Home Blog Page 3686

L’ispezione non è autorizzata?
 Dati validi se “buoni all’uso”

0

Possibile l’utilizzo di prove reperite irritualmente, ma idonee a rappresentare la situazione del contribuente
E’ legittimo l’accertamento basato sui dati extra-contabili raccolti dagli organi di verifica, anche se il reperimento degli stessi è avvenuta in maniera irrituale. E’ il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 3388 del 12 febbraio.

La pronuncia si riferisce a una verifica della Guardia di finanza nei confronti di una società a responsabilità limitata. In particolare, il personale della Gdf aveva emesso a carico della Srl un processo verbale di constatazione, concernente una maggiore Iva, motivando il recupero sulla base di una presunta utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Dopo la conferma dell’accertamento in primo grado, la Ctr accoglieva il ricorso della società, perché i dati su cui si fondava la pretesa dell’Amministrazione finanziaria erano stati acquisiti dalla Gdf su supporti informatici trovati in locali diversi dalla sede della società, mancando, quindi, una specifica autorizzazione.

Il ricorso per Cassazione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle seguenti motivazioni.
In tema di accessi, ispezioni e verifiche, l’articolo 33, comma 1, del Dpr 600/1973, richiama l’articolo 52 del Dpr 633/1972. Quest’ultima disposizione prevede che per l’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria in locali adibiti ad attività commerciali, è necessaria apposita autorizzazione del capo dell’ufficio da cui gli impiegati dipendono. Non è prevista, inoltre, una specifica causa di nullità dell’attività istruttoria qualora tale precetto non sia rispettato.
Se l’accesso avviene, al contrario, in un domicilio privato, è necessaria anche l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria; in mancanza di quest’ultima, l’accesso è illegittimo per violazione del principio costituzionale di inviolabilità del domicilio.

Nel caso in esame, l’accesso non aveva interessato il domicilio privato del rappresentante legale, bensì un locale relativo alla società: il luogo dove venivano custoditi dei supporti informatici contenenti dati aziendali.
Inoltre, se anche questo centro elaborazione dati fosse potuto essere ricondotto a un soggetto “terzo” rispetto al contribuente sottoposto a verifica, l’articolo 39 del Dpr 600/1973 non stabilisce l’impossibilità di utilizzare a fondamento della pretesa tributaria delle prove reperite in modo irrituale, a condizione che la documentazione “extra-contabile” rinvenuta sia attendibile e, quindi, idonea a rappresentare la situazione economico-patrimoniale del contribuente.

Conclusioni
La sentenza offre alcuni spunti di riflessione, in quanto i principi in essa espressi si riverberano sul contenzioso tra fisco e contribuente.
La pronuncia della Corte conferma, innanzitutto, un orientamento di legittimità non nuovo: il riconoscimento del valore probatorio, ai fini della pretesa fiscale, di documenti acquisiti, in sede di accesso dai nuclei di verifica, in modo irrituale.
Nel caso esaminato, l’irritualità era rappresentata dalla presunta mancanza di apposita autorizzazione del capo dell’ufficio, dal quale i verificatori dipendevano, per l’accesso nel centro elaborazione dati (qualora il medesimo fosse riconducibile a un soggetto “terzo” al contribuente).
Resta inteso che tale valore probatorio sussiste se gli elementi acquisiti risultano idonei alla ricostruzione della posizione fiscale del soggetto sottoposto a verifica.

Ulteriore spunto di riflessione è dato dall’affermazione del principio di “inversione dell’onere della prova” in caso di accertamento basato su documenti extra-contabili, che non costituiscono parte integrante delle scritture contabili obbligatorie dell’impresa.
A tal proposito, i documenti e gli appunti acquisiti nel corso di una verifica fiscale, che realizzano nel loro complesso una vera e propria contabilità “in nero”, costituiscono presunzioni semplici, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
In tale ipotesi, spetterà, pertanto, al contribuente fornire la prova contraria dell’irrilevanza della documentazione a fondamento della pretesa tributaria.
Giovanni Bagni
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/lispezione-non-e-autorizzata-dati-validi-se-buoni-alluso

Libri sociali, adempimenti in vista. 
Vidimazione entro martedì 16

0

La tassa forfetaria annuale è dovuta da tutte le società di capitali, a prescindere dal numero di registri tenuti
Società di capitali chiamate in cassa per il pagamento della concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri sociali (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del comitato esecutivo, delle assemblee degli obbligazionisti). Scade infatti il 16 marzo il termine ultimo per effettuare il versamento della tassa senza applicazione di sanzioni.

