il mese e l’anno di fine del periodo di riferimento.
r.fo.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/adempimenti-contributivi-inps-la-causale-la-dilazione-breve

Lotta alle false compensazioni:
controlli sempre più stringenti

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Istruzioni operative per il recupero delle somme indebitamente utilizzate e per l’irrogazione delle relative sanzioni
Procede incessante la lotta alle false compensazioni. L’Agenzia delle Entrate detta ulteriori indicazioni alle strutture territoriali per rendere ancor più stringente l’attività di controllo, di recupero delle somme e di irrogazione delle sanzioni.

I riflettori sono puntati, in particolare, su determinate situazioni che, in seguito alla liquidazione automatizzata, sono risultate “anomale” agli occhi del Fisco. Si tratta della posizione dei contribuenti che dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005 hanno presentato il modello F24 utilizzando importi a credito Iva, Irpeg/Ires, Irap, Irpef e relativa addizionale regionale per compensare importi a debito, ma tali crediti si riferiscono a un periodo d’imposta per il quale gli stessi non risultano dalla relativa dichiarazione o la dichiarazione è stata omessa.

Controllo e recupero
Nell’attività di controllo, gli uffici dovranno recuperare tutti i crediti inesistenti utilizzati in compensazione, compresi quelli per i versamenti Inps e Inail, e verificare anche le compensazioni effettuate in periodi diversi da quelli segnalati, provvedendo, se necessario, al relativo recupero. Se i crediti inesistenti sono stati utilizzati in più anni solari, va emesso un unico atto di recupero contenente tutte le indebite compensazioni. Non verranno colpiti gli errori formali commessi dal contribuente nella compilazione dell’F24 (ad esempio, nell’indicazione dell’anno di riferimento del credito che è stato riconosciuto dalla liquidazione automatizzata per un diverso periodo d’imposta).

Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni, queste vanno riferite al totale del credito, a prescindere dall’imposta o contributo oggetto della compensazione. Bisogna poi tener conto delle nuove misure introdotte dal decreto legge 185/2008, in vigore dal 29 novembre 2008. Pertanto:
• per le violazioni compiute fino al 28 novembre 2008, la sanzione rimane quella del 30% sul totale del credito d’imposta utilizzato indebitamente
• per le violazioni compiute dal 29 novembre 2008, si applica la misura dal 100 al 200%
• per le violazioni compiute dall’11 febbraio 2009, la sanzione è del 200% in caso di crediti inesistenti di importo superiore a 50mila euro per anno solare.
In riferimento a tali sanzioni, nessuna possibilità di ricorrere alla definizione agevolata prevista dal Dlgs 472/1997 (articoli 16, comma 3, e 17, comma 2).
Alessandra Gambadoro

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/lotta-alle-false-compensazioni-controlli-sempre-piu-stringenti

Pignoramento presso terzi. 
Il codice per versare le ritenute

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Va utilizzato in F24 per la trattenuta del 20% effettuata a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore

E’ “1049” il codice tributo per poter versare, tramite il modello F24, le ritenute alla fonte operate sugli importi liquidati a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi, se questi ultimi rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. A istituirlo, la risoluzione n. 18/E del 9 marzo.

Il Dl 78/2009, infatti, ha stabilito che in caso di pagamento di somme (assoggettabili a ritenuta alla fonte) mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se sostituti d’imposta, devono effettuare una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

Il provvedimento direttoriale del 3 marzo ha poi delineato in modo specifico quali sono gli adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione del terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore (vedi “Sui pignoramenti presso terzi scatta la ritenuta d’acconto del 20%”).

Il codice tributo “1049” deve essere indicato, nel modello F24, all’interno della sezione Erario in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “Importi a debito versati”. Nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” vanno riportati, rispettivamente, il mese e l’anno ai quali si riferisce la ritenuta.
r.fo.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/somme-da-pignoramento-presso-terzi-pronto-il-codice-versare-le-ritenute

Nuove compensazioni Iva al via.
 L’Agenzia illustra il percorso

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All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali
Presentazione “doc” delle nuove regole di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva. A illustrarle stamattina a professionisti e associazioni di categoria è stata, infatti, l’Agenzia delle Entrate. L’incontro è stato convocato dalla stessa Amministrazione finanziaria, allo scopo di agevolare e assistere i contribuenti “nel cambiamento”, a pochi giorni dal 16 marzo, data a partire dalla quale le innovate modalità operative troveranno applicazione per i crediti, superiori ai 10mila euro, emergenti dalle dichiarazioni Iva presentate entro lo scorso 28 febbraio.

Compensazioni “controllate” al via
Per effetto di quanto previsto dalla manovra anticrisi del luglio 2009 (Dl 78/2009), a partire da quest’anno l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva, annuali o trimestrali, di importo superiore a 10mila euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano. Se il credito Iva di cui si vuole fruire per abbattere imposte, premi e contributi è, poi, superiore a 15mila euro, i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o, in alternativa, per quanti sono vincolati al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile, la sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione.

Chiaro intento delle novità normative è il contrasto alle compensazioni fraudolenti, nel cui ambito si inseriscono le disposizioni già introdotte con il Dl 185/2008. Disposizioni che hanno allungato i termini per la riscossione dei crediti inesistenti (consentendo che l’atto di recupero sia notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebito utilizzo), prevedendo, nello stesso tempo, una sanzione che va dal 100 al 200% del loro importo (sanzione fissata al 200% nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50mila), nonché l’impossibilità di procedere alla definizione agevolata, con la riduzione a un quarto della sanzione.

Nello stesso solco, quello cioè di assicurare controlli efficaci, si inserisce l’obbligo, per i contribuenti in questione, di trasmettere gli F24 con crediti Iva superiori alle soglie sopra indicate esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Ciò vuol dire che le stesse deleghe di pagamento, anche se “accompagnate” dalla necessaria dichiarazione o istanza, saranno scartate se presentate, seppur telematicamente, collegandosi al sistema bancario e postale.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/nuove-compensazioni-iva-al-lagenzia-illustra-il-percorso

Iscriviti al gruppo “Webinar: la certificazione di Base ISIPM” e partecipa al seminario on line

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Filas, attraverso Lazio-Side, riprende l’attività di formazione con una nuova edizione gratuita di webinar (seminari on line fruibili via web) dedicata al Project Management. 

L’obiettivo del percorso formativo proposto è quello di descrivere in maniera sintetica gli elementi di conoscenza che sono necessari per acquisire la certificazione di base rilasciata da ISIPM, l’Istituto Italiano di Project Management.
I primi 20 iscritti al gruppo “Webinar: la certificazione di Base ISIPM” potranno partecipare a questa prima edizione che si terrà nel mese di Aprile.

Il percorso formativo è strutturato in 4 webinar di circa un’ora e 30 di didattica:
·Introduzione alla certificazione ISIPM e Conoscenze di Contesto; 
·Conoscenze Tecniche e Metodologiche;
·Conoscenze Manageriali di base;
·Conoscenze Comportamentali.
Gli altri interessati al percorso formativo, pur avendo la possibilità di iscriversi ugualmente al gruppo, verranno scaglionati in successive edizioni.
Ai partecipanti di ogni webinar, ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) farà pervenire, via e-mail, un attestato di partecipazione valido ai fini dell’acquisizione PDU.

Il termine ultimo per iscriversi è mercoledì 31 Marzo 2010.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/iscriviti-al-gruppo-webinar-la-certificazione-di-base-isipm-partecipa-al-seminario-on-line.html