La tassa è dovuta in misura forfetaria ed annualmente (articolo 3, nota 3, della tariffa allegata al Dpr 641/1972) da Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali; in pratica, tutti i soggetti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, quindi anche gli enti che svolgono attività commerciali. Chiamate all’adempimento anche le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili (cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) e quelle sottoposte a procedure concorsuali.

Il termine per il versamento coincide con quello dell’Iva dovuta per l’anno precedente, pertanto è fissato al 16 marzo.
L’importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a 309,87 euro se, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento (quindi, al 1° gennaio 2010), l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro. In caso contrario, la misura della tassa è pari a 516,46 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con indicazione, nella sezione “Erario”, del codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali, dell’importo e dell’anno per il quale viene eseguito il pagamento (2010). Per l’importo dovuto, è possibile far ricorso alla compensazione con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.
Per le società di nuova costituzione, invece, il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di conto corrente postale intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/libri-sociali-adempimenti-vista-vidimazione-entro-martedi-16-marzo

Lotta all’evasione fiscale,
la performance 2009 dell’Agenzia

0

I vertici delle Entrate presentano i “frutti” raccolti grazie all’attività di accertamento e le strategie in pista
Martedì 2 marzo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il direttore vicario, Marco Di Capua, e il direttore centrale Accertamento, Luigi Magistro, in conferenza stampa, faranno il punto sui risultati conseguiti nel 2009 e sulle strategie delle attività di controllo e accertamento svolte nell’ambito della lotta all’evasione.

L’evento avrà luogo alle 9.30 nella sede centrale dell’Agenzia, a Roma, in via Cristoforo Colombo, 426 c/d.

I giornalisti interessati all’incontro possono richiedere l’accredito all’indirizzo e-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it, entro le 17 di lunedì 1° marzo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/lotta-allevasione-fiscale-la-performance-2009-dellagenzia

Istat: dati su Pil e disoccupazione

0

L’Istat rileva i dati sia del Pil che della disoccupazione, quest’ultima a gennaio è all’8,6%. La disoccupazione quindi è sempre in aumento raggiungendo i livelli del 2004, mentre il Pil nel 2009 diminuisce del 5%. Una precedente stima segnava una contrazione del 4,9%.
Il tasso di disoccupazione continua a salire e a gennaio si posiziona all’8,6%, dall’8,5% di dicembre 2009. L’Istat sottolinea che e’ il dato peggiore da gennaio 2004, inizio delle serie storiche. L’occupazione a gennaio invariata rispetto a dicembre, mentre ha perso l’1,3% rispetto a gennaio 2009, pari a 307 mila unita’ in meno. Il numero delle persone in cerca di occupazione a gennaio risulta pari a 2,1 milioni, in crescita dello 0,2% (+5mila) rispetto al mese precedente e del 18,5% (+334mila) rispetto a gennaio 2009.
Il prodotto interno lordo nel 2009 in Italia ha registrato una contrazione del 5%, come in Germania, Regno Unito e Giappone, ma peggio di Francia (-2,2%) e Usa (-2,4%).
E’ in aumento il debito pubblico che ha raggiunto quota 115,8% rispetto al 105,8% di un anno fa. Nel 2009 inoltre e’ salita anche la pressione fiscale passata al 43,2% dal 42,9% dell’anno precedente.

Scheda su ‘andamento del Pil lo scorso anno, in base ai dati finora disponibili per gli altri paesi e riportati dall’Istat nei conti economici:

PAESE PIL 2009
—————————————————————-
ITALIA -5,0%
GERMANIA -5,0%
REGNO UNITO -5,0%
GIAPPONE -5,0%
STATI UNITI -2,4%
FRANCIA -2,2%.

TivuSat: smart card, si chiede intervento Agcom

0

La Rai ha attivato la procedura grazie alla quale gli abbonati alla televisione di Stato, in regola con il pagamento del canone, possono acquisire, ad un prezzo pari al solo rimborso delle spese, la smart card di TivùSat senza la necessità di dover acquistare il relativo decoder certificato per la visione dei canali della piattaforma free sul satellite. Ma secondo l’Adiconsum la Rai sta prendendo in giro sia gli abbonati, sia la stessa Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, visto che gli abbonati Rai che non sono coperti dal segnale del digitale terrestre alla fine dovranno spendere una cifra comparabile con l’acquisto di un decoder certificato TivùSat.

L’utente televisivo tagliato fuori dal digitale terrestre, infatti, oltre alla smart card, che costa 21,60 euro per le modalità di acquisto in contrassegno, dovrà anche comprare il modulo Cam da collegare al decoder; e siccome questo modulo, come sottolinea l’Adiconsum, costa 69 euro, ne consegue che la spesa complessiva a carico del consumatore è pari a ben 90,60 euro.

Il tutto nonostante il Contratto di servizio preveda l’assoluta gratuità per quel che riguarda la smart card con la conseguenza che i cittadini non coperti dal segnale del digitale terrestre si troveranno costretti a mettere mano al portafoglio per colpe non proprie. La smart card TivùSat, lo ricordiamo, può essere richiesta anche online e pagata con carta di credito, al costo di 16,20 euro, direttamente dal sito Internet della Rai.

Intanto, l’Adiconsum ha apertamente chiesto in merito l’intervento da parte dell’Agcom visto che da un lato la Rai afferma d’aver in questo modo ottemperato alle disposizioni dell’Authority, ma dall’altro a conti fatti non è cambiato nulla. Lo dimostra in tal senso, secondo l’Associazione, il fatto che gli utenti TivùSat che vedranno i canali con un decoder non certificato non potranno godere di alcun tipo di assistenza.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/tivusat-smart-card-adiconsum-chiede-intervento-agcom/25459/

Gratta e vinci: Codacons, è un gioco d’azzardo

0

In Italia tra scommesse online e nelle agenzie, Superenalotto, Win for Life e Lotto le opportunità per gli italiani al fine di giocare e tentare la fortuna non mancano. Oltre ai giochi citati ci sono anche le cosiddette lotterie istantanee, ovverosia i “Gratta e vinci” che, in base a quanto sottolinea il Codacons, rappresentano in tutto e per tutto un gioco d’azzardo; come diretta conseguenza, la loro vendita, attraverso bar, tabaccherie, edicole e distributori automatici, è severamente e strettamente vietata ai minori di diciotto anni. Ma questo divieto viene effettivamente rispettato?

Ebbene, il Codacons al riguardo denuncia come siano fin troppi i “Gratta e vinci” che vengono acquistati e che finiscono nelle mani dei minorenni, bambini compresi; di conseguenza l’Associazione invita i Monopoli di Stato ad effettuare controlli nelle rivendite al fine di evitare la vendita dei “Gratta e vinci” in maniera indiscriminata senza alcun controllo, da parte degli esercenti, dell’età degli acquirenti.

L’Associazione su questo problema ha inviato una lettera al Consorzio Lotterie Nazionali ed ai Monopoli di Stato, ma in attesa di provvedimenti in merito il Codacons ha altresì annunciato che provvederà a fare in proprio delle indagini utilizzando dei “giovani civetta” al fine di accertare se “Gratta e vinci’ vengano effettivamente vietati alla vendita, da parte degli esercenti, ai minori di diciotto anni.

Il fatto è grave se si considera che sempre di più tra i giovani, a causa di una maggiore tolleranza e la crescente liberalizzazione del mercato, aumenta il rischio di contrarre la “GAP”, la malattia da Gioco d’Azzardo Patologico che, come mette in evidenza il Codacons, colpisce sempre di più i giovani, ed in particolar modo i minorenni, anche perché spesso si arriva addirittura all’incoraggiamento al gioco d’azzardo quando invece sul tema sarebbe necessaria una profonda riflessione e la formazione di una coscienza collettiva.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/gratta-e-vinci-codacons-e-un-gioco-d-azzardo/25467/

Made in Italy alimentare, Cina pronta alla clonazione

0

La Cina in tutto il mondo sta facendo shopping per quel che riguarda l’acquisizione di genomi dell’agroalimentare che a regime consentiranno ad una delle principali economie mondiali di riprodurre anche i nostri prodotti tipici. A farlo presente è la Confagricoltura in accordo con le risultanze di un Dossier a cura dell’Università di Verona; di conseguenza, la Confederazione ritiene che sia sbagliato per il nostro Paese porre dei freni alla ricerca sugli ogm e sull’innovazione biotecnologica in campo agroalimentare visto che di questo passo si perde competitività nei confronti di chi poi sarà in grado di riprodurre le nostre produzioni.

Il Rapporto dell’Ateneo, infatti, rivela come la Cina stia acquisendo un vantaggio competitivo enorme che difficilmente poi potrà essere colmato in merito alle produzioni agro-alimentari made in Italy, con la conseguenza che a livello commerciale, ed in particolar modo di export agroalimentare, si rischia un vero a proprio disastro.

Attraverso l’incetta dei genomi, in tutte le parti del mondo, secondo il Rapporto dell’Università di Verona la Cina a breve termine sarà in grado di riprodurre in maniera scientifica l’agro-alimentare made in Italy nel momento in cui avrà trovato le “chiavi” di produzione unitamente alle tecniche di produzione ed il microclima ideale.

Per questo secondo Mario Pezzotti e Massimo Delledonne, due ricercatori del Centro di Genomica Funzionale dell’Ateneo scaligero, occorre fare in modo che il genoma delle nostre tipicità venga protetto intensificando l’attività di ricerca presso i centri di eccellenza del nostro Paese. Per i due ricercatori il pericolo Cina è reale e rischia di incidere in maniera significativa sull’export agro-alimentare made in Italy che, lo ricordiamo, già accusa la concorrenza sleale di prodotti falsificati e sofisticati che sono spacciati in tutto il mondo come italiani ma che di tricolore non hanno nulla.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/made-in-italy-alimentare-cina-pronta-alla-clonazione/25463/

Assegni familiari 2010: importi più alti

0

L’importo massimo mensile 2010 per gli assegni familiari è pari a 129,79 euro che corrispondono su base annua a 1.687,27 euro per un totale di tredici mensilità; a farlo presente è la Coldiretti nel sottolineare come quest’anno le prestazioni assistenziali siano più alte e destinate, così come si legge tra l’altro nella Gazzetta Ufficiale numero 37 del 15 febbraio 2010, a quei nuclei familiari composti da cinque persone che hanno un reddito complessivo non superiore, ai fini dell’indicatore della situazione economica, al livello dei 23.362,70 euro. Per nuclei familiari con un numero di componenti diversi il limite ISE viene chiaramente adeguato.

L’Organizzazione degli agricoltori ricorda come il reddito ISE possa differire, in eccesso o in difetto, al reddito percepito dal nucleo familiare in quanto per la sua determinazione non concorre solo il reddito assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con le eventuali deduzioni e detrazioni, ma anche quello relativo al possesso di valori mobiliari ed immobiliari.

Per la presentazione della domanda di richiesta per gli assegni familiari, il termine è quello del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale l’assegno viene richiesto; ne consegue che per la richiesta degli assegni familiari 2010, concessi dai Comuni alle famiglie numerose, e con gli importi erogati dall’Inps, il termine ultimo è quello del 31 gennaio del 2011.

Per quanto riguarda invece l’assegno di maternità 2010, l’importo è pari a 311,27 euro al mese per cinque mesi, ovverosia 1.556,35 euro complessivi; l’assegno 2010 spetta per i figli nati, adottati o in affidamento preadottivo per l’anno in corso. Per quanto riguarda il limite ISE da rispettare, questo è pari per quest’anno a 32.448,22 euro per i nuclei familiari che sono composti da tre componenti. Anche l’assegno di maternità viene concesso dai Comuni e pagato dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps).

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/assegni-familiari-2010-importi-piu-alti/25455/

Fisco: nuove misure cautelari

0

Lotta all’evasione fiscale: le azioni esecutive scattano quando il credito è a rischio.
Sequestro e ipoteca potranno essere applicati anche ai crediti per imposte e interessi e non solo a quelli riferiti alle sanzioni.
E’ quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/2010, in merito all’attività di controllo, che ha fornito indicazioni operative sulle misure cautelari, illustrando, altresì, i recenti interventi del legislatore per la tutela dei crediti erariali.
La circolare in commento concerne appunto “Misure cautelari ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Modifiche normative recate dall’art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
Le novità del Decreto 185/2008 sarebbero applicabili anche a situazioni precedenti lo stesso decreto.
Nella circolare, quindi, vengono illustrate le novità introdotte dall’articolo 27, commi 5, 6 e 7, del citato decreto n. 185/2008 e dall’articolo 15, commi da 8-bis a 8-quater del decreto n. 78/2009; le modifiche integrano la disciplina fondamentale in materia di misure cautelari, contenuta nell’articolo 22 del decreto legislativo 472/1997.
Le misure cautelari previste da tale articolo sono l’iscrizione di ipoteca e l’esecuzione, mediante ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo.
L’iscrizione di ipoteca ha come scopo quello di costituire una prelazione, attribuendo all’Agenzia il diritto (esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione; per garantire la pretesa tributaria.
Può avere ad oggetto i beni immobili, i diritti, le rendite, e tutti gli altri beni (navi, aerei, auto) indicati dall’articolo 2810 del Codice civile.
Il sequestro conservativo ha come scopo quello di evitare che i beni del trasgressore vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che gli stessi costituiscono per il creditore, ed adempie alla funzione preventiva di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in pregiudizio al creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto sequestro.
La circolare in oggetto chiarisce, quindi, quali sono le modalità alle quali gli uffici dovranno attenersi, per ottenere un misurato utilizzo delle misure cautelari, in presenza di pericolosità fiscale del contribuente e di pericolo legato alla solvibilità dello stesso.
In pratica l’Agenzia delle Entrate, con tale circolare, “sollecita” gli uffici locali ad attivarsi per l’adozione delle misure cautelari in tutti quei casi in cui valutino la probabilità “che in futuro il debitore possa dissolvere i propri beni”.
Prima di procedere con l’istanza, però, risulta obbligatoria la preventiva notifica di un atto di contestazione, provvedimento di irrogazione della sanzione, avviso di accertamento oppure di un processo verbale di constatazione al contribuente.
La richiesta di adozione di misure cautelari dovrà, in ogni caso, essere debitamente ed adeguatamente motivata, tenendo conto delle caratteristiche del contribuente, ovvero dovranno essere tenuti in debito conto i comportamenti concreti del contribuente, senza mai risolversi in automatismi.
Ai fini della motivazione della richiesta si terrà conto di eventuali precedenti morosità, di comportamenti quali cambi frequenti di domicilio, messa in liquidazione della società.
L’istanza delle misure cautelari può accompagnarsi all’iscrizione a ruolo straordinaria dell’intero importo dovuto al Fisco.
Sotto il lato procedurale, la possibilità di richiedere sequestro e ipoteca è ammessa sia dopo il processo verbale di constatazione, cd. PVC, sia dopo l’atto di accertamento.
Per quanto concerne il processo verbale, posto che l’articolo 22 del D.Lgs. 472/97 menziona la notifica del documento, la circolare richiama gli Uffici a non accontentarsi della consegna da parte dei verificatori e a procedere alla notifica.
La sussistenza di un grave pericolo per la riscossione del eredito erariale rappresentato in un PVC , può giustificare l’emissione di un avviso di accertamento prima del decorso di 6o giorni dal PVC stesso.
Con riferimento all’accertamento, invece, l’Agenzia delle Entrate ritiene che vi rientri anche l’atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
(Altalex, 22 febbraio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49306

Iva nei servizi: le nuove regole in Gazzetta

0

Il luogo di tassazione della prestazione di servizi è quello dove è stabilito il committente se questi è un soggetto passivo d’imposta.
Regola di carattere generale valida nella ipotesi in cui la legge non prevede deroghe per alcune prestazioni di servizi.
E’ quanto previsto dal decreto legislativo in vigore dal 20 febbraio scorso, concernente “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonchè il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. (10G0036)”, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010.
Nello specifico:
la direttiva n. 8/08, riguardava la territorialità;
la direttiva n. 9/08, il rimborso ai soggetti stabiliti in uno Stato diverso da quello di rimborso;
la direttiva n. 117/08, ill contrasto alle frodi comunitarie.
Devono, invece, essere ancora approvati i nuovi modelli Intrastat.
Con la circolare 31 dicembre 2009, n. 58, l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito le prime indicazioni in merito alle nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2010 contenute nella Direttiva Servizi (2008/8/CE) riguardo alla rilevanza territoriale ai fini IVA delle operazioni eseguite.
Con l’emanazione del decreto in oggetto l’intento del legislatore è quello di fissare come luogo della imposizione quello nel quale avviene il consumo effettivo del servizio.
Per i servizi resi a privati, invece, le prestazioni sono tassate nel luogo in cui viene stabilito il prestatore del servizio, cosicché possano essere semplificati gli adempimenti degli operatori economici.
Per tutte quelle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi sarà il committente a dover documentare l’operazione in regime di reverse charge (poiché l’applicazione del criterio generale porta alla individuazione del luogo di tassazione in quello in cui è stabilito il committente)
Nel caso in cui il destinatario della prestazione sia un privato, il criterio generale fissa il luogo di tassazione nel paese del prestatore, che potrà, quindi, porre in essere tutti gli adempimenti in modo agevole, con l’applicazione cioè, dell’IVA nazionale.
L’obbligo di nominare un rappresentante fiscale oppure di identificazione diretta (per le operazioni attive) scatterà solo per quelle operazioni che, in deroga alla regola generale, si considerano effettuate nel paese del committente anche quando questi sia un privato.
(Altalex, 22 febbraio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49337